Prestiti, restituzione del denaro e rischi fiscali: tutte le questioni legali da sapere.
Spesso si erogano prestiti informalmente e in contanti, specie quando si tratta di amici o parenti. Anche tra privati, però, il prestito è un contratto: il cosiddetto contratto di mutuo. E come tutti i contratti, esso genera effetti giuridici sia tra le parti che con l’Agenzia delle Entrate: dagli accertamenti fiscali al calcolo degli interessi, dal termine per la restituzione delle somme alle conseguenze in caso di inadempimento totale. Ecco dunque alcune cose da sapere quando si ricevono soldi in prestito. Difficilmente infatti si ricorre a un avvocato per ottenere consigli anticipati e consulenze. Questa guida ti aiuterà pertanto a prevenire eventuali problemi legali.
Il prestito deve essere scritto?
Il contratto di mutuo si perfeziona solo con la consegna del denaro. Non è quindi necessario un atto scritto, ben potendo lo scambio essere giustificato da un accordo verbale.
L’atto scritto – che può essere concluso anche con una semplice scrittura privata – serve però a dare certezza ai rapporti tra le parti e prevenire eventuali contestazioni in merito all’importo prestato, al termine di restituzione, alla corresponsione di eventuali interessi, ecc.
L’eventuale contratto non deve peraltro essere neanche registrato, a meno che non gli si voglia dare una “data certa”, in modo da opporla a eventuali terzi.
Marco deve delle somme ad Antonio. Per non farsi pignorare i beni da Antonio simula un debito con Francesco con cui sottoscrive un contratto di mutuo e rilascia delle cambiali. L’esistenza e la genuinità di tale contratto potrà essere contestata agevolmente da Antonio se esso non ha una data certa anteriore al debito contratto da Marco con Antonio stesso.
Il prestito è gratuito?
Se nulla viene stabilito dalle parti o manca la prova di un apposito accordo sugli interessi e/o sulla loro misura, il prestito si considera fruttifero ossia “a titolo oneroso”. In altri termini sono sempre dovuti gli interessi (i cosiddetti “interessi corrispettivi”), salvo prova contraria.
La misura degli interessi, se non risulta dall’atto scritto, è pari all’interesse legale fissato dal Ministero dell’Economia con decreto trimestrale.
Chi deduce che il prestito era gratuito – ossia infruttifero – farà quindi bene a procurarsi una prova scritta, come appunto il contratto. E questo perché il mutuo è un contratto “naturalmente a titolo oneroso” (significa che, se nulla è stato previsto, gli interessi sono dovuti).
Come dimostrare che non era una donazione?
In mancanza di un contratto scritto, dinanzi alla richiesta di restituzione del denaro da parte del mutuante è frequente che il debitore deduca l’esistenza di una donazione alla base della consegna del denaro, non di un mutuo. Se così fosse, infatti, il beneficiario delle somme non dovrebbe alcunché.
Tuttavia, secondo la Cassazione, è il presunto debitore a dover dimostrare l’esistenza della donazione. Diversamente, in mancanza di prove, lo scambio di denaro si presume essere avvenuto a fronte di un prestito, sicché le somme andranno comunque restituite.
In caso di mancata restituzione si può pretendere una penale?
Di norma, specie nei rapporti con le banche, il contratto scritto prevede la corresponsione di una penale in caso di mancata restituzione della somma nei termini concordati. Tale penale va sotto il nome di interessi moratori.
Gli interessi moratori sostituiscono quelli “corrispettivi” ossia quelli normalmente dovuti per il prestito nel caso in cui una o più rate – o l’intera somma – non vengano versate nei tempi concordati.
Le parti però devono obbligatoriamente indicare per iscritto gli interessi moratori, altrimenti questi sono identici agli interessi corrispettivi (sicché alcuna penalità potrà essere chiesta al debitore).
Come evitare accertamenti fiscali?
Il prestito può essere concesso in contanti se l’importo non supera i limiti di tracciabilità imposti dalla legge (attualmente cinquemila euro).
Se il mutuante (colui che eroga il prestito) versa invece la somma data in prestito sul conto del mutuatario, tale movimentazione bancaria può generare un accertamento fiscale. Difatti ogni accredito sul conto si presume essere reddito imponibile salvo prova contraria che deve fornire il contribuente oggetto di accertamento.
Per evitare quindi che l’Agenzia delle Entrate tassi le somme del prestito (che altrimenti sarebbero esenti) e pretenda dal mutuatario il versamento delle relative sanzioni per la presunta evasione, è bene fornire una prova scritta del mutuo, possibilmente con data certa.
Lo stesso problema si può porre per il mutuante che riceva, sul conto corrente, la restituzione dell’iniziale importo o le varie rate: anche per lui si porrà un problema di giustificare tali bonifici attraverso un contratto che dimostri l’esistenza, a monte di tutto, di un prestito.
Entro quanto tempo va restituito il prestito?
Se il contratto non indica una data per la restituzione delle somme, essa deve avvenire non appena il mutuante le richiede indietro. Il mutuatario però può ricorrere al giudice affinché, tenuto conto delle circostanze e dell’importo, fissi un ragionevole termine.
Che succede se non si restituisce il prestito?
Se il mutuatario non restituisce il prestito, il mutuante può agire contro di lui. Lo può fare dimostrando l’esistenza di un contratto di mutuo: ecco perché è sempre meglio la scrittura privata.
Difatti, in presenza di un contratto scritto, il mutuante può limitarsi a chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo che andrà poi notificato al debitore. Questi avrà 40 giorni di tempo per pagare o fare opposizione. In caso contrario verrà avviato il pignoramento.
Viceversa, in assenza di atto scritto, la prova del prestito può essere fornita in altro modo: scambi di email, movimentazioni bancarie, registrazioni audio segrete, ecc. Non è ammessa la provatestimoniale circa l’esistenza del contratto di mutuo a meno che il giudice ritenga di doverla ammettere sulla base di una valutazione complessiva del fatto (ad esempio quando i rapporti tra le parti e l’importo mutuato faccio ritenere verosimile che lo scambio di denaro sia avvenuto in modo informale).
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