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L’assegno per congedo matrimoniale è un contributo economico concesso a determinate categorie di lavoratori quando si sposano.

L’agevolazione può essere erogata direttamente al lavoratore dall’INPS o anticipata dal datore di lavoro in occasione del congedo straordinario matrimoniale.

In questa guida chiara e dettagliata vi diamo tutte le informazioni sull’assegno per congedo matrimoniale 2023, a chi spetta, i requisiti, le modalità di calcolo e come fare domanda.

COS’È L’ASSEGNO DI CONGEDO MATRIMONIALE 2023

L’assegno per congedo matrimoniale è un aiuto economico messo a disposizione di lavoratori in possesso di specifici requisiti, che celebrano le proprie nozze con rito civile o concordatario o unione civile. Viene concesso, infatti, in occasione di un congedo straordinario per matrimonio, fruito entro entro 30 giorni dalle nozze.

Possono beneficiarne entrambi i coniugi/parti di unione civile, se ne hanno diritto. L’agevolazione viene concessa una sola volta. Possono beneficiare nuovamente del contributo solo i vedovi, i divorziati e coloro che sono sciolti da unioni civili.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno per congedo matrimoniale le seguenti categorie di lavoratori:




  • marittimi di bassa forza;

  • dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative.

Bisogna aggiungere che, come specificato dal Messaggio INPS n. 2951 del 14-08-2023, anche se introdotto nel nostro ordinamento per i lavoratori con qualifica di impiegati del settore dell’industria, l’assegno è stato poi esteso stato successivamente riconosciuto ai lavoratori con qualifica non impiegatizia “dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative”.

Inoltre, in caso di lavoratore straniero, si ha diritto alla prestazione in oggetto se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato.

CHI È ESCLUSO

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;


  • commercio, credito e assicurazioni;


  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Inoltre, l’assegno non spetta a chi sceglie di convolare a nozze solamente con il matrimonio religioso e ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

REQUISITI

I lavoratori che rientrano nelle categorie ammesse ad agevolazione, per poter richiedere il bonus matrimonio 2023 devono inoltre trovarsi nelle seguenti condizioni:

  • aver contratto matrimonio civile o concordatario o unione civile;

  • avere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;

  • fruire del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;

  • essere in grado di dimostrare, anche se disoccupati, che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;

  • non essere in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

CONGEDO DI MATRIMONIO, CASI PARTICOLARI

La normativa sul congedo di matrimonio chiarisce anche alcun aspetti importanti relativamente a casi particolari di applicazione dell’agevolazione. Ovvero:

  • il congedo matrimoniale si applica anche se il matrimonio è stato celebrato all’estero, a condizione che il dipendente fosse residente in Italia prima del matrimonio e acquisisca lo stato di coniugato in Italia;

  • il congedo si applica anche in caso di matrimoni successivi a seguito di morte del coniuge o di divorzio, ma se un lavoratore è cittadino di uno Stato che ammette la poligamia, l’assegno è concesso solo una volta, tranne che per matrimoni successivi a seguito di morte o divorzio.

COME SI CALCOLA

Il calcolo dell’importo del bonus per il congedo matrimoniale è effettuato sulla base della retribuzione del lavoratore. In pratica, a seconda della categoria a cui appartiene quest’ultimo, è pari alla retribuzione prevista per un certo numero di giornate lavorative.

Quanti giorni vengono retribuiti? L’assegno per i lavoratori che si sposano è pari a:

  • 7 giorni di retribuzione per operai e apprendisti. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;

  • 7 giorni di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;

  • 8 giorni di salario medio giornaliero per i marittimi. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;

  • i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro part-time verticale, da cui si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

Invece, come si calcola il congedo matrimoniale in busta paga? Vediamolo insieme.

COME SI CALCOLA IL CONGEDO MATRIMONIALE IN BUSTA PAGA

Il congedo matrimoniale, di solito della durata di 15 giorni ma con possibili variazioni in base ai differenti CCNL, comprende tutti i giorni del calendario, inclusi sabato e domenica. Eventuali festività durante questo periodo sono retribuite separatamente.

Se volete sapere quali sono e come funzionano altri aiuti, congedi e agevolazioni in busta paga, vi consigliamo di leggere questa guida.

Ma come si contano i 15 giorni di congedo matrimoniale? Il congedo deve essere usufruito in modo consecutivo poco dopo il matrimonio o l’unione civile. Ma se il lavoratore non può farlo subito per ragioni personali o aziendali, deve farlo entro 30 giorni dalla data del matrimonio e non durante le ferie o il periodo di preavviso di licenziamento.

In tal caso, la richiesta di congedo deve essere presentata al datore di lavoro almeno 6 giorni prima dell’inizio, e il lavoratore deve fornire una copia del certificato di matrimonio all’azienda entro 60 giorni dal rientro.

COSA SUCCEDE SE NON SI USUFRUISCE DEL CONGEDO MATRIMONIALE

Se non si usufruisce del congedo di matrimonio per scelta del lavoratore, al suddetto non spetta nulla, salvo diverse indicazioni presenti nel suo specifico CCNL.

Tuttavia, vale la pena chiarire che il datore di lavoro non può negare al lavoratore il congedo di matrimonio. Se tutte le condizioni per ottenere il congedo matrimoniale sono soddisfatte, inclusa la sua collocazione temporale vicino al matrimonio, il datore non può rifiutare il congedo, ma può eventualmente posticiparlo.

Il congedo può essere differito, se necessario per esigenze produttive, ma deve essere concesso o completato entro 30 giorni dalla data del matrimonio. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione relativa al congedo per almeno 5 anni, poiché l’indennità è parzialmente finanziata dall’INPS.

CHI PAGA IL CONGEDO MATRIMONIALE

Per i lavoratori occupati, l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro che anticipano la somma per poi essere rimborsati successivamente dall’Istituto. In alcuni casi l’INPS paga il congedo in maniera diretta.

Ossia, l’assegno per il congedo matrimoniale viene pagato direttamente dall’INPS a favore dei lavoratori disoccupati o richiamati alle armi, tramite bonifico. Come? Presso l’Ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, sul codice IBAN indicato nella domanda dal lavoratore.

Per tutti i dettagli su come richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS dell’assegno di congedo matrimoniale si rimanda a questo approfondimento.

QUANDO RICHIEDERE L’ASSEGNO CONGEDO MATRIMONIALE

I termini per fare domanda variano a seconda della tipologia di lavoratore interessato. I lavoratori occupati devono presentare la richiesta al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile. I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

COME FARE DOMANDA

La domanda per richiedere l’assegno per il congedo matrimoniale va presentata in una delle seguenti modalità:

  • facendo richiesta al datore di lavoro, se lavoratori occupati, allegando il certificato di matrimonio/unione civile o lo stato di famiglia comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio/unione, o, in assenza di questi, un certificato rilasciato dall’autorità religiosa o una dichiarazione sostitutiva autenticata. Nel secondo caso la domanda va poi perfezionata in un secondo momento presentando la documentazione prevista. La richiesta deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali;

  • presentando domanda all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, se lavoratori disoccupati o richiamati alle armi, utilizzando uno dei seguenti canali:
    a) istanza online, tramite il portale web dell’Istituto. Il servizio è articolato in tre aree
    Informazioni, pagina che descrive la prestazione specificando chi ha diritto a fruirne;
    Inserimento domanda, funzionalità che consente di compilare e trasmettere all’INPS la domanda di assegno per congedo matrimoniale;
    Consultazione domande, funzionalità per la consultazione dell’elenco delle domande già inviate;
    b) Contact center, telefonando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    c) enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

In base a quanto specificato dall’INPS con il Messaggio n. 2951 del 14-08-2023, bisogna ricordare che per poter beneficiare della prestazione in oggetto è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla normativa illustrata e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori previsti dalla norma.

COSA ALLEGARE

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

  • lavoratori occupati:
    – certificato di matrimonio/unione civile o stato di famiglia. Se non è possibile produrre tale certificazione nei termini, si può presentare un certificato rilasciato dall’autorità religiosa o una dichiarazione sostitutiva autenticata, a condizione che poi si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

  • disoccupati:
    – dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile o la relativa documentazione;
    – dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio/unione civile;
    – copia dell’ultima busta paga;
    – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio/unione civile, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative.

  • lavoratori richiamati alle armi:
    – dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile o la relativa documentazione;
    – dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio/unione civile;
    – copia dell’ultima busta paga;
    – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, che dura alla data del matrimonio/unione civile da almeno una settimana.

QUANDO L’INPS PAGA IL CONGEDO MATRIMONIALE

L’INPS paga il congedo matrimoniale nel mese seguente a quello in cui il lavoratore ne ha usufruito. Nei casi in cui la domanda deve essere fatta all’INPS per fruire del congedo matrimoniale, ad esempio dal 1° ottobre, allora il pagamento all’interessato, viene fatto entro il mese successivo, cioè a novembre.

Invece, se la richiesta deve essere presentata al datore di lavoro, ad esempio, il giorno 29 settembre per fruire del congedo dal giorno 10 ottobre, il pagamento dell’INPS al datore di lavoro sarà fatto nel mese successivo alla fruizione, ovvero nel mese di novembre.

CUMULABILITÀ

Il contributo a favore degli sposi in possesso dei requisiti indicati dall’INPS è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro, fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Inoltre, durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno unico universale figli che vi spieghiamo in questa guida.

Al contrario, l’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione.

Inoltre, come ribadito dal Messaggio INPS n. 2951 del 14-08-2023, tale prestazione, concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.

CONGEDO MATRIMONIALE E LICENZIAMENTO

Il licenziamento di un dipendente connesso al congedo di matrimonio è considerato nullo. Secondo alcune interpretazioni giuridiche, si presume che un licenziamento sia dovuto al matrimonio se avviene dal giorno della richiesta del congedo matrimonio.

COSA SPETTA A CHI SI SPOSA NEL 2024

Oltre al congedo matrimoniale e alle detrazioni che vi illustriamo in questo focus, non vi sono altri aiuti per chi si sposa nel 2024. Nell’ottica di incentivare la natalità e sostenere la nascita di nuove famiglie, il Governo potrebbe prevedere nel 2024 un nuovo aiuto per chi contrae matrimonio come quello istituito nel periodo Covid.

Per adesso, sia nel DEF 2023 che nella NADEF 2023 2024 non sono state annunciate misure del genere. Non vi è traccia di un aiuto di questo tipo nemmeno nel pacchetto famiglia annunciato dal Governo e su cui si sta lavorando per il prossimo anno. Vi aggiorneremo in caso di novità in merito.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo, per capire bene le differenze e approfondire, anche la nostra guida su maternità obbligatoria, quella sul congedo di paternità e quello sul congedo parentale. Da leggere anche l’articolo sul bonus famiglie 2023.

Per conoscere altri aiuti per famiglie e lavoratori mettiamo a disposizione la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone.

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di Laura G.
Giornalista, esperta di lavoro pubblico e formazione.

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