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Chi vive in una casa in affitto può usufruire di alcune interessanti detrazioni dall’IRPEF per i canoni di locazione pagati. In particolare, i benefici sono a favore di: inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (con contratto a canone libero o concordato); lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro; inquilini giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni; inquilini studenti universitari fuori sede.

Cos’è il bonus affitti: che cos’è?

A favore degli inquilini che hanno stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, in presenza di specifiche condizioni, sono previsti alcuni benefici sotto forma di detrazioni dall’IRPEF.

Le detrazioni sono utilizzabili solo se si ha un reddito assoggettato a IRPEF (ad esempio, lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo).

Non possono invece sfruttare queste detrazioni chi ha solo redditi con regimi di imposta sostitutivi all’IRPEF, come il regime forfettario per i lavoratori autonomi.

L’importo delle detrazioni dipende:

– dai soggetti beneficiari della detrazione;

– al reddito complessivo del conduttore;

– dalla tipologia di contratto stipulato, se a canone libero o a canone concordato.

Dette detrazioni non determinano nessuna riduzione dei canoni da versare al locatore.

In pratica, l’inquilino paga al proprietario dell’immobile l’intera cifra pattuita nel contratto di locazione, ma grazie alle detrazioni può recuperarne una parte.

In ogni caso, la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.

Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Quali sono le detrazioni fiscali per gli inquilini?

In base alle disposizioni attualmente in vigore, a favore del conduttore in caso di contratto di locazione di immobili abitativi, sono previste le seguenti detrazioni:

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti a mercato libero;

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti a canone concordato;

– detrazione per i giovani inquilini;

– detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;

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– detrazioni per studenti universitari fuori sede.

A chi spetta e a quanto ammonta la detrazione in caso di contratti a canone libero?

La detrazione, disciplinata dall’articolo 16, comma 01, TUIR, è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione a canone libero, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998.

L’importo della detrazione è pari a:

300 euro, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera 15.493,71 euro;

150 euro, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo supera 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.

L’agevolazione spettante deve:

– essere suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno in relazione al loro reddito;

– essere calcolata in base al periodo dell’anno (espresso in giorni) in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale.

Esempio

Un contribuente che ha locato con contratto a canone libero un’unità immobiliare per adibirla a propria abitazione principale, per soli 145 giorni nel periodo d’imposta, ha diritto ad una detrazione IRPEF pari a:

– 119,18 euro (300 euro x 145/365), se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

– 59,59 euro (150 euro x 145/365), se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma a 30.987,41 euro.

A chi spetta e a quanto ammonta la detrazione in caso di contratti a canone concordato?

La detrazione, disciplinata dal comma 1 dell’articolo 16 del TUIR, è riconosciuta agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale titolari di un contratto a canone concordato (ai sensi della legge 431/1998).

L’importo della detrazione è pari a:

495,80 euro, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera 15.493,71 euro;

247,90 euro, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a 15.493,71 euro, ma a 30.987,41 euro.

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 95/E/2000, risposta 6.1.2, Circolare n. 55/E/2001, risposta 2.3.2, e Circolare n. 48/E/2002, risposta 1.6).

Anche in questo caso, se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione e il beneficio spettante deve essere calcolato in base al periodo dell’anno (espresso in giorni) in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione.

Esempio

Un contribuente che ha locato con contratto concordato un’unità immobiliare per adibirla a propria abitazione principale, per soli 210 giorni nel periodo d’imposta, ha diritto ad una detrazione IRPEF pari a:

– 285,25 euro (495,80 euro x 210/365), se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

– 142,63 euro (247,90 euro x 210/365), se il reddito complessivo se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.

A chi spetta e a quanto ammonta la detrazione per i giovani inquilini?

La detrazione, disciplinata dal comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR (riscritto ad opera della dall’articolo 1, comma 155, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), è prevista a favore dei giovani inquilini di età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti):

– con un reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a 15.493,71 euro;

– che adibiscono l’unità immobiliare locata a propria residenza.

Il bonus spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

LeasingMobiliare – Immobiliare

La detrazione è pari al maggior valore tra:

– l’importo forfetario di 991,60 euro e

– il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.

In pratica: se il 20% del canone annuo è superiore all’importo di 991,61 euro, si potrà portare in detrazione il 20% del canone annuo, fino comunque a 2.000 euro.

Ad esempio:

– in caso di contratto con canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), la detrazione spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20% di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile;

– in caso di contratto con canone annuo pari a 7.800 euro (650 euro al mese), la detrazione spettante è pari a 1.560 euro (20% di 7.800 euro), in quanto tale importo non supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione (2.000 euro);

– in caso di contratto con canone annuo pari a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20% di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione (2.000 euro).

Durata della detrazione

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La detrazione compete per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2023 la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2023 al 2026.

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si fruisce dell’agevolazione (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 34/E/2008, risposta 9.1).

Pertanto, se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, per continuare a fruizione della detrazione in ciascun dei tre anni successivi, è necessario verificare che i requisiti richiesti siano soddisfatti nel relativo anno.

Chiarimenti

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2022:

il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2023 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2023; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2023 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione;

– è necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998;

– l’immobile adibito a residenza del locatario deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti;

– la detrazione deve essere suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione per la sua quota. Ad esempio, se vi sono 3 locatari e solo 2 hanno i requisiti, la detrazione spetta solo ai 2 soggetti che rispettano i requisiti in misura pari a 1/3 ciascuno.

Contratti di affitto stipulati in corso d’anno

Per i contratti di affitto stipulati in corso d’anno, la detrazione spettante viene rapportata al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.

Ad esempio, due contribuenti di età pari a 28 anni ed entrambi con reddito non è superiore a 15.493,71 euro hanno locato, con canone annuo stabilito a 12.000 euro, un’unità immobiliare per adibirla a propria residenza, per soli 165 giorni nel periodo d’imposta.

In tal caso si ha diritto alla detrazione massima (annua) di 2.000 euro, in quanto il 20% di 12.00 euro (è pari a 2.400 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione (2.000 euro).

La detrazione spettante a ciascun contribuente rapportata al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza dai locatari è pari a 452,05 euro (2.000 euro x 50% x 165/365).

A chi spetta e a quanto ammonta la detrazione a chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro?

La detrazione, disciplinata dal comma 1-bis dell’articolo 16 del TUIR, è prevista a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi dal beneficio i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 50/E/2002, risposta 6.2).

L’importo della detrazione è pari a:

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991,60 euro, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera i 15.493,71 euro;

495,80 euro, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a 15.493,71 euro, ma a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro, la detrazione non spetta.

La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell’anno durante il quale l’abitazione è stata effettivamente utilizzata come abitazione principale.

Requisiti

L’agevolazione compete a condizione che:

– il nuovo Comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione;

– la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.

Durata della detrazione

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La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza.

Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2023, la detrazione compete in relazione ai periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Ad esempio se il lavoratore si dimette nel corso del 2023, ha ancora diritto alla detrazione per il 2023, ma non ne può più usufruire a partire dal 2024.

Contratti cointestati

Nel caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura spettante a ciascuno in relazione al proprio reddito.

Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, 2 dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50% ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 24/E/2004, risposta 6).

A quanto ammonta la detrazione per gli studenti fuori sede?

La detrazione, disciplinata dal comma 1, lettera i-sexies, dell’articolo 15 del TUIR, è prevista a favore degli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza.

Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

La detrazione spetta nella misura del 19% dei canoni di locazione, nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.

La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.

In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

In particolare, nel caso di reddito da 120.000 a 240.000 euro, la detrazione spettante si ottiene dalla formula: 100x(240.000 – reddito)/120.000.

Per la verifica del limite reddituale si devono considerare anche i redditi assoggettati a tassazione separata, come gli affitti tassati con la cedolare secca.

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Detrazioni fiscali per le locazioni: quanto convengono per gli universitari fuori sede

Esempio

Nel caso di reddito complessivo pari a 125.000 euro, la quota di detraibilità è pari al 95,83%.

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Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.

Se il canone di locazione annuo è pari a 2.500 euro, la quota detraibile è di 2.395,75 euro (2.500×95,83%), la detrazione spettante è pari a 455,1925 euro (19% di 2.395,70).

Contratti di locazione ammessi

Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:

– contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;

– i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Spese escluse

La detrazione non spetta per:

– il deposito cauzionale;

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– le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione;

– i costi di intermediazione.

Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.

Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto.

Facoltà o corsi universitari ammessi

Ai fini dell’agevolazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’università.

La detrazione spetta anche agli iscritti:

– agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578);

– presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare n. 20/E/2011, risposta 5.3).

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Hanno diritto alla detrazione anche:

– gli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo;

– gli studenti partecipanti a progetti Erasmus. Detti studenti, infatti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto (Parere MUR 10 febbraio 2021, prot. n. 196).

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

Requisiti

Per beneficiare della detrazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

– il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi;

– gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa;

– il contratto di locazione non deve essere un contratto di sublocazione (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E/2010, risposta 4.3);

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– i canoni di locazione devono essere pagati con bonifico bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carta di debito, carta di credito, bollettino postale, MAV, pagamenti con PagoPA, o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati).

Contratti cointestati

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.

Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.

Spese sostenute per familiari

L’agevolazione spetta anche nel caso di spesa sostenuta a favore dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2023, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età. Diversamente, per i ragazzi che hanno compiuto 25 anni nel 2023, il limite reddituale a cui fare riferimento è di 2.840,51 euro.

Se un genitore ha due figli a carico, titolari di due diversi contratti, può fruire della detrazione nel limite complessivo di spesa di 2.633 euro, mentre nel caso di due genitori con due figli a carico, titolari di due diversi contratti, ciascun genitore può fruire della detrazione nel limite complessivo di spesa di 2.633 euro (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E/2011, risposta n. 5.10).

Come vengono riconosciute le detrazioni?

In linea generale, tutte le suddette detrazioni possono essere fruite in sede di dichiarazione dei redditi con il Modello 730 o il Modello Redditi.

I titolari di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) possono richiedere al proprio sostituto d’imposta di conteggiare la detrazione direttamente nelle operazioni di conguaglio di fine anno. A tale scopo, devono presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione su carta libera in cui si attestano il canone di locazione pagato, gli estremi di registrazione del contratto e la data dalla quale l’immobile locato è stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari.

Si perdono le detrazioni se si è incapienti?

Con riferimento alle detrazioni per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni (di cui all’articolo 16 del TUIR), qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del TUIR, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione non fruita (D.M. 11 febbraio 2008 – Modalità di recupero della detrazione per affitto in caso di incapienza rispetto all’imposta lorda).

A lavoratori dipendenti e pensionati la somma è attribuita dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio, gli altri la evidenziano nella dichiarazione dei redditi e la possono utilizzare in compensazione nel modello F24, ovvero essere computata in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo o, ancora, essere richiesta a rimborso nella stessa dichiarazione dei redditi.

In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal D.M. 11 febbraio 2008 (Agenzia delle Entrate, Circolare 34/E/2008, risposta 9.4).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E/2008, il concetto di “incapienza” presuppone che vi sia un reddito sul quale calcolare l’imposta anche se l’imposta netta risulta pari a zero, mentre non può essere definito “incapiente” ai fini del riconoscimento dell’ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita, un soggetto che non possiede redditi.

La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda, invece, non può essere recuperata.

Al riguardo, infatti, il D.M. 11 febbraio 2008, non può essere esteso anche alla detrazione in esame, poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’art. 16 del TUIR.

Che cosa si intende per abitazione principale?

L’articolo 16, comma 1-quinquies, del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

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È possibile cumulare le diverse detrazioni?

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quater, del TUIR, le detrazioni per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni (di cui all’articolo 16 del TUIR) non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo.

È possibile però scegliere liberamente di applicare, tra le detrazioni per le quali sussistano i relativi presupposti, quella più favorevole.

Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni ma il numero complessivo dei giorni di spettanza delle diverse detrazioni non può essere superiore non può essere superiore a 365 (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 44/E/2022).

Ad esempio, se fino al 30 giugno 2023 si è titolare di un contratto di locazione a mercato libero, mentre dal 1° luglio l’abitazione principale viene trasferita in un altro immobile con contratto convenzionato, le detrazioni spettanti sono:

– la detrazione per canoni di locazione con contratti a mercato libero (di cui al comma 01 dell’articolo 16 del TUIR), per 181 giorni (dal 1° gennaio al 30 giugno 2023);

– la detrazione per canoni di locazione con contratti concordati, per 184 giorni (dal 1° luglio al 31 dicembre 2023).

Le detrazioni sono cumulabili con il contributo fondo affitti?

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E/2008 (risposta 10.2), le detrazioni per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni (di cui all’articolo 16 del TUIR) non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (di cui all’articolo 11 della legge della Legge n. 431/1998) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone.

Il sistema delle agevolazioni sul reddito delle persone fisiche si basa infatti sul principio che l’agevolazione è fruibile solo se la spesa rimane a carico del contribuente.



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