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La maternità obbligatoria è una misura prevista anche nel 2023 in favore delle neomamme lavoratrici dipendenti che impone loro di astenersi dal lavoro per un periodo minimo di 5 mesi a cavallo tra prima e dopo il parto (o ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato).

Durante tutto il periodo del congedo di maternità obbligatorio, le madri ricevono un’indennità pari all’80% della retribuzione che è a carico dell’INPS.

In questa guida vi spieghiamo come funziona la maternità obbligatoria, a chi spetta, come si richiede, a quanto ammonta l’indennità riconosciuta e tutte le novità introdotte. Rendiamo disponibile anche la guida INPS alla domanda.

COS’È IL CONGEDO MATERNITÀ OBBLIGATORIA

La maternità obbligatoria, anche detto congedo di maternità obbligatorio, è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, che dura 5 mesi, riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio, oltre che in caso di adozione o affidamento di minori.

Per tutto il periodo dell’astensione per congedo di maternità, al posto della retribuzione, l’INPS riconosce un’indennità pari all’80% dello stipendio.

Durante la maternità obbligatoria per il datore di lavoro c’è il divieto di adibire al lavoro le donne. Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice (tranne nei casi di interruzione di gravidanza o di morte perinatale del feto, ma solo a fronte del benestare del medico curante).

A livello normativo, a disciplinare il congedo di maternità obbligatorio per le lavoratrici dipendenti è il Testo Unico sulla maternità e paternità, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

CONGEDO DI PATERNITÁ ALTERNATIVO

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo obbligatorio, l’astensione dal lavoro spetta in alternativa al padre. Viene definito “congedo di paternità alternativo“.

Ciò è possibile solo al verificarsi di uno di questi eventi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre. Ricordiamo che, a prescindere da queste evenienze, al padre dipendente spetta comunque un congedo obbligatorio di 10 giorni di cui vi parliamo in questa guida dedicata.

A CHI SPETTA LA MATERNITÁ OBBLIGATORIA

Il congedo di maternità obbligatorio spetta alle lavoratrici:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;

  • lavoratrici lavoratrici apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;


  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);

  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU;

  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);

  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);

  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

CONGEDO DI MATERNITÀ PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATRICI

Il congedo di maternità è riconosciuto anche:

  • alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, a cui per molti aspetti è assimilabile alla maternità obbligatoria per le dipendenti ma per altri si differenzia soprattutto per quanto riguarda i requisiti di accesso;

  • alle lavoratrici autonome (e in alternativa ai padri lavoratori autonomi), come vi spieghiamo nella guida sull’indennità di maternità e paternità per autonomi e liberi professionisti. Nel caso delle autonome, però, non si parla di “maternità obbligatoria” perché alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità, ma l’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

Si precisa infine che, per madri che non rientrano in nessuna delle precedenti casistiche c’è comunque la possibilità di ricevere un’indennità legata alla maternità, nel rispetto di determinati requisiti ISEE. Si tratta, per esempio dell’assegno di maternità dei Comuni e dell’assegno di maternità dello Stato

REQUISITI PER MATERNITÁ OBBLIGATORIA

I requisiti per accedere alla maternità obbligatoria INPS variano in base alla categoria di beneficiari, ovvero:

  • per le lavoratrici dipendenti è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro;

  • per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) sono richiesti 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo (articolo 62 del TU). In presenza di questo requisito contributivo, l’indennità di maternità spetta indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro in atto;

  • per le lavoratrici agricole a tempo determinato è richiesto, nell’anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;

  • per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, altrimenti non spetta. Se sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità spetta solo se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo;

  • per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (Circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell’assicurato.

QUANTO DURA IL PERIODO DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA

Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi, suddivisi tra periodo pre parto, che di solito dura 2 mesi e periodo post parto che di solito dura 3 mesi. Molte donne si chiedono in che settimana inizia la maternità obbligatoria. Ebbene, in linea generale, inizia dalla 26° settimana. Ma le madri possono anche scegliere di lavorare l’ottavo mese e il nono mese di gravidanza e di usufruire del congedo di 5 mesi interamente dopo il parto.

Vediamo nel dettaglio le opzioni tra le quali le mamme possono scegliere.

  • (2+3) il congedo inizia 2 mesi prima la data presunta del parto e continua tre mesi dopo, viene chiamato congedo di maternità ordinario;

  • (1+4) il congedo inizia 1 mese prima la data presunta del parto e continua quattro mesi dopo (congedo di maternità flessibile) è il congedo di maternità con flessibilità o flessibilità di prolungamento del lavoro previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 che deve essere autorizzata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (ginecologo), e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

  • (0+5) il congedo inizia dopo il parto e continua per cinque mesi; è la cosiddetta opzione di fruizione dei 5 mesi dopo il parto, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. Anche in questo caso il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato (ginecologo), e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (Circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148).

  • astensione anticipata, il congedo può iniziare prima del periodo di maternità obbligatoria (es. al secondo mese, al terzo mese, al quinto mese ecc.). Ciò accade qualora sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, oppure dell’Ispettorato territoriale del lavoro, se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza (la cosiddetta maternità anticipata).

In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non varia. Quindi, se si hanno gemelli, il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi. Si precisa, infine, che la data del parto è giorno a sé rispetto ai due mesi di ante partum e ai tre mesi post partum. Pertanto, tale giorno deve essere sempre aggiunto ai consueti 5 mesi di congedo di maternità.

COSA SUCCEDE DOPO I 5 MESI DI MATERNITÀ

Segnaliamo, per completezza informativa, che c’è anche l’ipotesi del prolungamento della maternità obbligatoria. In tal caso l’astensione si può prorogare di ulteriori 4 mesi una volta terminato il periodo di maternità obbligatoria (ad esempio se si sceglie l’opzione 2+3 ci sarà il prolungamento della maternità obbligatoria fino a 7 mesi dopo il parto).

Questo però accade solo se la lavoratrice svolge quella che viene considerata un’attività “a rischio” (faticosa o che potrebbe mettere in pericolo la sua salute e quella del neonato) e se non ha la possibilità di svolgere un’altra attività.

DURATA CONGEDO DI MATERNITÀ NEI CASI PARTICOLARI

La Legge prevede anche dei casi particolari in cui la durata della maternità varia dalle regole generali per diverse ragioni, ovvero:

  • in caso di ricovero del neonato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto, come da articolo 16 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (TU), e riprendere l’attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio e solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa (articolo 16 bis, comma 2 del TU) e accertate da attestazione medica;

  • in caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l’attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis);

  • in caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (TU), modificato dal Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119);

  • in caso di adozione o di affidamento preadottivo nazionale di minore, secondo quanto previsto dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, il congedo di maternità spetta per 5 mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;

  • in caso di adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per 5 mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Il periodo di congedo può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore. Il congedo può essere fruito anche parzialmente o in modalità frazionata, ma non oltre i 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore;

  • in caso di affidamento non preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori per 3 mesi, da fruire, anche frazionatamente, entro i cinque mesi successivi all’affidamento del minore. Per ulteriori approfondimenti si può consultare la Circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 che attua l’articolo 26 del TU.

QUANTO SPETTA PER LA MATERNITÁ OBBLIGATORIA INPS

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

Viene calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo (quindi solitamente l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo) che però deve essere parametrato ad un limite fissato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo.

QUANDO SPETTA L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ

L’indennità di maternità spetta alle lavoratrici dipendenti in sussistenza di un rapporto di lavoro ma è dovuta anche in caso di:

  • licenziamento per giusta causa della lavoratrice;

  • cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta;

  • ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta;

  • risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Inoltre, le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, ricevono l’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni, per il calcolo dei quali non si tiene conto di:

  • assenze per malattia o infortunio sul lavoro;

  • congedi per precedente maternità;

  • periodi di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

Qualora invece il periodo di congedo di maternità abbia inizio dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro (o dalla sospensione) si avranno le seguenti possibilità:

  • se la lavoratrice risulta all’inizio del congedo disoccupata e con diritto al godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione;

  • se la lavoratrice non è titolare di diritto al godimento di indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nel biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali;

  • se la lavoratrice risulta all’inizio del congedo sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione Guadagni, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, anziché al trattamento integrativo.

QUANDO FARE DOMANDA PER IL CONGEDO DI MATERNITÀ

La domanda va inoltrata sul sito dell’INPS nei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e comunque, mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

COME FARE DOMANDA PER IL CONGEDO DI MATERNITÀ

Maternità obbligatoria, come richiederla? Vediamo i 3 step per richiedere la maternità obbligatoria all’INPS e quali documenti consegnare al datore di lavoro.

1) Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’INPS il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. In pratica la lavoratrice deve chiedere al proprio medico (di solito ginecologo / ginecologa) di effettuare questo invio telematico. Copia del certificato medico attestante lo stato di gravidanza con indicata la data presunta parto deve essere consegnata al datore di lavoro.


2) Poi le lavoratrici devono presentare apposita istanza all’INPS. Per fare la domanda all’INPS di congedo di maternità obbligatoria le lavoratrici devono utilizzare il servizio dedicato online presente sul sito dell’Istituto e accessibile tramite SPID, CIE e CNS. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro una copia della ricevuta della domanda di maternità presentata all’INPS. Per le lavoratrici per cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza anticipo da parte del datore di lavoro, bisogna semplicemente presentare la domanda all’INPS.

Chi sceglie l’opzione di flessibilità 1+4 oppure 0+5 deve consegnare al datore di lavoro anche il certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Non serve più consegnare questo certificato anche all’INPS, in base alla circolare INPS 106 del 29-09-2022.


3) La lavoratrice è tenuta a comunicare all’INPS e al datore di lavoro la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto. Infatti dopo il parto le lavoratrici devono tornare sul sito web dell’INPS, nella stessa sezione dedicata alla domanda di maternità, per indicare la data del parto e permettere quindi un calcolo preciso dei giorni di maternità. Anche la ricevuta di questa modifica della domanda dovrà essere consegnata poi al datore di lavoro.

GUIDA INPS ALLA DOMANDA

Mettiamo a disposizione la guida INPS alla compilazione online della domanda di maternità obbligatoria, che spiega tutti gli step per la compilazione senza errori. Si tratta dell’ultima versione disponibile.

COME VIENE EROGATA L’INDENNITÁ DI MATERNITÁ

Come viene pagata la maternità obbligatoria? L’indennità di maternità è di solito anticipata in busta paga dal datore di lavoro che poi verrà rimborsato dall’INPS in sede di versamento dei contributi. Ciò vale anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (Circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

È, invece, pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale alle lavoratrici:


  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);


  • addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);


  • assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

QUANDO ARRIVA IL PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ

Le tempistiche per il pagamento dell’indennità di maternità in Italia dipendono da diversi fattori, tra cui se la prestazione economica viene erogata direttamente dall’INPS o anticipata dall’azienda:

  • pagamento diretto da parte dell’INPS: quando una donna richiede l’indennità di maternità in Italia, l’INPS ha il compito di valutare la domanda e, se questa è accettata, procedere con il pagamento. L’INPS ha un limite di 120 giorni per evadere la domanda e procedere con il pagamento della prestazione economica. Tuttavia, è importante notare che questo è il limite massimo e l’INPS può decidere di elaborare e pagare la domanda prima di tale termine. Il tempo effettivo di elaborazione può variare a seconda della complessità della richiesta e del carico di lavoro dell’INPS;

  • anticipazione da parte dell’azienda: alcune aziende in Italia offrono un servizio di anticipazione dell’indennità di maternità alle proprie dipendenti. In questo caso, l’azienda paga l’indennità direttamente alla lavoratrice non appena la domanda di maternità viene accolta dall’INPS. Questo processo può essere più veloce rispetto all’attesa dei 120 giorni previsti per il pagamento diretto da parte dell’INPS, ma comunque dipenderà dalla tempistica dell’INPS per accettare la domanda e comunicare l’approvazione all’azienda.

In entrambi i casi, è importante che la lavoratrice presenti tempestivamente la domanda di maternità e che segua i procedimenti richiesti per garantire che il processo di pagamento si svolga nel modo più efficiente possibile.

La tempistica esatta può variare da caso a caso, quindi è consigliabile contattare l’INPS o il proprio datore di lavoro per ottenere informazioni specifiche sulla propria situazione.

I LIMITI DELLA MATERNITÀ OBBLIGATORIA

Vi sono alcuni limiti nell’uso del congedo di maternità obbligatorio:

  • i periodi di permanenza all’estero sono indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia;

  • il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità);

  • per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

ANZIANITÁ E FERIE DURANTE MATERNITÁ

Durante la maternità le ferie maturano esattamente come durante il lavoro ordinario.

Maturano anche l’anzianità di servizio, gli scatti di anzianità e le mensilità aggiuntive (tredicesima mensilità e quattordicesima). I periodi di congedo di maternità non sono contati ai fini della durata del periodo di apprendistato.

MATERNITÀ OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA O CONGEDO PARENTALE

La maternità obbligatoria (o congedo di maternità) si differenzia dalla maternità facoltativa ovvero dal “congedo parentale” prima di tutto perché è obbligatoria.

Mentre il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del bambino nei suoi primi 12 anni di vita. Si tratta di una scelta libera quindi in questo caso – ecco perché si parla anche di “congedo facoltativo”.

RIFERIMENTI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

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