L’importo del trattamento pensionistico per gli iscritti presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, gestione che fa parte dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS si determina con diversi sistemi di calcolo: retributivo, misto o contributivo. In quali casi devono essere applicati i differenti metodi e quali sono le operazioni da applicare? Come si accede all’estratto conto contributivo? Che cosa succede se ci sono versamenti in casse diverse?
Per i lavoratori subordinati iscritti presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (FPLD), gestione che fa parte dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’INPS, le modalità di calcolo della pensione sono diverse e possono variare sia in base all’anzianità contributiva, che a seconda del trattamento pensionistico considerato o di particolari condizioni (come il riconoscimento di una certa percentuale d’invalidità, che dà diritto a delle maggiorazioni).
Quali sono i sistemi di calcolo della pensione?
In generale, presso le gestioni amministrate dall’INPS, i principali sistemi di determinazione dell’importo della pensione sono due:
– calcolo contributivo (L. n. 335/1995: si basa sulla contribuzione accreditata, rivalutata annualmente, e sull’età dell’interessato (si applicano infatti dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in assegno pensionistico, valori che, espressi in percentuale, aumentano con l’età);
– calcolo retributivo o reddituale: si basa sulle settimane contribuite di un determinato periodo di riferimento e sugli ultimi o migliori anni di stipendio o reddito.
Che cos’è il calcolo misto della pensione?
Si parla di calcolo misto della pensione laddove si attui una combinazione dei due principali sistemi di calcolo vigenti presso l’INPS, retributivo e contributivo.
Sistemi similari, con gli stessi principi di calcolo, ma diversi parametri di riferimento, risultano comunque vigenti presso le casse professionali.
Che cosa serve per calcolare la pensione?
Il documento fondamentale per calcolare l’importo della pensione e la data della sua decorrenza è l’estratto conto contributivo, cioè il documento in cui figurano tutti gli accrediti previdenziali.
Nel documento sono infatti contenuti, suddivisi per forma assicurativa, tutti i contributi previdenziali accreditati al lavoratore nelle gestioni dell’INPS (AGO, gestione Separata, dipendenti pubblici, etc.). I contributi che figurano nell’estratto conto possono essere obbligatori, volontari, risultare dal riscatto di un determinato periodo (ad esempio degli anni di laurea), essere stati ricongiunti da un’altra gestione, o ancora, risultare accreditati dall’INPS figurativamente.
Per la generalità degli iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS, l’estratto conto contributivo può essere visualizzato all’interno del portale web dell’Istituto; è comunque possibile richiederlo tramite patronato.
Come si accede all’estratto conto contributivo?
Per poter visualizzare l’estratto conto contributivo, è innanzitutto necessario che l’interessato sia in possesso delle credenziali per accedere al sito dell’INPS: si tratta dell’identità digitale SPID, della CIE, carta d’identità elettronica, o della CNS, carta nazionale dei servizi.
Come si consulta l’estratto conto contributivo?
Una volta in possesso delle credenziali, ed effettuato l’accesso al sito INPS, è possibile controllare, attraverso la funzione estratto conto (servizio Estratto Conto Contributivo), presente all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, quanti versamenti risultano accreditati presso le varie gestioni dell’INPS (AGO, ex Enpals, dipendenti pubblici…)
A seconda della tipologia di pensione (anticipata, di vecchiaia, etc.), del fondo e della categoria di appartenenza, sono stabiliti differenti requisiti per il diritto al trattamento, che possono riguardare sia l’età, che gli anni di contributi.
L’estratto conto previdenziale riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i dati relativi ai versamenti previdenziali distinti per:
– periodo di riferimento (dal- al);
– tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare etc.);
– contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi;
– retribuzione o reddito;
– riferimenti del datore di lavoro;
– eventuali note riportate alla fine dell’estratto.
Nell’estratto conto dell’INPS regime generale i contributi sono generalmente espressi in settimane (questo accade per i contributi accreditati presso FPLD, Fondo pensione lavoratori dipendenti), ma possono essere espressi anche in mesi o in anni o, ancora, in giorni. Sono espressi in mesi i contributi accreditati presso le gestioni artigiani e commercianti e presso la gestione Separata, ed in giorni i contributi che figurano negli estratti conto dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (ex Enpals), nonché i contributi agricoli.
Sono espressi in anni, mesi e giorni i contributi indicati presso il fondo dipendenti pubblici.
Nell’estratto conto INPS regime generale, i contributi sono indicati in due colonne, con la dicitura “al diritto” e “al calcolo”: la prima riporta il numero di contributi utili per il diritto alla pensione, la seconda il numero di contributi utili per il calcolo, cioè per la misura della pensione.
Non sempre i due valori coincidono: in rapporto ad alcune tipologie di contribuzione figurativa, ad esempio, il numero delle settimane utili ai fini del diritto della pensione può risultare inferiore rispetto a quelle lavorate e coperte ai fini della misura alla pensione.
Il dato ha un rilievo spesso non fondamentale per chi ricade nel sistema di calcolo contributivo, dato che l’entità dell’assegno non dipende più dalla quantità di contributi che possono essere vantati dall’iscritto, ma solo dall’ammontare dei versamenti, determinato sulla base della retribuzione percepita.
Per alcuni periodi di contribuzione figurativa per malattia, maternità e integrazioni salariali non viene riportato il relativo numero di contributi, perché si tratta di periodi in cui è presente una retribuzione ridotta: bisogna allora aver riguardo alla registrazione che contiene il numero totale (a retribuzione sia piena che ridotta) delle settimane retribuite nell’anno solare.
L’ammontare dei redditi e degli stipendi percepiti utili alla pensione si legge nella colonna Retribuzione o reddito.
In questo campo sono riportati i seguenti dati:
– la retribuzione percepita dai lavoratori per i periodi di lavoro svolto in qualità di dipendenti;
– il reddito percepito dal titolare d’impresa o dal coadiutore (artigiani, commercianti, coltivatori…);
– il reddito percepito dagli iscritti alla gestione separata.
Se la retribuzione o il reddito percepito risulta inferiore al minimo previsto dalla legge per l’accredito di un anno intero di versamenti, i contributi presenti in quel periodo devono essere ridotti in base alla retribuzione effettivamente percepita. Se il reddito è eccedente al massimale annuo, deve essere ridotto sino al massimale, per il calcolo della pensione.
Nella colonna Note possono apparire dei numeri che rinviano alle corrispondenti note riportate nell’apposito riquadro.
Nel campo Avvertenze sono riportati alcuni avvisi generali.
Che cosa succede se ci sono versamenti in casse diverse?
I periodi di contribuzione accreditati in casse differenti possono essere sommati:
– gratuitamente, nel caso in cui si richieda la totalizzazione dei contributi, il cumulo o il computo, o in cui operi la convenzione INPS Enpals o la costituzione di posizione assicurativa;
– a titolo oneroso, se si chiede la ricongiunzione dei contributi presso un’unica gestione (non sempre, in ogni caso, la ricongiunzione risulta a titolo oneroso).
Se non si vogliono riunire i contributi, i versamenti accreditati presso ogni gestione devono essere considerati separatamente, per verificare il diritto ad un’autonoma pensione, o a un’eventuale pensione supplementare o supplemento di pensione.
Nell’estratto conto, l’INPS ricorda che non è possibile contare periodi sovrapposti, ai fini del diritto alla pensione, con la dicitura: “quando nello stesso anno esistono più registrazioni, il numero dei contributi si somma solo se i periodi assicurativi non coincidono”.
Come estrapolare l’estratto conto INPS?
È possibile estrapolare l’estratto conto previdenziale dal sito web dell’INPS, accedendo con le proprie credenziali: SPID, carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica abilitate.
Perché estrapolare l’estratto conto senza accontentarsi di consultarlo dal sito? Per avere sempre sottomano il documento, sia in pdf che in formato xml o Car.pe, permettendo così una consultazione più accurata, anche da parte del professionista incaricato di analizzare la situazione previdenziale. Il formato xml, in particolare, può essere letto dai principali software di calcolo pensione utilizzati da professionisti come i consulenti del lavoro, mentre il formato Car.pe può essere letto dal software di calcolo pensione dell’INPS, disponibile gratuitamente.
Come estrapolare l’estratto conto in formato Pdf o Xml
Ecco come procedere per scaricare l’estratto conto INPS in formato Pdf o Xml:
– accedi con le credenziali dispositive al sito INPS;
– immettere nella maschera di ricerca le parole “estratto conto”;
– selezionare, dai riquadri relativi ai servizi disponibili, “estratto conto contributivo”.
Si apriranno le pagine contenenti il proprio estratto conto, suddivise per gestione INPS di appartenenza e periodi lavorati; nell’immagine seguente, si osservi come l’estratto conto del regime generale (che contiene la contribuzione accreditata presso l’assicurazione generale obbligatoria, quale quella appartenente al fondo pensione lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, nonché la contribuzione accreditata presso i fondi sostitutivi) è consultabile disgiuntamente, spostandosi nei riquadri in alto, rispetto all’estratto conto della gestione Separata INPS (che contiene la contribuzione accreditata in qualità di libero professionista privo di Cassa di categoria, di lavoratore parasubordinato o appartenenti a categorie atipiche, quali quelle dei lavoratori occasionali).
È riportato separatamente anche l’eventuale estratto conto relativo alla gestione INPS dipendenti pubblici e quello- ugualmente eventuale – relativo alla gestione ex Enpals
Alla fine dell’ultima pagina di ciascun estratto conto, come si può osservare dall’immagine seguente, vi sono due riquadri:
– “Stampa pdf”: cliccando sul riquadro, estrapoli l’intero estratto conto, di tutte le gestioni, in formato Pdf;
– “Xml”: cliccando sul riquadro, estrapoli l’intero estratto conto, di tutte le gestioni, in formato xml, in modo che possa essere elaborato dai principali software di calcolo pensione.
Attenzione: salvare l’estratto conto senza utilizzare questa funzionalità, ad esempio provando a salvare una pagina utilizzando il pulsante “salva” del browser o il tasto destro del mouse, può portare all’elaborazione di documenti errati, incompleti o non leggibili. Rielaborare l’estratto conto in formato xls, o htm, o ancora convertire i dati dell’estratto conto in xml senza utilizzare l’apposita funzionalità del riquadro genera un file illeggibile dai software di calcolo pensione. Basta cliccare sul pulsante “XML”, non bisogna fare altro.
Quale sistema di calcolo devo applicare alla mia pensione?
Nello specifico, presso le gestioni amministrate dall’INPS, devono essere applicati i seguenti sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici:
– per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si applica il calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012 è applicato il metodo contributivo;
– per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si applica il calcolo retributivo sino al 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 1996 il metodo contributivo (calcolo misto);
– in riferimento a quei lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, o che hanno scelto un’apposita opzione (opzione al contributivo di cui all’art. 1 co. 23 L. 335/1995, computo presso la gestione Separata di cui all’art. 3 DM 282/1996, totalizzazione nazionale D.Lgs. 42/2006, opzione donna art. 16 D.L. n. 4/2019, si applica il calcolo integralmente contributivo.
Come funziona il calcolo retributivo?
Il calcolo retributivo o reddituale, in generale, si basa sulle settimane contribuite di un determinato periodo di riferimento e sugli ultimi anni di stipendio o reddito.
Come si calcola la quota A retributiva?
Laddove non sia stata scelta dal lavoratore iscritto presso FPLD un’opzione di ricalcolo integralmente contributivo, i versamenti accreditati con riferimento ai periodi sino al 31 dicembre 1992, Quota A retributiva, sono valorizzati come segue:
– retribuzione media settimanale riferita agli ultimi 5 anni di stipendio (260 settimane), rivalutati sulla base dell’indice FOI;
– da moltiplicare per il numero di settimane di contributi al 31 dicembre 1992;
– per il coefficiente di rendimento (2% sino al limite massimo di retribuzione annua previsto- prima fascia o tetto pensionabile, per poi scendere all’1,5%- 1,25% e 1% relativamente agli scaglioni eccedenti rispettivamente il limite massimo, il 33% ed il 66% dello stesso).
Esempio:
– RMS ultime 260 settimane di stipendio rivalutate =500 euro;
– 520 settimane di contributi al 31/12/1992;
– Calcolo della quota A di pensione= 500 x 520 x 0,00153846 (coefficiente corrispondente al 2% rapportato alle 13 mensilità) = 400 euro mensili.
– retribuzione settimanale per il 2023
Di seguito, un esempio di come si rivalutano e si ricavano le 260 settimane (5 anni) di retribuzioni utili per calcolare la retribuzione media settimanale per la quota A:
Quali sono i coefficienti 2023 relativi alle aliquote di rendimento?
Tabella Coefficienti Quota A 2023 |
Tabella Coefficienti Quota B 2023 |
---|---|
0,00153846 per RMS (retribuzione media settimanale) sino a 1003,65 |
0,00153846 RMS sino a 1003,65 |
0,0011538 RMS da 1003,66 sino a 1334,86 |
0,0012376 RMS da 1003,66 a 1334,86 |
0,000961538 RMS da 1334,87 a 1666,07 |
0,00103846 RMS da 1334,87 a 1666,07 |
0,00076923 RMS da 1666,08 |
0,000846153 RMS da 1666,08 a 1906,94 |
|
0,000692307 RMS da 1906,95 |
Quali sono le fasce pensionabili annue?
Prima fascia pensionabile |
52.190 |
Seconda fascia pensionabile |
69.412,70 (= 52.190+33%) |
Terza fascia pensionabile |
86.635,40(= 52.190+66%) |
Quarta fascia pensionabile |
99.161 (= 52.190+90%) |
Come si calcola la quota B retributiva?
Laddove non sia stata scelta dal lavoratore iscritto presso FPLD un’opzione di ricalcolo integralmente contributivo, i versamenti accreditati con riferimento ai periodi dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (o al 31 dicembre 2011, per coloro che possiedono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), Quota B retributiva, sono valorizzati come segue:
– retribuzione media settimanale riferita agli ultimi 10 anni di stipendio (520 settimane), rivalutati sulla base dell’indice FOI + 1%;
– retribuzione media settimanale riferita alle annualità dal 1993 al pensionamento, rivalutate, se non si possiedono 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992; è comunque possibile la neutralizzazione (D.Lgs. n. 373/1993 sino al 25% dei periodi rivalutati con retribuzione minore;
– retribuzione media settimanale riferita all’intera vita lavorativa, se non si possiedono contributi al 31 dicembre 1992; anche in questo caso, in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 373/1993, è possibile neutralizzare sino al 25% dei periodi rivalutati con retribuzione minore;
– da moltiplicare per il numero di settimane possedute dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (o al 31dicembre 2011 in caso di possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995);
– per il coefficiente di rendimento (2% sino al limite massimo di retribuzione annua previsto – prima fascia pensionabile, per poi scendere all’1,6%- 1,35%, 1,10% e 0,90% relativamente agli scaglioni eccedenti, rispettivamente, il tetto pensionabile, il 33%, il 66% e il 90% dello stesso).
Esempio:
– RMS rivalutata dal 1993 al pensionamento =550 euro;
à 156 settimane di contributi al 31/12/1995;
– Calcolo della quota B di pensione= 500 x 156 x 0,00153846 (coefficiente corrispondente al 2% rapportato alle 13 mensilità) = 132 euro mensili.
Di seguito, un esempio di come si rivalutano e si ricavano le settimane di retribuzioni utili per calcolare la retribuzione media settimanale per la quota B:
– 0,00153846×813,27×156=195,18
– TOTALE QUOTA B MENSILE= 195,18
Come funziona il calcolo contributivo della pensione?
In merito al calcolo contributivo per gli iscritti presso il FPLD, riferito alle annualità dal 1996 o dal 2012, è necessario operare in questo modo:
– si accantona, per ogni anno compreso nel periodo, il 33% della retribuzione lorda corrisposta (possono applicarsi differenti aliquote per particolari categorie di lavoratori, nonché l’aliquota aggiuntiva dell’1% per la retribuzione che supera la prima fascia pensionabile, pari a 52.190 ero per il 2023);
– si rivalutano i contributi accantonati ogni anno (tranne il primo e l’ultimo) per il coefficiente di capitalizzazione (determinato in base alla variazione quinquennale del Pil nominale);
– si sommano i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;
– si moltiplica il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età;
– si ottiene così la quota contributiva di pensione.
Esempio:
– montante contributivo 250.000 euro;
– età pensionabile al 2023 67 anni, coefficiente corrispondente 5,723%;
– pensione o quota di pensione annua= 250.000 x 5,723%= 14.307,50 euro;
– pensione o quota di pensione mensile= 14.307,50 euro/ 13= 1.100,58 euro.
In merito ai periodi sino al 31 dicembre 1995, normalmente valorizzati con sistema di calcolo retributivo, laddove il lavoratore opti per il ricalcolo integralmente contributivo, il procedimento di determinazione risulta maggiormente complesso e basato su retribuzioni ed aliquote medie, parametrati su differenti periodi di riferimento.
Come funziona il ricalcolo contributivo della pensione?
Entriamo nei particolari del calcolo per la Quota A contributiva della pensione, utilizzata nei casi di totalizzazione nazionale (D.Lgs. n. 42/2006, opzione contributiva (art. 1 co. 23 L. n. 335/1995, opzione donna (art. 16 D.L. n. 4/2019 e cosiddetto computo presso la gestione Separata (art. 3 D.M. n. 282/1996).
Per calcolare il contributo pensionistico relativo al periodo precedente il 1996, non vengono prese in considerazione tutte le retribuzioni ricevute durante quel periodo, ma soltanto quelle dell’ultimo decennio immediatamente precedente per l’AGO e le forme sostitutive, e, per le gestioni esclusive dell’AGO come ex Inpdap (CTPS, CPDEL, CPI, CPUG, CPS), gli ultimi tre anni o, per chi aveva oltre 15 anni di contributi alla fine del 1992, l’ultimo anno e mezzo prima dell’inizio del 1996.
Il contributo di ciascun anno nel periodo di riferimento viene calcolato applicando l’aliquota contributiva dell’anno e dell’ente in questione alla retribuzione o al reddito pensionabile, purché non superi l’aliquota massima contemporaneamente in vigore nel FPLD.
Per calcolare il montante virtuale alla fine del 1995, la media annua, mensile o settimanale dei contributi del periodo di riferimento viene moltiplicata per il totale degli anni, mesi o settimane di contributi accumulati dall’inizio dell’assicurazione fino alla fine del 1995. Questo totale, però, viene diminuito sottraendo anno per anno l’anzianità contributiva, sulla base del rapporto tra l’aliquota contributiva dell’anno e quella media ponderata in vigore nell’ente che deve erogare la pensione, nel decennio precedente l’anno dell’opzione.
Il totale ottenuto deve essere quindi rivalutato per il tasso di capitalizzazione e poi sommato alla seconda quota di pensione, relativa alle anzianità maturate dal lavoratore dopo il 1995, sino alla pensione, calcolata secondo le regole normali contributive.
Ora esaminiamo la procedura di calcolo nei dettagli.
Determinazione della base imponibile nel periodo di riferimento
È necessario definire la base imponibile nel periodo di riferimento prima del 1996. Per gli iscritti FPLD, questo periodo è di 10 anni (ovvero dal 1986 al 1995. In ogni anno, la base imponibile non può essere considerata per un ammontare superiore al massimale imponibile in vigore per il sistema contributivo, adeguatamente svalutato rispetto al 1996, in base al coefficiente derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Calcolo del reddito medio settimanale nel periodo di riferimento
È necessario stabilire il totale dei contributi per ogni anno, moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota contributiva applicabile nell’anno in questione. È importante notare che l’aliquota contributiva dal 1993 deve essere aumentata di un punto percentuale per la parte di reddito imponibile che supera il limite del primo scaglione di reddito pensionabile stabilito ai sensi dell’art. 21, co. 6, L. n. 67/1988 (tale limite è di euro 27.617,53 per l’anno 1993, euro 28.592,60 per l’anno 1994, e euro 29.736,56 per l’anno 1995: quindi l’aliquota addizionale va applicata se l’imponibile supera, nell’anno considerato, il limite stabilito per lo stesso anno).
Il valore dei contributi, virtualmente accreditati, deve essere aggiornato ogni anno in modo composito fino al 31.12.1995, utilizzando il tasso annuale di capitalizzazione. Per gli iscritti FPLD il valore risultante, che rappresenta il contributo versato nel periodo di riferimento aggiornato al 31 dicembre 1995, deve essere diviso per il totale del numero di settimane di contributi versati nel periodo di riferimento. In questo modo si calcola il contributo medio settimanale dell’interessato nel periodo di riferimento.
Determinazione dell’anzianità contributiva precedente al periodo di riferimento
È necessario stabilire l’anzianità contributiva che precede il periodo di riferimento, ossia i contributi dal principio del rapporto assicurativo fino alla fine del 1985 per gli iscritti FPLD.
Questa anzianità deve essere diminuita di un valore equivalente al rapporto tra l’aliquota contributiva applicabile in quell’anno e l’aliquota contributiva media in vigore nei 10 anni precedenti a quello in cui viene esercitata l’opzione (circolare INPS n. 181/2001). In pratica, la ponderazione di questo periodo sarà tanto più grande quanto minore risultava l’aliquota di contribuzione relativa alla gestione previdenziale nell’anno considerato. Ad esempio, presso il FPLD 52 settimane di contributi nel 1980 sono equivalenti a soltanto 38 settimane ponderate, dato che il rapporto tra l’aliquota in vigore in quel momento (23,89%) e quella attuale (calcolata sulla base della media degli ultimi dieci anni, 32,97%) è 0,72 (52 x 0,72 = 38).
Montante complessivo alla data del 31 dicembre 1995
A questo punto, occorre sommare l’anzianità ponderata e aggiungere, senza alcuna riduzione, il numero di contributi compresi nel periodo di riferimento. Si determina così l’anzianità contributiva complessiva ante 1996. Questo periodo diventa il moltiplicatore della contribuzione media già calcolata nel periodo di riferimento.
Il risultato del prodotto tra la media della contribuzione settimanale o mensile versata e l’anzianità contributiva costituisce la quota di montante relativa al periodo sino al 31 dicembre 1995, che deve essere rivalutata con i coefficienti PIL nel periodo dal 1996 fino all’anno precedente la data di decorrenza della pensione.
Somma dei montanti
Al valore sopra determinato occorre aggiungere il montante contributivo maturato dal 1° gennaio 1996 secondo le ordinarie regole di calcolo contributivo. La somma dei due montanti rivalutati alla data del pensionamento costituisce il montante complessivo, sul quale si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età raggiunta dall’interessato al momento della decorrenza della pensione.