Chi
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
Non possono avvalersi del regime forfetario (art. 1, comma 57):
– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
– i soggetti non residenti (ad eccezione di quelli che sono residenti in un Paese che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto);
– i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
– gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
– le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Cosa
In caso di applicazione del regime forfetario:
b) al reddito imponibile si applica un’unica imposta (c.d. flat tax), nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, IRAP);
Attenzione L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti: – il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; – l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; – se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime. |
c) i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ad eccezione che quelle per lavoro dipendente e assimilato (ad esempio, non devono operare la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro autonomo eventualmente corrisposti);
d) ai fini IVA, i contribuenti forfetari, per le operazioni nazionali, non esercitano la rivalsa dell’imposta e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi (resta ferma l’applicazione delle norme ordinarie relativamente alle operazioni da e per l’estero: acquisti e cessioni intracomunitarie, prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, importazioni, esportazioni e operazioni ad esse assimilate). In ogni caso, i contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 70);
e) trovano applicazione talune importanti semplificazioni contabili, come gli adempimenti IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (tranne i casi di esonero). Per quanto riguarda l’obbligo della fatturazione elettronica, questo si applica anche ai soggetti forfetari a partire dal 1° luglio 2022 per coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
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Come
Il regime forfetario è un regime naturale, pertanto, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, in possesso dei requisiti prescritti, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Anche in questo caso, l’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata.
L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Quando
I contribuenti accedono al regime forfetario al momento di intraprendere l’attività professionale o commerciale, fermo restando l’obbligo di comunicare la scelta operata nella dichiarazione di inizio di attività.
Nel caso di passaggio dal sistema ordinario a quello forfetario, quest’ultimo decorre dal 1° gennaio.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione.
Tuttavia, se il contribuente realizza ricavi o compensi superiori a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di essere applicabile dallo stesso anno in cui la soglia viene superata e, in tal caso, è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.
Calcola il risparmio
Nel regime forfetario la determinazione del reddito imponibile si ottiene applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività prestabilito che per i commercianti al minuto è pari al 40% mentre per i professionisti è pari al 78%. Pertanto, il regime forfetario risulterà conveniente se i costi effettivi sono inferiori rispetto a quello forfetariamente deducibili (60% per i commercianti al minuto e al 22% per i professionisti).
Risparmio %
Caso n. 1
Un professionista non iscritto a una cassa professionale consegue compensi per un ammontare pari a 83.000 euro. I costi effettivi sono pari a 35.000 euro.
Professionista |
Regime ordinario |
Regime forfetario |
Compensi |
83.000 |
83.000 |
Costi |
35.000 |
0 |
Reddito |
48.000 |
64.740 |
Contributi INPS |
12.590 |
16.981 |
Reddito imponibile |
35.410 |
47.758 |
IRPEF |
9.294 |
|
Addizionale regionale |
939 |
|
Addizionale comunale |
319 |
|
Totale imposte |
10.552 |
|
Imposta sostitutiva |
7.164 |
|
Reddito disponibile |
24.858 |
23.855 (*) |
(*) In questa ipotesi, per determinare il reddito disponibile del professionista in regime forfetario si devono considerare anche i costi effettivi.
Caso n. 2
La stessa ipotesi del caso n. 1 ma con costi effettivi pari a 15.000 euro.
Professionista |
Regime ordinario |
Regime forfetario |
Compensi |
83.000 |
83.000 |
Costi |
15.000 |
0 |
Reddito |
68.000 |
64.740 |
Contributi INPS |
17.836 |
16.981 |
Reddito imponibile |
50.164 |
47.758 |
IRPEF |
14.471 |
|
Addizionale regionale |
1.430 |
|
Addizionale comunale |
451 |
|
Totale imposte |
16.352 |
|
Imposta sostitutiva |
7.164 |
|
Reddito disponibile |
33.812 |
43.855 (*) |
(*) In questa ipotesi il professionista in regime forfetario sostiene costi effettivi per 15.000 euro ma ne deduce il 22%, ossia 18.260 euro, per cui ha un ulteriore risparmio.
Caso n. 3
La stessa ipotesi del caso n. 2 ma applicata a un commerciante (coefficiente di redditività pari al 40%).
Commerciante |
Regime ordinario |
Regime forfetario |
Ricavi |
83.000 |
83.000 |
Costi |
15.000 |
0 |
Reddito |
68.000 |
33.200 |
Contributi INPS |
16.320 |
7.968 |
Reddito imponibile |
51.680 |
25.232 |
IRPEF |
15.122 |
|
Addizionale regionale |
1.481 |
|
Addizionale comunale |
465 |
|
Totale imposte |
17.068 |
|
Imposta sostitutiva |
3.785 |
|
Reddito disponibile |
34.612 |
56.247 (*) |
(*) In questa ipotesi il commerciante in regime forfetario sostiene costi effettivi per 15.000 euro ma ne deduce il 60%, ossia 49.800 euro, per cui ha un ulteriore risparmio.
Caso n. 4
La stessa ipotesi del caso n. 3 ma con costi effettivi pari a 65.000 euro.
Commerciante |
Regime ordinario |
Regime forfetario |
Ricavi |
83.000 |
83.000 |
Costi |
65.000 |
0 |
Reddito |
18.000 |
33.200 |
Contributi INPS |
4.320 |
7.968 |
Reddito imponibile |
13.680 |
25.232 |
IRPEF |
3.146 |
|
Addizionale regionale |
237 |
|
Addizionale comunale |
123 |
|
Totale imposte |
3.506 |
|
Imposta sostitutiva |
3.785 |
|
Reddito disponibile |
10.174 |
6.247 (*) |
(*) In questa ipotesi, per determinare il reddito disponibile del commerciante in regime forfetario si devono considerare anche i costi effettivi.