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Nuove regole nel 2023 per i voucher per il lavoro occasionale, la forma di pagamento alternativa per il lavoro occasionale accessorio o per prestazioni saltuarie.

I cosiddetti “buoni lavoro” tornano di nuovo in auge per tutti i settori e possono usarli professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché alcune Amministrazioni Pubbliche. Semplificato poi, l’uso dei voucher per il settore dell’agricoltura, mentre L’INPS ha fornito istruzioni specifiche su come funzionano per i settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, attivabili dal 9 agosto 2023.

In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa sono i voucher per il lavoro occasionale, a quanto ammontano, vi diamo tutte le informazioni su chi può usarli e su come funzionano nel 2023.

COSA SONO I VOUCHER LAVORO OCCASIONALE

I voucher lavoro, anche detti “buoni lavoro” rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro occasionale e accessorio. Ci riferiamo, cioè, a quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, solo sa soggetti che rispettano determinati requisiti.

Istituti per la prima volta con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la cosiddetta “Legge Biagi”, questi voucher erano stati cancellati nel 2017 dal Governo Gentiloni e poi reintrodotti, con delle novità, dalla Legge di Bilancio 2023. In linea generale, grazie alle nuove introduzioni normative, è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:

  • il Libretto Famiglia gestito dall’INPS, invariato rispetto agli scorsi anni se non per la possibilità per le famiglie di acquistarlo oltre che sul sito INPS o presso gli uffici postali, anche presso le “rivendite di generi di monopolio”, come stabilito dal Decreto lavoro convertito in Legge;

  • il Contratto di prestazione occasionale e i relativi voucher lavoro, con nuovi limiti economici e dimensionali.

Con la Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023, l’Istituto ha illustrato quali sono le novità dei voucher lavoro nel 2023. Poi con il Decreto lavoro convertito in Legge il Governo ha deciso di innalzare a 15.000 euro la soglia di utilizzo dei voucher destinati alle prestazioni occasionali per i lavoratori ma esclusivamente nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. L’INPS con la Circolare n. 75 del 03-08-2023 ha disciplinato anche la misura per questi specifici comparti. Vediamo i dettagli su tutte le novità.

LE NOVITÁ DEI VOUCHER LAVORO OCCASIONALE 2023

Il ritorno dei voucher lavoro serve per regolarizzare la condizione di molti lavoratori. Il Governo ha accompagnato la riforma dei buoni lavoro con controlli molto rigidi per evitarne l’uso improprio. In modifica all’articolo 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (che disciplina il lavoro occasionale), dal 1° gennaio, i voucher sono diventati un rinnovato “contratto telematico di prestazione occasionale” (CPO). In sostanza, la Legge di Bilancio 2023 prima e il Decreto lavoro convertito in Legge poi, hanno previsto le seguenti novità:

  • nuove norme per l’uso del voucher per il settore dell’agricoltura. La misura, cioè, semplifica il ricorso ai contratti di prestazione occasionale per questo settore fissando delle regole specifiche per i lavoratori e le aziende del comparto;

  • nuovi limiti economici che vanno da 2.500 a 15.000 euro. Ovvero, fino a 10.000 euro a seconda di specifici casi che vi illustriamo più avanti, validi anche per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1. A stabilirlo è stata la Legge di Bilancio 2023. Poi, però, il Decreto lavoro convertito in Legge ha deciso anche per l’innalzamento a 15.000 euro della soglia di utilizzo dei voucher destinati alle prestazioni occasionali per i lavoratori per le aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Sono disciplinati dalla  Circolare n. 75 del 03-08-2023;

  • nuovo limite dimensionale, ovvero divieto del ricorso ai voucher da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La regola è stata estesa anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, precedentemente limitate in maniera differente rispetto agli altri utilizzatori. In generale, in passato il limite era fissato a 5 lavoratori e a 8 per chi li usava per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per i giovani con meno di 25 anni di età e per le persone disoccupate o percettori di prestazioni integrative del salario o di prestazioni di sostegno del reddito;

  • specifici limiti dimensionali nel caso delle aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Ovvero, il Decreto lavoro convertito in Legge (articolo 37) stabilisce che devono essere esclusi dalla possibilità di usare i voucher soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a 25. Si introduce in tal modo una deroga al principio che esclude dall’istituto delle prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Regola che quindi, vale per tutti gli altri settori per cui è ammesso l’uso del voucher.

Vediamo a chi si rivolgono i voucher.

A CHI SPETTANO I VOUCHER LAVORO

Chi può fruire dei voucher? I voucher spettano a tutti i prestatori di lavoro già identificati dalla Legge Biagi e successive modifiche. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  • pensionati, ossia titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

  • studenti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Possono usare i voucher solo quando ci sono le “vacanze scolastiche”;

  • percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Tra loro vi sono anche i percettori di Reddito di Cittadinanza, nel limite dei 3.000 euro di compensi annui. Dal 2024, avranno diritto ai voucher entro i 3.000 euro – se non vi saranno modifiche – anche coloro che percepiscono l’Assegno di Inclusione (che dal 1° gennaio 2024 prenderà il posto del RdC);


  • inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;

  • lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.

CHI PUÒ FARE RICORSO AI VOUCHER LAVORO

Dal 1° gennaio 2023, come chiarito nella Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale e, dunque, ai voucher lavoro, le seguenti categorie:





  • fondazioni e altri Enti di natura privata;

I voucher si possono applicare in tutti i settori. Inoltre, l’articolo 1, comma 342 della Legge di Bilancio 2023 disciplina che le prestazioni occasionali si applicano anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. 

Tutti i soggetti citati, in base al loro settore di riferimento e a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto lavoro convertito in Legge, per poter usare i voucher devono avere una serie di specifici requisiti dimensionali e rispettare determinati limiti economici. Scopriamo insieme quali sono.

NUOVI LIMITI ECONOMICI 2023

Come accennato, la Legge di Bilancio 2023 cambia i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali. I nuovi limiti, come chiarito nella Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023, sono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 10.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward;

  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Questo limite è elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive.

Tali limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 2007 93.29.1. Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo, riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

  • inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;

  • percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Tra loro vi sono anche i percettori di Reddito di Cittadinanza, nel limite dei 3.000 euro di compensi annui e vi saranno, dal 2024, i percettori di ADI.

Sempre a proposito di limiti economici, inoltre, il Decreto lavoro convertito in Legge ha stabilito l’innalzamento della soglia di utilizzo dei voucher destinati alle prestazioni occasionali per i lavoratori di aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. La nuova soglia è stata fissata a 15.000 euro. A disciplinarli è la Circolare n. 75 del 03-08-2023, che chiarisce che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici ATECO 2007 di seguito indicati:

  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. L’INPS ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI 2023

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 è stato elevato a 10 lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso ai voucher lavoro con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite era a 8 nel caso del settore turistico, ora è di 10.

Lo stesso non opera esclusivamente per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal Decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019. Le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della Circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.

Infine ricordiamo che il Decreto lavoro convertito in Legge ha introdotto specifici limiti dimensionali nel caso delle aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Ovvero, l’articolo 37 stabilisce che devono essere esclusi dalla possibilità di usare i voucher, in tali comparti, soltanto gli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore a 25. L’INPS nella Circolare n. 75 del 03-08-2023 riconferma questo limite.

A QUANTO AMMONTANO I VOUCHER

L’importo dei voucher lavoro previsti per il 2023 è pari a 12,41 euro all’ora lordi (circa 9 euro netti), rispetto ai 10 euro fissati fino a quando erano in vigore nel 2017. Il voucher corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo le nuove regole previste per il settore agricolo che vi spieghiamo in seguito.

VOUCHER LAVORO AGRICOLO

Un capitolo a parte deve essere riservato ai nuovi voucher per il lavoro agricolo. La Legge di Bilancio vieta di norma, dal 1° gennaio 2023, le prestazioni occasionali in agricoltura, che non verranno più gestite tramite piattaforma CPO. Nel biennio 2023 2024 però, per il lavoro agricolo – come spiegato nella Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023 – è prevista l’introduzione di forme semplificate di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, con diverse condizioni. Ovvero:

  • le prestazioni occasionali semplificate sono utilizzabili per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare per singolo lavoratore;

  • le prestazioni occasionali semplificate possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;

  • per ogni giornata lavorativa vanno corrisposti al lavoratore almeno 3 buoni lavoro.

Restano, infine, valide le disposizioni del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, per cui il compenso minimo del voucher è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

VANTAGGI DEI VOUCHER LAVORO

Ma perché reintrodurre una misura revocata da anni? Questa forma di regolarizzazione del lavoro occasionale comporta dei vantaggi, sia per il prestatore, che per i committenti.

Per il prestatore il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il valore dell’assegno è, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici. Viceversa, il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

COME FUNZIONA E COPERTURA INPS E INAIL

Proprio come in passato, i voucher lavoro reintrodotti dal 1° gennaio 2023 garantiranno una copertura previdenziale INPS e una copertura assicurativa presso l’INAIL, che sarà valida nei limiti dei 10.000 euro lordi (15.000 euro per settore termale, fieristico, eventi e parchi divertimento) per prestatore, tetto comprensivo della totalità di committenti. I 12,41 euro ciascuno di ciascun voucher, in particolare, comprendono:

  • la contribuzione in favore della Gestione separata dell’INPS (13%);

  • l’assicurazione INAIL (7%);

  • il compenso all’INPS per la gestione del servizio (1%).

Ecco perché, come anticipato, il valore netto a favore del prestatore è di circa 9 euro (Circolare 103 del 2018). I voucher continuano a non dare diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o ad assegni familiari.

COME RICHIEDERE I VOUCHER LAVORO OCCASIONALE

Per richiedere i voucher lavoro occasionale dal 1° gennaio 2023, gli utilizzatori devono usare questo specifico servizio INPS digitale, accedendo con SPID, CIE o CNS. Vediamo come funziona la procedura.

1) REGISTRAZIONE

Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, per poi procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori mediante il servizio online oppure tramite il contact center.

L’INPS nella Circolare n. 75 del 03-08-2023 spiega che dal 9 agosto 2023 il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”. Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile. La Circolare al paragrafo 3 fornisce anche casi specifici ed esempi che vi invitiamo a consultare.

2) ATTIVAZIONE VOUCHER

Una volta fatta la registrazione è possibile acquistare i voucher presso le sedi INPS territoriali, i tabaccai convenzionati, con procedure telematiche e presso le banche popolari abilitate o gli uffici postali di tutto il territorio nazionale. L’INPS specifica però, che, in ogni caso, per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • la tipologia;
  • il settore dell’attività lavorativa;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail o SMS.

3) EVENTUALE REVOCA

Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro 3 giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento per conoscere quali sono le altre misure per famiglie, imprese, giovani, donne e lavoratori inserite nel testo della Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1° gennaio. Vi invitiamo a leggere anche l’approfondimento sul Decreto lavoro convertito in Legge che ha stabilito l’innalzamento della soglia di utilizzo dei voucher insieme ad una serie di altre interessanti misure per il mondo del lavoro.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di leggere anche il nostro approfondimento sul taglio al cuneo fiscale 2023 e il focus sulla nuova Carta risparmio spesa.

Se volete restare aggiornati sugli aiuti alle famiglie e ai lavoratori, consultate questa sezione. Per scoprire invece altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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