La legge di bilancio 2021 n.178 2020 -ha istituito l’ISCRO ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, una sorta di cassa integrazione dedicata agli autonomi che per forte calo di fatturato si vengano a trovare in particolari situazioni di difficoltà.
L’ ISCRO è stata istituita per il triennio 2021-2023, in forma sperimentale, e si rivolge ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Si tratta di una indennità semestrale, richiedibile una sola volta nel triennio, pari al 25% dell’ultimo reddito dichiarato.
E’ prevista anche la frequenza obbligatoria a percorsi di aggiornamento personalizzati ma il decreto attuativo su questo aspetto è stato pubblicato solo il 20 aprile 2022. (Qui ulteriori dettagli)
La misura ha avuto una scarsa applicazione ( 3.800 i beneficiari nel 2022 e addirittura 900 ad oggi per il 2023) probabilmente per i requisiti troppo restrittivi e ha raccolto molte critiche (v. ultimo paragrafo).
La sperimentazione potrebbe cessare quindi con la scadenza delle domande fissata al il 31 ottobre 2023.
Ricordiamo di seguito le condizioni , le caratteristiche del contributo, e le modalità per fare domanda.
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Per la verifica dei requisiti abbiamo predisposto un foglio di calcolo ISCRO 2023: calcolo e verifica dei requisiti (Excel)
ISCRO – importo, durata e copertura finanziaria
IMPORTO E DURATA:
L’indennità ISCRO viene erogata per sei mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. Il relativo importo non può comunque superare gli 800 euro mensili né essere inferiore a 250 euro mensili, da aggiornare con l’indice ISTAT-FOI.
Per il 2023 il limite massimo è di 881,23€ e il minimo 275,38 €.
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
CESSAZIONE: La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione, con recupero delle mensilità eventualmente erogate indebitamente.
COPERTURA : Per assicurare la copertura finanziaria si prevede un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata
Requisiti e condizioni per ricevere l’ISCRO
REQUISITI SOGGETTIVI:
i requisiti richiesti ai beneficiari sono i seguenti:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- iscrizione alla Gestione Separata
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l’indice Istat . Per il 2023 il riferimento del reddito 2022 aggiornato è di euro 8972,04.
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- avere la partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale
CONDIZIONALITA’: OBBLIGHI FORMATIVI
Il decreto attuativo sugli obblighi di aggiornamento dei beneficiari di ISCRO è stato pubblicato in GU il 20.4. 2022.
Vedi tutti i dettagli nell’articolo “Iscro ecco le modalità per la formazione obbligatoria dei beneficiari”
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA
Nella circolare 12 del 5.2.2021 l’INPS ha precisato che l’articolo 1, comma 398, della legge di bilancio 2021( 30 dicembre 2020, n. 178,) ha disposto un aumento dell’aliquota pari a
- 0,26% per l’anno 2021 e a
- 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023
per il finanziamento dell’ISCRO.
Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
Ricordiamo che sono redditi di lavoro autonomo :
- quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni,
- redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industria informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
- le partecipazioni agli utili per apporto di prestazione di lavoro;
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata;
- e) le indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia;
- i redditi derivanti dall’attivita’ di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
- le indennita’ corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
ISCRO: la domanda e i controlli
La domanda, con autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ogni anno.
Per il 2023 le procedure di domanda chiuderanno il 31 ottobre 2023, come comunicato dall’INPS nel messaggio 1636 del 5.5.2023.
Leggi in merito l’articolo ISCRO: INDENNITA PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA ENTRO IL 31 OTTOBRE
La norma istitutiva prevede che l’Inps effettuerà controlli incrociati con l’Agenzia delle entrate sui dati identificativi e i requisiti reddituali dei richiedenti.
ISCRO: difficoltà e possibile rinnovo della misura
Anche se l’ISCRO risponde a sollecitazioni e proposte presentate da molte parti, la norma ha raccolto molte critiche e il dibattito si è riaperto i vista della manovra di bilancio che dovrà porre un termine o prorogare la misura
In particolare si contesta come troppo basso il limite di reddito richiesto (praticamente la soglia di non imponibilità fiscale). Inoltre viene giudicato illogico il termine di 4 anni come anzianità della partita IVA , in quanto proprio i professionisti più giovani possono essere soggetti a cali di fatturato.
Altre associazioni di categoria hanno giudicato negativamente anche l’obbligo di dimostrare la frequenza di attività formative o di aggiornamento professionale, evidenziando che per la cassa integrazione dei dipendenti questo obbligo formativo non sussiste .
Infine si contestava l’imposizione di una contribuzione aggiuntiva. Su questo aspetto la circolare INPS ha provveduto a chiarire che il contributo aggiuntivo è a carico solo dei professionisti.
In questi giorni il Governo ha chiesto alle parti sociali un parere sulla possibile valutare l’estensione dell’indennità.
Confcommercio e Assoprofessioni chiedono un allargamento dei requisiti o in alternativa la riduzione dell’aliquota mentre il Colap, la considera una misura troppo debole che afferma che per gli interesati potrebbero essere piu utili reali politiche attive di riqualificazione