In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2023, n. 111 (testo in calce) che delega il Governo ad adottare, entro 2 anni dall’entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario.
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I 5 titoli
La legge, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare, si compone di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli:
- il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (artt. 1-3) come pure i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con riguardo alla disciplina dell’interpello (art. 4);
- il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega e risulta articolato in quattro capi: il Capo I concerne le imposte sui redditi, l’Iva e l’IRAP (artt. 5-8) e un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9), il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette, il Capo III contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali (articoli 13 e 14), mentre il Capo IV invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 15);
- il Titolo III riguarda la disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso (Capo I, artt. 16-19) mentre il Capo II concerne le sanzioni (Capo II, artt. 20);
- il Titolo IV contiene principi e criteri direttivi afferenti al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 21);
- il Titolo V reca le disposizioni finanziari e finali (art. 22-23).
La delega
L’articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e le modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali e il meccanismo di slittamento del termine di delega, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare e fissando i termini per l’adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.
Principi generali
L’articolo 2 individua i principi generali cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega:
- stimolo della crescita economica e alla natalità,
- prevenzione e riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale,
- razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.
Interpello
L’articolo 4 stabilisce che il Governo, nell’esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente tra i quali, oltre al rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi, e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, rilevano specialmente i principi introdotti in materia di interpelli.
IRPEF
L’articolo 5 dispone la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un’aliquota unica. Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l’altro:
- l’applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto;
- la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori;
- tramite modifiche alla Camera è stata limitata l’applicazione della cd. flat tax incrementale, originariamente prevista in via generalizzata dal testo del disegno di legge presentato dal Governo, alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente e assimilati se riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ed è stata altresì prevista l’introduzione di una tassazione in misura agevolata anche sui premi di produttività alle medesime condizioni.
Per quanto concerne i redditi dei fabbricati, la legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, se il conduttore sia un esercente, una attività d’impresa, o di arti e professioni. Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile salvaguardando specifiche finalità. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede:
- il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti;
- l’allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo;
- la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori;
- la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
Società
L’articolo 6 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Si prevede, oltre alla semplificazione dell’allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all’Ires ordinaria: accanto all’aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) si prevedono due regimi di vantaggio complementari.
Revisione IVA
L’articolo 7 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’Iva prevedendo:
- una ridefinizione dei presupposti dell’imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa UE,
- la revisione della disciplina delle operazioni esenti la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva,
- la revisione della disciplina della detrazione,
- alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d’arte).
Accise
L’articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Si prevedono vari principi e criteri, tra i quali:
- la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto,
- la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili,
- la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l’uso di quelli più compatibili con l’ambiente intervenendo inoltre sulle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi.
Sistema di riscossione
L’articolo 18 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale e locale della riscossione che assicuri più efficacia, imparzialità, efficienza. Oltre a diversi aspetti procedurali si prevede:
- il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse, con individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo;
- la revisione della responsabilità dell’agente della riscossione, oltre alla salvaguardia del credito, all’aggiornamento tecnologico, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento nonché dell’attuale separazione tra Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione.
Nel corso dell’esame al Senato è stata prevista la possibilità di riaffidare la riscossione dei crediti discaricati mediante concessione anche a soggetti privati, selezionati a mezzo di una procedura competitiva. Sono stati inoltre introdotti principi in merito alla revisione di vari aspetti concernenti l’imposta sui premi di assicurazione, la revisione della disciplina dei rimborsi IVA e l’individuazione tassativa dei casi in cui sussista l’obbligo di resa dei conti.
Processi tributari
L’articolo 19 reca i princìpi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell’esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell’organizzazione dei processi tributari con riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, al rafforzamento del processo di informatizzazione della giustizia tributaria, e intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi, anche con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario. I principi sono diretti a:
- rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo,
- la possibilità di impugnazione dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato,
- l’accessibilità a tutti i cittadini delle sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria.
Le sanzioni
L’articolo 20 prevede princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di IVA, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.
Si tende a razionalizzare, riparametrare e coordinare il rapporto tra sanzioni amministrative e penali, anche definendo specifici aspetti.
Sono stati introdotti alcuni principi tra i quali quello di valutare la possibilità di non applicare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta, la previsione di una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti nonché l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi.