Come da copione è approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177/2023
la Legge 31
luglio 2023, n. 100 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante
interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Decreto emergenza alluvioni: la nuova struttura
Con la conversione in legge il provvedimento emergenziale ne
esce notevolmente modificato con una struttura suddivisa in 6 capi
e 40 articoli:
Capo I – Interventi urgenti per fronteggiare
l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a
partire dal 1° maggio 2023
- Articolo 1. – Sospensione dei termini in materia di adempimenti
e versamenti tributari e contributivi - Articolo 2. – Misure urgenti in materia di giustizia civile e
penale - Articolo 3. – Misure urgenti in materia di giustizia
amministrativa, contabile, militare e tributaria - Articolo 4. – Misure urgenti in materia di sospensione dei
procedimenti e dei termini amministrativi - Articolo 4-bis. – Misure urgenti in materia di sospensione
dell’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici
delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali - Art. 4-ter – Sospensione delle prescrizioni delle
autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli
impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi
alluvionali - Articolo 5. – Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie dei territori colpiti dall’emergenza - Articolo 6. – Disposizioni in materia di università e alta
formazione - Articolo 7. – Disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali - Articolo 7-bis. – Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato - Articolo 8. – Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
- Articolo 9. – Rafforzamento degli interventi del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti
dall’alluvione - Articolo 10. – Misure urgenti di sostegno alle imprese
esportatrici - Articolo 11. – Sospensione di termini in favore delle
imprese - Articolo 12. – Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e
disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province
autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese
agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell’anno
2022 - Articolo 12-bis. – Interventi urgenti in aree con soprassuoli
boschivi - Articolo 12-ter. – Verifiche antimafia
- Articolo 13. – Interventi urgenti in materia sanitaria
- Articolo 14. – Tutela del patrimonio culturale nelle aree
colpite dall’alluvione - Articolo 15. – Criteri di remunerazione per i servizi
educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari - Articolo 16. – Interventi urgenti per il risanamento delle
infrastrutture sportive nelle aree colpite dall’alluvione - Articolo 17. – Misure di sostegno al comparto turistico per la
ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti - Articolo 17-bis. – Misure compensative in materia di
prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche - Articolo 18. – Rifinanziamento del Fondo per le emergenze
nazionali - Articolo 19. – Procedure di somma urgenza e di protezione
civile - Articolo 20. – Proroga di termini per i comuni colpiti dagli
eventi alluvionali
Capo I-bis – Princìpi organizzativi per la
ricostruzione post-calamità
- Articolo 20-bis. – Ambito di applicazione
- Articolo 20-ter. – Commissario straordinario alla
ricostruzione - Articolo 20-quater. – Istituzione, composizione, compiti e
funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione - Articolo 20-quinquies. – Fondo per la ricostruzione nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Capo I-ter – Misure per la ricostruzione
Sezione I – Ricostruzione dei beni privati
danneggiati
- Articolo 20-sexies. – Ricostruzione privata
- Articolo 20-septies. – Procedura per la concessione e
l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata
Sezione II – Ricostruzione dei beni pubblici
danneggiati
- Articolo 20-octies. – Ricostruzione pubblica
- Articolo 20-novies. – Soggetti attuatori degli interventi
relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Capo I-quater – Misure per la tutela
ambientale
- Articolo 20-decies. – Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto dei materiali
Capo I-quinquies – Recupero della capacità
produttiva e disposizioni finali
- Articolo 20-undecies. – Disposizioni per il recupero della
capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali
verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 - Articolo 20-duodecies. – Disposizioni finanziarie
Capo II – Disposizioni finanziarie e finali
- Articolo 21. – Disposizioni urgenti in materia di beni mobili
giacenti e in materia di giochi - Articolo 22. – Disposizioni finanziarie
- Articolo 23. – Entrata in vigore
Ricostruzione privata: la procedura per la concessione e
l’erogazione dei contributi
In sede di conversione in legge è stato aggiunto il nuovo art.
20-septies che definisce la procedura per la concessione ed
erogazione dei contributi necessari per la ricostruzione operata
dai privati.
Per la presentazione dell’istanza di concessione dei contributi
e del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla
tipologia dell’intervento progettato, è necessario allegare:
- la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista
abilitato e verificata dall’autorità statale competente o da parte
del personale tecnico del comune o da personale tecnico e
specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica; - la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista
abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni
esistenti agli eventi alluvionali; - il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti
l’entità del contributo richiesto.
All’esito dell’istruttoria relativa alla compatibilità
urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente
legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi
dell’articolo 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
oppure verifica le possibilità di SCIA (art. 22) o SCIA alternativa
al permesso di costruire (art. 23).
Viene precisato che la conformità urbanistica è attestata dal
professionista abilitato o dall’ufficio comunale tramite i titoli
edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l’inesistenza di
vincoli di inedificabilità assoluta. Precisazione importante
considerato l’art. 49 del T.U. Edilizia non consente agli immobili
con abusi edilizi di beneficiare di agevolazioni fiscali,
contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il comma 7 dell’art. 20-septies prevede, infatti, che i
contributi e i benefìci sono concessi a condizione che gli immobili
danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del
prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero
siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data
di presentazione dell’istanza di concessione del beneficio stesso.
Quindi, diversamente dall’art. 49 del T.U. Edilizia, in questo caso
la sanatoria post istanza di concessione del beneficio non consente
l’ottenimento del beneficio stesso.
A questo punto il Comune, dopo avere verificato la spettanza del
contributo e il relativo importo, trasmette al Commissario
straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo,
comprensivo delle spese tecniche.
Il Commissario straordinario conclude il procedimento con
l’adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di
eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione.
Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto
(CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
e della deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021.
Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria
struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a
campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto
di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo
sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei
contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette
verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza
dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone
l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di
concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione
delle eventuali somme indebitamente percepite.
La concessione dei contributi prevede clausole di revoca
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego
delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per
finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento
concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il
beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di
inadempienza, si procede con l’iscrizione a ruolo.
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