Il 23 ottobre 2024 scade il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2024. Di seguito si riporta il contenuto del volantone della FLC CGIL, patronato INCA e SPI CGIL che riassume bene la complessa normativa vigente.
Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:
- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.
Il personale che compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2024 verrà collocato a riposo d’ufficio qualora abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995
Dal 1° settembre 2024 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età compiuti entro il 31 dicembre 2024.
Età anagrafica | Contribuzione |
67 anni | 20 anni |
Per il personale che svolge “attività gravose” la pensione di vecchiaia si matura con almeno 30 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31 agosto 2024 e almeno 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024.
PENSIONE ANTICIPATA
Dal 1° settembre 2024 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2024, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.
Donne | Uomini |
41 anni e 10 mesi | 42 anni e 10 mesi |
REGIME SPERIMENTALE “OPZIONE DONNA”
Possono accedere al regime sperimentale “Opzione Donna” le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d’età e maturato almeno 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2021 a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.
Età anagrafica | Contribuzione | Metodo di calcolo |
58 anni entro il 31.12.2021 | 35 anni entro il 31.12.2021 | Integralmente contributivo |
REGIME SPERIMENTALE “OPZIONE DONNA”
Possono solo le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.
PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI C.D. PRECOCI
I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2024.
APE SOCIALE
È prevista la possibilità di accedere all’APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2024 ai lavoratori che hanno maturato nel 2023 i requisiti richiesti (almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni) già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’ INPS.
Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima di 30/36 è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.
PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996.
Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2024 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:
Età anagrafica | Contribuzione | Importo di pensione |
67 anni | 20 anni | Non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’Assegno Sociale |
71 anni | 5 anni effettivi | Qualsiasi |
ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2024 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:
Età anagrafica | Contribuzione | Importo di pensione |
64 anni | 20 anni effettivi | Non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’Assegno Sociale |
PENSIONE IN REGIME DI CUMULO
È prevista la possibilità di cumulo anche ai fini della pensione anticipata. Inoltre, sono inclusi tra i destinatari gli iscritti alle casse dei liberi professionisti. Pertanto, il personale può cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche per conseguire la pensione:
- di vecchiaia all’età di 67 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva
- anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini
L’importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni.
Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero professionale con i requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.
Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pensione in cumulo”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.
PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100” “QUOTA 102” E “QUOTA 103”
Il personale che entro il 31/12/2021 ha maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione “Quota 100”.
QUOTA 100 – REQUISITI 31/12/2021 |
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Età anagrafica | Contribuzione |
62 anni | 38 anni |
Il personale che entro il 31/12/2022 ha maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 64 anni di età, potrà accedere alla pensione “Quota 102”
QUOTA 102 – REQUISITI 31/12/2022 |
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Età anagrafica | Contribuzione |
64 anni | 38 anni |
Il personale che entro il 31/12/2023 matura un’anzianità contributiva minima di 41 anni e compie almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione anticipata “flessibile” (c.d. pensione quota 103).
QUOTA 103 – REQUISITI 31/12/2023 |
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Età anagrafica | Contribuzione |
64 anni | 38 anni |
La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
I lavoratori, non titolari di pensione, possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti accreditati in altre gestioni dell’INPS ad eccezione di quelle versate nelle casse dei liberi professionisti.
Il trattamento pensionistico previsto da “Quota 100, Quota 102, Quota 103” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale.
Ai dipendenti pubblici che accedono alla pensione “Quota 100, Quota 102, Quota 103″, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata
PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE
I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni.
Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 41 di contribuzione indipendentemente dall’età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2023 in quanto si applica il regime della decorrenza mobile.
Ciascuna gestione calcola la propria quota di pensione applicando il metodo di calcolo contributivo salvo le gestioni dove risulta maturato il diritto autonomo a pensione che calcolano la propria quota secondo il metodo ordinario (retributivo o misto).
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali.
In tali casi l’amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione cattolica e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE” disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.
Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.
GESTIONE DELLE ISTANZE
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica:
1) compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato Inca;
2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).
DIRIGENTI SCOLASTICI
Ai dipendenti pubblici che accedono alla pensione “Quota 100, Quota 102, Quota 103″, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la liquidazione del capitale accantonato o lasciare aperta la posizione anche continuando a versare la quota prescelta. Nel caso della richiesta di liquidazione del capitale versato, il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d’ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero oppure nel caso in cui l’importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all’assegno sociale.
Dal giorno successivo all’effettivo pensionamento, tramite la modulistica presente sul sito del Fondo Espero, si piò chiedere la liquidazione del capitale versato dal lavoratore e dal datore di lavoro, capitale che verrà corrisposto entro 90 giorni dalla richiesta. La quota di TFR accumulata dal momento dell’iscrizione al Fondo verrà corrisposta dall’INPS entro 6 o 8 mesi.
Per gli assunti prima del 2001 in regime di TFS, la parte di TFS rimasta nelle casse dell’INPS, verrà corrisposta nei tempi previsti dalla normativa vigente, a seconda della tipologia di pensionamento a cui si ha diritto.