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  • La mediazione obbligatoria è disciplinata dal D.Lgs 28 del 2010, che la prevede come condizione di procedibilità del giudizio.
  • La mediazione obbligatoria è stata pensata per alcune ipotesi di risarcimento del danno, ma è estesa anche ad altre materie.
  • Recentemente la Riforma Cartabia ha introdotto alcune modifiche alla disciplina della mediazione obbligatoria.

La mediazione obbligatoria è un istituto che implica la partecipazione di un soggetto terzo ed imparziale alla risoluzione delle controversie. Può essere adottata in molteplici casi, in cui è sottratta alla discrezionalità delle parti la scelta di ricorrere o meno a tale istituto. 

Cosa succede quando non si adotta il procedimento di mediazione obbligatoria? Tale scelta può comportare conseguenze piuttosto gravose. Ecco perché in questo articolo scopriremo prima di tutto che cos’è la mediazione obbligatoria, quando si applica e, in seguito, quali sono le conseguenze in caso di mancata mediazione.

Faremo anche un breve focus sulle modifiche normative apportate dalla recente riforma del processo civile. Infine, vedremo su chi gravano le spese per la mediazione. 

La mediazione è una modalità di risoluzione della controversia che prescinde dal ricorso all’autorità giudiziaria. Quindi, è uno strumento tramite il quale si giunge ad un accordo bonario tra le parti. La funzione della mediazione è deflattiva del contenzioso in sede giudiziaria, ciò significa che la mediazione serve a ridurre il carico di lavoro nei tribunali.

Tuttavia, tale istituto è un’incredibile risorsa anche per le parti. Ha, infatti, due importanti vantaggi:

  1. riduce i tempi di soluzione della controversia;
  2. riduce i costi: rispetto al giudizio in tribunale, infatti, i costi della mediazione sono molto più contenuti.

La mediazione può essere obbligatoria o facoltativa:

  • obbligatoria: il D.Lgs 28 del 2010 ha previsto dei casi in cui è necessario ricorrere alla mediazione, è una condizione di procedibilità del giudizio. Dunque, laddove non sia tentata la mediazione, non è possibile far valere il proprio diritto in giudizio;
  • facoltativa: la mediazione è rimessa alla volontà delle parti, cioè non è condizione per accedere al giudizio innanzi al giudice civile. 

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Il D.Lgs 28 del 2010 ha previsto molteplici casi in cui la mediazione è obbligatoria. Nello specifico, sono elencate all’art. 5 le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità del giudizio. La norma, al comma primo, afferma:

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominiodiritti reali, divisione,  successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienderisarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, contratto di franchising, contratto d’opera, contratto di rete, contratto di somministrazione, società di persone e subfornitura è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

mediazione obbligatoria cos'è

Il procedimento di mediazione obbligatoria è stato oggetto di modifica in conseguenza della Riforma Cartabia. Lo stesso è avviato mediante istanza presentata dall’interessato all’organismo di mediazione competente. Dopo l’istanza, si procede ad una discussione, in genere presso l’ente stesso che eroga il servizio.

La parte sceglie l’organismo anche in base alla circoscrizione del tribunale competente per luogo. Dopo aver individuato l’organismo, deve essere fissato un appuntamento con il mediatore entro 30 giorni dal deposito della domanda

In ogni caso, l’organismo di mediazione deve redigere un verbale che conclude la mediazione. Se l’esito è stato positivo, cioè se si risolve il conflitto con accordo bonario, il verbale ha valore di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata o l’esecuzione degli obblighi nascenti dalla mediazione. 

Il procedimento non può essere protratto oltre il termine di 3 mesi dalla presentazione dell’istanza. La mediazione deve essere condotta nel rispetto del principio di riservatezza. Le formalità procedimentali sono disciplinate da apposito regolamento ed espletate presso l’organismo di mediazione

Il primo incontro è finalizzato ad assolvere a diverse funzioni. In primo luogo, consente al mediatore di chiarire funzione e modalità del procedimento. L’organismo rivolge un invito alle parti e ai relativi rappresentanti a manifestare la propria volontà circa la possibilità di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria. 

Le parti possono concordare che si svolgano molteplici incontri, in base anche alla complessità della questione. Se le parti, invece, manifestano volontà contraria alla prosecuzione del procedimento, perché si ritiene non sia possibile giungere ad accordo bonario, si procede a dichiarazione negativa e viene redatto un verbale di mancata prosecuzione. 

Qual è l’esito della mediazione obbligatoria?

Alla conclusione del procedimento di mediazione obbligatoria può accadere che:

  • vi sia un accordo bonario tra le parti che consente di risolvere la questione controversa. L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dall’avvocato e rappresenta titolo esecutivo;
  • non si giunge all’accordo: viene allora redatto un verbale in cui si attesta l’esito negativo che può essere impiegato nel successivo giudizio.

Approfondisci l’argomento leggendo anche: Verbale di conciliazione: cos’è, perché si fa e che valore ha

Mediazione obbligatoria: esempio

Di seguito un esempio di istanza di mediazione.

Spett.le Organismo di Mediazione

……………………………………

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

IN MATERIA CIVILE / COMMERCIALE

Il sottoscritto nato a …………………….il……………………………,C.F…………………….,domiciliato in……………

Via…………………………,CAP………………..,tel……………………fax………………….

e-mail……………..assistito dall’Avv…………………………..,C.F……………………………….con studio in…………..

Via…………………………..,tel…………………………………,fax…………………………..e-mail………………………………….

giusta delega in calce/a margine del presente atto

conferisce

incarico all’intestato organismo affinchè si proceda all’ attivazione della  procedura di mediazione obbligatoria

nei confronti di

…………………………….. nato a …………………….il……………………………,C.F…………………….,domiciliato in……………

Via……………………….., CAP………………..,tel……………………fax………………….

e-mail……………..assistito dall’Avv…………………………..,C.F……………………………….con studio in…………..

Via…………………………..,tel…………………………………,fax…………………………..e-mail………………………………….

RILEVA

– che la controversia ha il seguente oggetto ………………………………………;

mediazione obbligatoria esempio facsimile

La mediazione obbligatoria si svolge presso organismi di mediazione pubblici o privati, iscritti ad apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

L’organismo di mediazione, per iscriversi a tale elenco, deve avere una serie di requisiti, ovvero:

  • compatibilità: oggetto sociale e scopo associativo con attività di mediazione
  • capacità finanziaria: capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
  • capacità organizzativa, che implica la possibilità di svolgere l’attività di mediazione in almeno due Regioni o in due Province della stessa regione ;
  • una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione;
  • requisiti di onorabilità di soci, amministratori, associati e rappresentanti;
  • trasparenza amministrativa e contabile, anche con riferimento al rapporto tra l’organismo e l’ente di cui è parte;
  • garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione e nel rapporto giuridico con i mediatori;
  • il numero dei mediatori con i prescritti requisiti di qualificazione non deve essere inferiore a cinque;
  • l’organismo deve avere una sede operativa

La mediazione obbligatoria è spesso associata a tutte le ipotesi di risarcimento del danno:

  • da responsabilità medica;
  • da diffamazione a mezzo stampa o altro strumento di comunicazione.

In origine, era stata prevista la mediazione obbligatoria anche in caso di sinistri stradali. Il testo definitivo, però, non ha più previsto tale caso di mediazione obbligatoria.

Oggi, per i sinistri stradali, si procede a negoziazione assistita. La differenza principale rispetto alla mediazione è che questa procedura è posta in essere tra le parti assistite dai rispettivi avvocati. Non vi è l’intervento di un soggetto terzo e imparziale, ossia dell’organo di mediazione.

Anche la negoziazione assistita è condizione di procedibilità. Non si esclude il ricorso alla mediazione facoltativa

Potresti essere interessato a Come viene punito il reato di diffamazione

Il richiamato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria, prevede un’ipotesi di giurisdizione condizionata. Ciò significa che le parti devono avviare un tentativo di mediazione, al fine di giungere ad una conciliazione. Se non si procede in tal senso, il giudizio non può essere proseguito. 

L’improcedibilità può essere fatta valere:

  • dal convenuto mediante eccezione;
  • dal giudice con rilevazione d’ufficio della causa di non procedibilità.

Tale vizio, che comporta invalidità, può, in ogni caso, essere fatto valere solo entro il primo grado del giudizio. 

Se il giudice rileva la mancata mediazione:

  • assegna un termine di 15 giorni alle parti per presentare domanda di mediazione;
  • fissa un’udienza successivamente al termine massimo previsto dalla legge per la mediazione, cioè 3 mesi;
  • il termine di 3 mesi decorre dalla scadenza dei 15 giorni.

Trascorso il termine, senza che la mediazione sia tentata, cosa succede? Sul punto, vi sono due opinioni diverse:

  1. il termine è perentorio, quindi il giudice nell’udienza fissata deve dichiarare il giudizio improcedibile;
  2. oppure il termine si considera ordinatorio e il giudice può concedere una proroga alla parte che ne faccia richiesta.

La riforma Cartabia ha introdotto alcune modifiche alla mediazione obbligatoria. È intervenuta:

  1. sulle materie oggetto di mediazione obbligatoria;
  2. sul regime delle sanzioni per mancata mediazione;
  3. su altri aspetti procedimentali.
mediazione obbligatoria riforma cartabia

1. Le materie nuove introdotte dalla Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha aggiunto alcune materie, cioè:

  • associazione in partecipazione; 
  • consorzio;
  • contratto di franchising;
  • contratto d’opera;
  • contratto di rete;
  • contratto di somministrazione;
  • società di persone e subfornitura.

2. Il regime delle sanzioni

Con la Riforma Cartabia sono state introdotte anche altre novità, soprattutto in tema di inadempimento, all’obbligo di mediazione. L’art. 12 bis del D.Lgs 28 del 2010 ha previsto delle sanzioni in capo alle parti che non partecipano alla mediazione, indipendentemente da quale parte doveva attivarla. 

Se la parte non partecipa all’incontro della mediazione, senza giustificato motivo, il giudice può applicare una sanzione, consistente nel pagamento di una somma. Questa è pari al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio avviato.

Al comma secondo, la norma poi dispone che il giudice della controversia possa anche condannare la parte al pagamento di una somma non superiore al massimo delle spese del giudizio, che siano maturate dopo la conclusione della mediazione.

Il giudice provvede a condannare se la parte è:

  • soccombente;
  • non ha partecipato alla mediazione.

In questo caso, se il provvedimento è adottato contro una Pubblica Amministrazione, deve inviarlo alla procura presso la Corte dei Conti. Se, invece, il provvedimento è adottato contro un soggetto vigilato, il provvedimento è inviato all’Autorità di vigilanza competente. 

3. Altri aspetti procedimentali

La Riforma Cartabia ha anche previsto che:

  • l’amministratore di condominio sia dotato di legittimazione ad avviare o partecipare alla mediazione per conto del condominio;
  • il giudice può valutare se disporre la mediazione anche in appello: in questo caso la mediazione diventa condizione di procedibilità;
  • il contratto, lo statuto e l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato possono introdurre una clausola di mediazione: il tentativo di mediazione diventa un requisito per la procedibilità della domanda giudiziale.

Approfondisci la questione leggendo anche: Riforma Cartabia: cosa cambia e da quando sarà in vigore

In caso di mediazione obbligatoria, la legge dispone che la parte debba essere assistita da un avvocato. Se la parte non è assistita da avvocato, l’accordo di mediazione è comunque valido. Tuttavia, se ha esito negativo, non è integrata la condizione del processo. Proprio per questa ragione, la parte può anche procedere autonomamente, ma solo se non ha più interesse ad agire in giudizio.

L’avvocato a cui intendi rivolgerti deve informarti:

  • dell’onere di procedere a mediazione obbligatoria;
  • delle conseguenze della mancata mediazione.

L’informazione è effettuata per iscritto e sottoscritta dal cliente. 

La questione dell’assistenza in caso di mediazione obbligatoria è stata esaminata anche dalla Corte di Giustizia europea, la quale ha affermato che:

il supporto di una adeguata competenza professionale per il corretto compimento di valutazioni e scelte dal cui esercizio possono derivare rilevanti conseguenze sul piano della effettività della tutela dei diritti dei soggetti protagonisti, prima fra tutte il rischio della declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

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mediazione obbligatoria avvocato

I parametri forensi prevedono onorari diversi per le tre fasi della mediazione obbligatoria. Nella seguente tabella, ti indichiamo la somma totale delle tre fasi, cioè:

  1. fase di avvio;
  2. negoziazione;
  3. conclusione della conciliazione.
Onorario Valore della controversia
270 euro 1.100 euro
1.215 euro 1.100 a 5200 euro
1.890 euro 5200 a 26000 euro
2.295 euro 26.001 e 52.000 euro
4.320 euro 52.001 e 260.000 euro
5.870 euro 260.001 e 520.000 euro

Chi paga le spese di mediazione obbligatoria?

Le spese della mediazione obbligatoria sono sempre poste a carico della parte soccombente. Ciò significa che, al momento della mediazione, i costi sono ripartiti, ma se alla mediazione segue il giudizio, il giudice può disporre la ripetizione delle spese in favore della parte vincitrice.

Le spese sono comprensive di:

  • indennità del mediatore ed esperto, eventualmente intervenuto;
  • spese di avvio del procedimento.

Il giudice può decidere di non disporre la ripetizione delle spese successive alla mediazione, quando l’esito del giudizio corrisponde alla proposta di mediazione non accettata dall’attore.

Anche se l’esito del giudizio non corrisponde pienamente alla proposta di mediazione, il giudice può comunque escludere la ripetizione, motivandolo in base a ragioni di carattere eccezionale. 

Mediazione obbligatoria – domande frequenti

Quando il tentativo di mediazione è obbligatorio?

Il tentativo di mediazione è obbligatorio in tutti i casi elencati dall’art. 5 del D.Lgs 28 del 2010

Per quale materie è obbligatoria la mediazione ai sensi della ln 28 2010?

Le materia in cui la mediazione obbligatoria può essere avviata sono diverse e sono state anche ampliate con la riforma Cartabia: scoprile leggendo la nostra guida.

Cosa succede se non è stata esperita la mediazione obbligatoria?

Se non è esperita la mediazione obbligatoria non è integrata la condizione di procedibilità e la causa davanti al giudice civile non può essere proseguita.

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