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  • Il pignoramento presso terzi è una procedura prevista ai sensi dell’art. 543 del Codice di procedura civile.
  • Permette al creditore di recuperare i crediti maturati da un soggetto debitore.
  • Rappresenta un titolo esecutivo, in quanto attesta il diritto del creditore di ottenere il pagamento di determinate cifre.

Il pignoramento presso terzi è quella particolare forma di pignoramento disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile. Ha ad oggetto i crediti che il debitore esecutato ha presso terzi.

Si pensi al conto corrente o allo stipendio, dove i terzi pignorati sono rispettivamente la banca e il datore di lavoro. Può riguardare anche cose di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi.

Il pignoramento è il primo atto che dà inizio all’esecuzione forzata. Esso consiste nell’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i suoi frutti, con l’avvertimento che qualsiasi atto a ciò diretto è invalido.

Al termine dell’articolo, provvederemo anche ad elencare brevemente le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, in tema di procedura esecutiva e pignoramento presso terzi.

Pignoramento presso terzi: cos’è

Il pignoramento è una forma di esecuzione forzata, cioè quel procedimento tramite il quale creditore può soddisfare in via coatta il proprio diritto di credito. Dunque, esso è messo in atto dal creditore al fine di ottenere la restituzione di quanto dovuto in base a un titolo esecutivo.

Esistono diverse tipologie di pignoramento: su cose mobili, su cose immobili, presso terzi. Quest’ultima fattispecie ricorre quando il terzo abbia a disposizione beni che sono propri del debitore.

Può trattarsi di:

  • crediti di proprietà, come conti correnti, conti deposito, titoli mobiliari, pensione e stipendio;
  • beni del debitore presenti presso terzi o di cui il debitore non ha un possesso diretto.

Al pignoramento presso terzi partecipano tre soggetti necessari, ovvero:

  1. creditore: è colui che ha diritto ad avere una somma precisa in base a un titolo esecutivo;
  2. debitore: è il soggetto passivo obbligato ad adempiere al pagamento dell’importo spettante al creditore;
  3. soggetto terzo: è colui verso il quale si procede ad eseguire il pignoramento della somma di denaro o di un bene mobile, in quanto ha la momentanea disponibilità del bene.

Ti consigliamo anche di approfondire l’argomento leggendo: Pignoramento: che cos’è e quali sono le diverse tipologie

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Come funziona il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi si attua mediante un’ingiunzione notificata al debitore e al terzo di astenersi dal compiere atti sui beni e sui crediti assoggettati a pignoramento. La differenza rispetto a un normale pignoramento consiste nel fatto che i beni da pignorare sono nella disponibilità di un soggetto terzo.

L’atto di pignoramento presso terzi deve indicare necessariamente:

  1. il credito per cui si procede;
  2. il titolo esecutivo e il precetto su cui si fonda l’esecuzione forzata;
  3. l’intimazione di non disporre delle cose o delle somme assoggettate ad esecuzione senza previo ordine del giudice;
  4. l’invito rivolto al terzo a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione a norma dell’art. 547 c.p.c.

Il titolo esecutivo è il documento con il quale si attesta il diritto del creditore di recuperare le somme che gli spettano, mentre il precetto è l’atto utilizzato dal creditore per intimare il debitore ad ottemperare ai propri obblighi.

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Atto di pignoramento prezzo terzi: requisiti

Per quanto riguarda, invece, il contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi, dobbiamo richiamare l’art. 543 c.p.c. La disposizione prevede che il pignoramento avvenga mediante un atto scritto complesso, che deve poi essere notificato, a cura dell’ufficiale giudiziario, al terzo e al debitore, ai sensi degli art. 137 ss c.p.c.

L’atto deve contenere:

  • l’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 c.p.c.: con ciò si intende che sia intimato al creditore di adempiere entro il termine, che non può essere inferiore a 10 giorni;
  • l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice. Può anche essere un’indicazione generica, non precisa e puntuale;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, la quale deve anche contenere l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. Suddetta dichiarazione serve a dichiarare quali cose o somme del debitore sono a sua disposizione, o se si trova in possesso di suoi beni. Nella dichiarazione deve essere anche indicato quando deve eseguire il pagamento o la consegna, entro 10 giorni. Essa è, inoltre, effettuata a mezzo raccomandata o con posta elettronica certificata.

Infine, deve anche contenere un avvertimento che, se non è compiuta la precedente dichiarazione, questa deve essere resa dal terzo in apposita udienza. Se il terzo non compare o non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, si considerano non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Per approfondire, ti invitiamo Atto di precetto: cos’è e cosa succede dopo la notifica

cos'è il pignoramento presso terzi

Dichiarazione del terzo pignorato

Prima di sottoporre ad esecuzione i beni o i crediti del debitore che si trovano presso il terzo è necessario che il terzo dichiari di quali somme o di quali cose egli sia debitore. Avrà a sua disposizione 10 giorni di tempo per farlo.

Tale dichiarazione può essere effettuata:

  • a seguito della notifica dell’atto di pignoramento dinanzi al giudice all’udienza in esso indicata;
  • oppure anche a mezzo raccomandata inviata al creditore pignoratizio o tramite posta elettronica certificata.

Nel caso di crediti di lavoro, invece, la dichiarazione del terzo deve essere fatta necessariamente all’udienza di comparizione indicata.

Pignoramento presso terzi: conseguenze mancata dichiarazione

La riforma attuata con la legge di stabilità n. 228 del 2012 ha reso obbligatorio per il terzo rendere la dichiarazione e ha previsto gravose conseguenze per il terzo che non la renda. La legge di stabilità del 2012 ha modificato gli articoli 545 e seguenti del codice di procedura civile prevedendo, in sostanza, che la mancata dichiarazione equivalga a non contestazione del credito.

Nel caso di pignoramento di crediti di lavoro, l’art. 545, commi 3 e 4 c.p.c., stabilisce che, se il terzo non compare all’udienza o comparendo rifiuta di rendere la dichiarazione il credito, si considererà non contestato e verrà in via immediata ed automatica assegnato al creditore procedente.

Per i crediti diversi da quelli di lavoro, l’art. 548, comma 2 c.p.c. prevede che, se il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione da parte del terzo e quest’ultimo non compare nemmeno all’udienza prefissata, il giudice fissa con ordinanza una nuova udienza. L’ordinanza che fissa la nuova udienza è notificata al terzo: se quest’ultimo non compare alla nuova udienza indicata, il credito si considera non contestato.

Inoltre, il nuovo articolo 549 c.p.c. prevede che, se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, queste sono risolte dal giudice con ordinanza dopo gli opportuni accertamenti, impugnabile ex art. 619 c.p.c.

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Notifica atto di pignoramento presso terzi

Un altro adempimento necessario è la notifica dell’atto di pignoramento. L’ufficiale giudiziario provvede alla notificazione, mentre, ad oggi, il deposito dell’originale presso le notifiche in cancelleria, per la formazione del fascicolo, deve essere effettuato dal creditore. A tal fine, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’atto di citazione originario. In precedenza tale adempimento era devoluto all’ufficiale giudiziario.

Oltre all’atto di pignoramento, il creditore deve provvedere a depositare in cancelleria anche:

  • la nota di iscrizione al ruolo;
  • due copie conformi dell’atto di citazione;
  • il titolo esecutivo;
  • il precetto.

Tale operazione deve essere compiuta entro 30 giorni dalla consegna, pena l’inefficacia del pignoramento. Il cancelliere procede poi alla formazione del fascicolo dell’esecuzione.

Da questo momento in poi sorgono anche doveri del terzo: esso infatti è considerato custode di beni, cose o somme di denaro del debitore, dunque è obbligato secondo le relative disposizioni. La notifica rende poi indisponibile per il terzo le cose e le somme da lui dovute. Egli è personalmente responsabile verso il creditore pignorante.

Se il terzo viola gli obblighi imposti:

  • se è pignorato un credito e il terzo adempie rispetto al debitore pignorato, quindi il suo creditore originario, invece che nei confronti del creditore procedente e di eventuali intervenuti, l’atto è inefficace;
  • se riconsegna le cose e le sottrae, sono applicate le sanzioni degli artt. 328 e 334 c.p.c.

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Iscrizione a ruolo atto di pignoramento presso terzi

Dopo che l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’atto di citazione originale, il creditore ha 30 giorni di tempo per depositare presso la cancelleria del Tribunale competente:

  • la nota di iscrizione a ruolo;
  • le copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto.

Spetta all’avvocato del creditore il compito di attestare che tutte le copie siano conformi. Qualora ti ritrovassi nel ruolo di creditore e avessi la necessità di un supporto legale per intraprendere in modo corretto la procedura di pignoramento presso terzi, non esitare a contattare uno dei avvocati presenti su deQuo.

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Pignoramento presso terzi: novità 2023

La riforma ha in sostanza considerato il non rendere la dichiarazione un atto gravissimo prevedendo importanti conseguenze per il terzo. Dalla disamina delle norme prima descritte si evince che la mancata dichiarazione del terzo comporta l’insorgere di una forma di solidarietà tra il terzo ed il debitore pignorato, in quanto il credito non contestato viene assegnato al creditore procedente.

La riforma del 2012 ha eliminato il sistema precedente che prevedeva, nel caso di mancata dichiarazione, l’apertura di un sub procedimento di accertamento giudiziale del credito, al termine del quale veniva pronunciata una sentenza soggetta ai comuni mezzi di impugnazione. Il procedimento poteva essere piuttosto lungo.

Il maggior vantaggio della riforma è stato, pertanto, quello di accelerare i tempi del procedimento di esecuzione forzata ed evitare che la tempistica processuale distogliesse il creditore dal tutelare giudizialmente il suo diritto di credito.

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Cosa cambia dal 22 giugno per i pignoramenti?

A partire dal 22 giugno 2022, è entrato in vigore l’art. 1 comma 32 della L. 206/2021, con il quale, entro la data indicata sull’atto di pignoramento, il creditore dovrà notificare al debitore e al terzo l’avvenuta iscrizione a ruolo, indicando anche il numero di ruolo della procedura.

La mancata notifica corrisponderà a un atto di pignoramento inefficace. Qualora il pignoramento fosse stato eseguito nei confronti di più terzi, allora sarà inefficace soltanto nei confronti di quelli ai quali l’avviso non è stato notificato o non è stato notificato presso la cancelleria del tribunale.

La notifica potrà poi essere inviata:

  • tramite PEC, agli indirizzi del debitore e del terzo;
  • in forma tradizionale, tramite raccomandata.

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Pignoramento presso terzi: riforma Cartabia

Una delle novità più interessanti della Riforma Cartabia riguarda proprio il processo esecutivo. In particolare, il legislatore ha cercato di semplificare anche le modalità di ricerca dei beni da parte del creditore, il quale deve indicare i beni che appartengono al creditore.

È stato modificato il termine di efficacia del precetto esecutivo, cioè il tempo che il creditore ha a disposizione per avviare il procedimento esecutivo dal momento della notifica del precetto. Questo termine è di 90 giorni: con la riforma Cartabia esso potrà essere sospeso nel caso in cui il creditore presenti istanza di ricerca dei beni da pignorare con procedimento telematico.

La sospensione è funzionale alla ricerca e resta in vigore fin quando l’ufficiale giudiziario non avrà concluso la ricerca, indipendentemente dall’esito.

Inoltre, dal momento in cui è entrata in vigore la riforma, non è più necessario richiedere l’autorizzazione al Tribunale per procedere alla ricerca telematica, se:

  • l’istanza è presentata dopo la notifica del precetto;
  • è decorso il termine di 10 giorni, che il creditore deve attendere per avviare la procedura esecutiva.

Se viene presentata la richiesta con urgenza, invece, è ancora necessaria l’autorizzazione.

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Come cambia l’art. 543 c.p.c.

La Riforma Cartabia ha anche modificato l’art. 543 c.p.c. La norma disciplina la forma che deve essere tenuta dal pignoramento.

Attualmente, la norma impone al creditore:

  • di notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo;
  • di depositare l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione, entro l’udienza di comparizione indicata nell’atto.

In tal modo, si consente sia al debitore sia al terzo di entrare a conoscenza del procedimento esecutivo posto in essere. Il mancato adempimento a predetti oneri, comporta l’inefficacia dell’atto di pignoramento.

Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più soggetti terzi, esso è inefficace solo rispetto ai soggetti ai quali non sia stato notificato l’avviso di iscrizione a ruolo o non risulti dal fascicolo depositato in cancelleria. Se la notifica, invece, è totalmente omessa, il debitore e il terzo sono liberati dagli obblighi posti a loro carico a partire dalla data di udienza che il creditore ha individuato nell’atto.

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Pignoramento presso terzi – Domande frequenti

Cosa succede dopo la notifica del pignoramento presso terzi?

Dopo la notifica del pignoramento presso terzi, il creditore dovrà depositare presso la cancelleria del tribunale il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di citazione del pignoramento.

Cosa si può pignorare presso terzi?

Il pignoramento presso terzi può riguardare il conto corrente, lo stipendio, ma anche beni di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi.

Quando si può verificare il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi può verificarsi sia nell’ipotesi in cui si abbia un debito nei confronti di un creditore, sia qualora un terzo sia un possesso di un bene del debitore.

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