È decisamente corposa la sezione che l’Agenzia delle
Entrate ha dedicato al Superbonus nella
Circolare
del 26 giugno 2023, n. 17/E. Come per gli altri bonus
edilizi, il Fisco ha fornito tutte le indicazioni relative ai
principali documenti di prassi da raccogliere,
alle detrazioni e ai crediti e a tutti gli altri elementi rilevanti
per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per
l’anno d’imposta 2022.
Superbonus: tutte le indicazioni nella Circolare del Fisco
Ricordiamo che il D.L. n. 34/2020, all’art. 119, ha incrementato
al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020, a fronte di specifici interventi “trainanti” e
“trainati” di efficienza energetica e antisismici nonché di
installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus). Le
disposizioni hanno affiancato quelle già vigenti che
disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli
antisismici (Sisma bonus – art. 16 del decreto legge n. 63 del
2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici
(Eco bonus – art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013), i cui
chiarimenti di prassi devono intendersi riferiti, in via generale e
laddove compatibili, anche al Superbonus.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda
pari al 110% delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio
2020, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a
partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari
importo.
In riferimento alle spese sostenute nel 2022,
la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente
in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal
periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitabile
a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo
d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione
dei redditi. La detrazione è ammessa entro il limite che trova
capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della
detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun
anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda
dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo
complessivo superiore a 70mila euro la detrazione spetta se
nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27
maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da
datori di lavoro che applicano i CCNL del settore edile. La mancata
indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in
relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato
riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia
presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso
di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante
il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili
relativi alla fattura emessa.
Beneficiari del Superbonus
Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci
sono:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche; - le persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole
unità immobiliari all’interno del condominio o dell’edificio; - le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni per gli interventi effettuati su unità
immobiliari (edifici unifamiliari, ad esempio villette) per le
spese sostenute entro il 30 giugno 2022. In questo caso il
Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30
settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell’intervento complessivo.
Ambito oggettivo: gli edifici interessati
Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del
sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi
finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di
misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi
“trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati
congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”), che
riguardano:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia
“trainanti” sia “trainati”); - parti comuni di edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (sia
“trainanti” sia “trainati”); - edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia
“trainanti” sia “trainati”); - unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e
con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di
edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti” sia
“trainati”); - singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze
all’interno di edifici in condominio o composti da due a quattro
unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche (solo “trainati”).
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari non aperte al
pubblico. Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici
che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il
contribuente può comunque beneficiare delle altre detrazioni
spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli
adempimenti necessari a tal fine. Sono esclusi dal Superbonus gli
immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non
svolgono attività di impresa, arti e professioni.
Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o
gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico sono
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il
Superbonus si applica alle spese sostenute per gli
interventi “trainati” di efficientamento
energetico, a condizione che tali interventi assicurino il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o
delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
La possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di
interventi “trainanti” nei casi sopra rappresentati è, invece,
esclusa per le spese sostenute per gli interventi “trainati”
quali installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di
accumulo integrati nonché l’installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici) del medesimo art. 119 del decreto
decreto legge n. 34 del 2020.
È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese
sostenute per:
- interventi realizzati su edifici classificati nella categoria
catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione,
tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle
categorie catastali ammesse al beneficio, ossia immobili
residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; - per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, la detrazione
spetta, anche con riferimento ad interventi effettuati su ruderi e
diruti, “edifici privi di attestato di prestazione energetica
perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di
entrambi”, a condizione che:- siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso; - al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe
energetica in fascia A. La detrazione spetta anche relativamente ad
interventi effettuati su “ruderi”, a condizione, tuttavia, che
l’intervento non si qualifichi come una “nuova costruzione”
- siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle
Interventi agevolabili
Sono ricompresi tra gli interventi “trainanti”:
- gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi e
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; - gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Sono interventi “trainati”, in quanto eseguiti congiuntamente
con almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza
energetica chee assicurano nel loro complesso il miglioramento di 2
classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta:
- gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14
del decreto legge n. 63 del 2013; - l’installazione di impianti fotovoltaici e la contestuale o
successiva installazione di sistemi di accumulo; - l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli
elettrici. - a partire dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche trainati da interventi
di efficienza energetica; - a partire dal 1° giugno 2021, gli interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche trainati da interventi
antisimici.
Le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere
effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione mentre
le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel
periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra
la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi “trainanti”.
Altre spese ammissibili al Superbonus
Sono detraibili al 110% le spese sostenute per:
- rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e
delle asseverazioni; - acquisto dei materiali, progettazione e le altre spese
professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad
esempio, perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di
progettazione e ispezione e prospezione); - altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione
degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione
di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i
lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le
condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati
per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter
disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario
all’esecuzione dei lavori).
Non è agevolabile il compenso straordinario dell’amministratore
di condominio, tranne nel caso in cui sia nominato, ad esempio,
responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1, lett. c), del
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tal caso, il compenso che gli viene
riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese
ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate
all’esecuzione degli interventi agevolabili.
Detrazione spettante
Come ricorda il Fisco, trattandosi di una detrazione
dall’imposta lorda, il Superbonus generalmente non può essere
utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi a
tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In questi casi
possono optare, ai sensi dell’art. 121 del D.L. Rilancio, dello
sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi
imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per
lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
I limiti di detrazione e di spesa ammessi al Superbonus variano
non solo a seconda della tipologia dell’intervento “trainante” e/o
“trainato” realizzato, ma anche a seconda della tipologia di
edificio oggetto dei lavori. Per ogni intervento “trainante”
e “trainato” sono previsti limiti di spesa o detrazione.
In particolare, per quanto riguarda la spesa massima ammissibile
nel caso di interventi “trainati” finalizzati al risparmio
energetico, va precisato che le norme di riferimento individuano in
alternativa:
- un limite massimo di detrazione spettante
- un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al
Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile
prevista per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti
cioè: detrazione massima diviso 1,1.
L’importo massimo di detrazione spettante, relativo ai singoli
interventi agevolabili, deve intendersi riferito
all’edificio unifamiliare o alla unità
immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso
autonomo dall’esterno oggetto dell’intervento e, pertanto, va
suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che
partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno
effettivamente sostenuto e documentato. Nel caso in cui sul
medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il
limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli
importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di
edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è
calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui
l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato
costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito
all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo
compongono. Ciascun condòmino può calcolare la detrazione in
funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di
proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt.
1123 e ss. del codice civile, ed effettivamente rimborsata al
condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla
singola unità immobiliare.
Nel caso in cui gli interventi agevolati comportino
l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in
più immobili di un’unica unità abitativa, per
l’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le
unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi
edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Il periodo di imposta va calcolato, per le
spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici,
tenendo conto della data del bonifico effettuato dal condominio,
indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale
da parte del singolo condòmino.
Qualora siano realizzati interventi ammessi al Superbonus su
immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio
dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività
commerciale, la predetta detrazione è ridotta al
50%. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono
essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione del
110%, eccetto eventuali
indennizzi assicurativi corrisposti a seguito del
verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile
(generalmente un incendio), non costituendo un rimborso
direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello
stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente
sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla
detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente
a carico dal contribuente.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Qualora per il medesimo intervento sia possibile astrattamente
beneficiare sia del Superbonus sia di altre misure agevolative
come, ad esempio, Ecobonus, Bonus facciate o Sisma bonus, il
contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni
previste, rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in
relazione alla stessa.
A titolo esemplificativo, gli interventi “trainanti” ammessi al
Superbonus possono rientrare anche tra le agevolazioni previste per
la riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del decreto legge
n. 63 del 2013, o per il recupero del patrimonio edilizio di cui
all’art. 16-bis del TUIR; in tali casi, il contribuente
deve scegliere l’agevolazione di cui intende
beneficiare in quanto non può avvalersi contemporaneamente
di entrambe le agevolazioni.
Al contrario, qualora, si realizzino più interventi
riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente
può fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite
di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le
spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli
adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
detrazione.
Il Fisco precisa che per le spese sostenute in relazione agli
immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, nel limite di spesa ammesso al
Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura
del 110% delle spese sostenute per gli interventi
antisismici e sia di quella del 19% per cento di cui
all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla
metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la
detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art.
15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo eccedente.
Alternative alla detrazione diretta: cessione del credito o
sconto in fattura
Ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, i
soggetti che sostengono spese per gli interventi rientranti nel
Superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa
all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati (c.d. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il
contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo
pari alla detrazione spettante. Pertanto, ad esempio, nel caso in
cui il contribuente sostenga una spesa pari a euro 30.000 alla
quale corrisponde una detrazione pari a euro 33.000 (110 per
cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a euro
30.000, il fornitore matura un credito d’imposta pari a euro
33.000. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto
“parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello
sconto applicato. Il contribuente può far valere in dichiarazione
una detrazione pari al 110% dell’importo rimanente o optare per
la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto
a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari; - per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla
detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere
effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori
che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non
possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo. Il
primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il
30% dell’intervento medesimo. Nel caso in cui più soggetti
sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di
cui sono possessori, ciascuno può decidere se fruire direttamente
della detrazione o esercitare le opzioni previste,
indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
Superbonus: gli adempimenti per accedere all’agevolazione
In linea generale, anche ai fini del Superbonus, è necessario
effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per altre
agevolazioni quali Eco bonus, Bonus facciate o Sisma bonus, oltre a
quelli specificatamente previsti dalla norma, comprendenti:
- Pagamento tramite bonifico
- Visto di conformità e asseverazione della congruità dei
costi - Computo nmetrico e APE nel caso di interventi di
efficientamento energetico - Asseverazione sismica pre e post lavori nel caso di
interventi di miglioramento del rischio sismico
Pagamento Bonifico
Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi,
salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va
effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti
la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero e
la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante
bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività
d’impresa. Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché
gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei
relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura
dell’8 per cento) di cui all’art. 25 del decreto legge n. 78 del
2010. A tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti
dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della
detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio.
La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, non
consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della
ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto.
In sostanza, il Superbonus non può essere disconosciuto
nell’ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento
mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale sono
riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad
operare la predetta ritenuta. La ripetizione del bonifico non è
necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato
il numero della fattura.
Qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico il
Superbonus spetta solo se il contribuente sia in possesso dI una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i
corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente
contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione
del reddito d’impresa.
Visto di conformità e asseverazione
Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al
Superbonus prevista dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020,
è necessario richiedere il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Dal 12 novembre 2021, è stato esteso l’obbligo del visto di
conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in
detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il
caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal
contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione
precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite
il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Il visto di
conformità è rilasciato, dai soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell’assistenza
fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del
Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto per gli
interventi di efficientamento energetico, è necessario inoltre
richiedere:
- con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020,
l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007 e
successive modificazioni, che attesta il rispetto dei
requisiti tecnici nonché la congruità dei costi sostenuti
«facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli interventi»; - con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020,
l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 6 agosto 2020
(“Asseverazioni”), che attesta la rispondenza dell’intervento ai
pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
secondo il punto 13 dell’allegato A del d.m. 6 agosto 2020
(“Requisiti Eco bonus”).
Insieme all’asseverazione va redatto il computo
metrico.
Per gli interventi di efficientamento
energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi
previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, del decreto
legge n. 63 del 2013. In particolare, si tratta:
- dei requisiti tecnici individuati rispettivamente dai d.m. 19
febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”); - dei requisiti di miglioramento energetico complessivo, da
dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE
“convenzionale”), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e
previsto rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto
2020 (“Requisiti”); - dei requisiti di conformità degli interventi alla normativa
nazionale e locale in tema di sicurezza e di efficienza energetica,
compreso il d.m. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”). Per accedere
al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare,
mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (APE)
convenzionali, ante e post intervento, per i soli
fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento.
È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in
dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo
sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le
rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini
o Collegi professionali di appartenenza, che attesta il rispetto
dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle
disposizioni di cui al d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dai
d.m. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020. Non va,
invece, attestata, ai fini del Superbonus, nonché dell’opzione di
cui all’art. 121, la congruità delle spese sostenute per l’acquisto
delle case antisismiche atteso che, in tale ipotesi, la detrazione
è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante
nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute
dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.
Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono
beneficiare del Superbonus anche in presenza di un’asseverazione
predisposta con il modello previgente (ferma restando la
sussistenza degli ulteriori requisiti).
Per gli interventi di riduzione del rischio
sismico, i professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali,
iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza:
- asseverano la classe di rischio sismico
dell’edificio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito
dell’esecuzione dell’intervento progettato; - attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati (tranne nell’ipotesi di acquisto di case
antisismiche).
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore
statico (ove nominato) attestano, per quanto di rispettiva
competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto
depositato, come asseverato dal progettista.
Per gli interventi di efficientamento energetico,
l’asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica
all’ENEA. L’asseverazione relativa allo stato
finale va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine
lavori.
Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le
attestazioni sono depositate presso lo sportello unico competente
di cui all’art. 5 del TUE. La non veridicità delle attestazioni e
delle asseverazioni determina la decadenza dal beneficio. Il
rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non abilitato
a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.
Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità
dell’asseverazione medesima, copia della polizza di
assicurazione, che costituisce parte integrante del
documento di asseverazione, e copia del documento di
riconoscimento.
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