Pensionati
IL CEDOLINO DI PENSIONE DI SETTEMBRE 2023
Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Inps e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2023.
La data di pagamento
Il pagamento avverrà con valuta 1° settembre.
Trattenute fiscali: Addizionali regionali e comunali, Conguaglio 2022 e Tassazione 2023
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di agosto, oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2023, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2023.
Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di settembre il recupero delle ritenute Irpef relative al 2022, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.
Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2023.
Assistenza fiscale: Conguaglio da modello 730/2023
A settembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per l’Inps quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno. Sul rateo di pensione di settembre si procede:
al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
I contribuenti che hanno indicato l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2022 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app Inps Mobile.
Online il dossier
INPS: DECRETO LAVORO: COSA CAMBIA
È stato pubblicato il dossier “Decreto Lavoro: cosa cambia”. Il dossier illustra tutte le novità, in materia di lavoro e di sostegno alla formazione e all’inclusione, introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Il Decreto Lavoro prevede una profonda revisione delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, oltre che una nuova disciplina per la formazione e per l’accesso al mondo del lavoro.
Sono molteplici i nuovi strumenti che coinvolgono l’Inps. L’Istituto conferma, ancora una volta, la sua centralità nella gestione del welfare italiano. Il dossier in particolare fornisce informazioni sulle seguenti misure:
Assegno di Inclusione; Supporto per la Formazione e il lavoro; Reddito di Cittadinanza; Maggiorazione dell’Assegno unico e universale; Politiche del lavoro per i giovani; CIG in deroga per crisi e riorganizzazione;
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.
Assegno di inclusione
COMPATIBILITA’ CON ATTIVITA’ LAVORATIVE
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
Devono essere comunicati all’Inps esclusivamente i redditi eccedenti tale soglia, che concorrono alla determinazione del beneficio economico.
Il reddito derivante dall’attività deve essere comunque comunicato dal lavoratore entro 30 giorni.
Il beneficiario del nucleo Adi attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che sia
riferita a:
– un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale;
– un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 Km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
– un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
– una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015.
Viene inoltre stabilita un’esenzione, per il beneficiario di Adi attivabile al lavoro, dall’obbligo di accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale esclusivamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati. In tal caso, l’offerta va accettata nei limiti degli 80 Km dal domicilio/120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’Adi è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto, ed al termine del rapporto l’erogazione riprende per il periodo residuo di fruizione.
Con riferimento all’attività d’impresa o al lavoro autonomo, svolta da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, l’attività stessa deve essere comunicata all’Inps entro il giorno antecedente all’inizio della stessa.
Il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Lo stesso dovrà essere comunicato all’Inps entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Adi per le 2 mensilità successive a
quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva della prestazione. La condizione occupazionale, successivamente, deve essere aggiornata ogni trimestre.
Il provvedimento, inoltre, attribuisce ai beneficiari dell’Adi che avviano un’attività – autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa – entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’Adi, nei limiti di 500 euro mensili. Demanda, a tal fine, a un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con quello delle Imprese e del Made in ltaly, la definizione delle modalità di richiesta e di erogazione.
In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio deve essere riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
Inps
DISOCCUPAZIONE E ADI
La prestazione non può essere riconosciuta qualora all’interno del nucleo un componente maggiorenne, che esercita la responsabilità genitoriale, non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi, e che non abbia carichi di cura, tenuto a partecipare alle attività del Progetto di inclusione sociale e lavorativa risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, salvo giusta causa/risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il divieto permane nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.
L’Assegno di inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, se in possesso dei requisiti di accesso richiesti. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina Isee.
Carlo Pareto