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Il bonus mobili è la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Si potrà beneficiare dell’agevolazione per gli acquisti effettuati nel 2023 e nel 2024. Per avere diritto al bonus mobili è necessario che siano in corso degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di fruire della relativa detrazione Irpef di cui all’art. 16-bis del TUIR. Il bonus mobili spetta anche se i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dall’immobile in ristrutturazione e se l’intervento si riferisce a una pertinenza dell’immobile in oggetto.

Bonus mobili: che cos’è

Il bonus mobili è la detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per avere diritto al bonus mobili è necessario che siano in corso degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di fruire della relativa detrazione Irpef di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Tra gli interventi edilizi che danno diritto alla detrazione rientrano la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti, la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La detrazione, introdotta dall’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, è stata, da ultimo, prorogata alle spese sostenute nel 2022, nel 2023 e nel 2024 dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 37, legge n. 234/2021).

A seguito dell’intervento della legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 277, legge n. 197/2022), il limite massimo di spesa detraibile è fissato a 8.000 euro per il 2023 e a 5.000 euro per il 2024.

Chi può fruire del bonus mobili?

Il bonus mobili può essere fruito dai contribuenti, assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, titolari della detrazione Irpef 50% di cui all’art. 16-bis del TUIR spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

I beneficiari dell’agevolazione sono, quindi:

– i soggetti Irpef, residenti e non residenti in Italia, e cioè le persone fisiche, che sostengono le spese al di fuori dell’attività d’impresa arti o professioni;

– i soggetti di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 917/86, ossia le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti a queste equiparati, le imprese individuali e le imprese familiari, purché i beni mobili e gli arredi acquistati siano destinati ad immobili che non rientrano fra quelli strumentali o beni merce;

– i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa.

Per poter beneficiare del bonus mobili, è necessario che i suddetti soggetti possiedano o detengano i fabbricati, ai quali sono destinati i beni oggetto dell’agevolazione, in base ad uno dei seguenti titoli:

proprietà o nuda proprietà;

diritto reale di godimento quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o il diritto di superficie.

Possono godere del bonus mobili anche i detentori dell’immobile, come locatari e comodatari, i familiari conviventi e il coniuge separato, assegnatario dell’immobile, intestato all’altro coniuge nonché i conviventi di fatto.

Casi particolari

Tutela del patrimonioConsulenze e servizi

La detrazione spetta anche:

– ai contribuenti che usufruiscono del sismabonus “ordinario”, di cui all’articolo 16 del D.L. 63/2013, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nonché del super sismabonus di cui al comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;

– nel caso in cui i contribuenti titolari della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), del sismabonus “ordinario” e del super sismabonus optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E/2020, risposta 5.1.7);

– al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.

Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili non spetta a nessuno dei due.

Quali interventi edilizi danno diritto al bonus mobili?

Per poter beneficiare del bonus mobili è necessario che l’unità abitativa a cui sono destinati i mobili o i grandi elettrodomestici sia oggetto di uno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR.

Tuttavia, non tutti gli interventi individuati da detto articolo consentono la fruizione del bonus mobili.

In particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E/2013, il bonus mobili è collegato ai seguenti interventi edilizi, anche realizzati in economia:

manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale. Non danno invece diritto al bonus i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni);

manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità residenziali;

ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (ancorché non rientranti nelle categorie precedenti) se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Alcuni esempi di manutenzione straordinaria

Sono qualificabili interventi di “manutenzione straordinaria” e, pertanto, consentono l’accesso al bonus mobili:

a) gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per esempio:

– l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2014, risposta 5.1);

– l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;

b) la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Agenzia delle Entrate, circolare n. 3/E/2016, risposta 1.5).

Esclusioni

Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili:

– gli interventi per i quali si fruisce dell’ecobonus, di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, ad esempio l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E/2014, risposta 5.1);

– gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E/2014, risposta 5.2);

– gli interventi finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 10/E/2014, risposta 7.1).

Quali sono i beni agevolati dal bonus mobili?

a) mobili nuovi

Rientrano tra gli mobili agevolabili (elenco non esaustivo) letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione

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b) grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica (fino al 2021, per tutti, classe energetica non inferiore alla A+ e A per i forni)

Rientrano fra i grandi elettrodomestici agevolabili (elenco non esaustivo) grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, piani cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/ Ce dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/Cee del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

Esclusioni

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2019, non sono agevolabili con il bonus mobili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

I beni acquistati devono essere destinati ad arredare l’ambiente ristrutturato?

Per avere diritto al bonus mobili non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato.

Il collegamento tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso.

In pratica, quindi, il bonus mobili spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Ad esempio, è possibile fruire del bonus mobili per l’acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina.

Interventi sulle parti condominiali

Nel caso di intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto al bonus mobili, ognuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, mentre il bonus non compete se acquistano beni per arredare la propria unità immobiliare.

Quando devono essere iniziati i lavori edilizi per ottenere il bonus mobili?

Il bonus mobili spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici.

Ne deriva che:

– per gli acquisti effettuati nel 2023, il bonus mobili spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2022;

– per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus mobili spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

Per usufruire del bonus mobili è necessario che la data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio sia antecedente a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi.

In pratica, è possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati.

In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è quindi necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

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La data di avvio degli interventi edilizi può essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste:

– dalle norme edilizie;

– dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria;

– oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).

Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

Qual è l’ammontare massimo di spesa detraibile?

Indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’importo massimo di spesa detraibile è pari a” con “La detrazione spetta nella misura del 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di spesa di::

8.000 euro per le spese sostenute nell’anno 2023;

5.000 euro per le spese sostenute nell’anno 2024.

I predetti limiti sono riferiti ad ogni singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 29/E/2013). Pertanto, se si esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il bonus mobili è riconosciuto più volte.

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Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E/2023).

Spese accessorie

Nell’importo delle spese agevolabili rientrano anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

Leggi anche Bonus mobili: scende a 8.000 euro la spesa massima. In quali casi spetta la detrazione?

Come si calcola il limite di spesa per acquisti effettuati in più anni?

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello di acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello di acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Pertanto:

– per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023 e riferiti a lavori realizzati nel 2022, o iniziati nel 2022 e proseguiti nel 2023, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 8.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2022 per le quali si è già fruito dell’agevolazione (nel 2022 il limite di spesa detraibile era pari a 10.000 euro);

– per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024 e riferiti a lavori realizzati nel 2023, o iniziati nel 2023 e proseguiti nel 2024, la detrazione spetta per un importo di spesa massimo complessivo di 5.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2023 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.

Esempi

Inizio lavori di ristrutturazione edilizia nel 2022, quando il limite di spesa detraibile era di 10.000 euro. Nello stesso anno sono stati acquistati mobili ed elettrodomestici per 5.500 euro (regolarmente portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2022).

In tal caso:

– se si effettuerà ulteriori acquisti (con relativo pagamento) entro il 31 dicembre 2023, si potrà fruire del bonus mobili sulla quota di spesa ancora residua, pari a 2.500 euro (8.000-5.500);

– se gli ulteriori acquisti (con relativo pagamento) NON saranno effettuati entro il 31 dicembre 2023, si perderà definitivamente la quota di spesa residua del 2023 (2.500 euro)

Inizio lavori di ristrutturazione edilizia nel 2022, quando il limite di spesa detraibile era di 10.000 euro. Nello stesso anno sono stati acquistati mobili ed elettrodomestici per 9.500 euro (regolarmente portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2022).

In tal caso, nel 2023 NON spetterà alcuna detrazione poiché si è superato il plafond 2023, pari a 8.000 euro.

Quali sono i metodi di pagamento ammissibili?

Per avere diritto al bonus mobili, i pagamenti possono essere effettuati alternativamente:

– mediante bonifico bancario o postale;

– tramite carta di debito o credito.

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Non sono invece agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegni bancari o con altri mezzi di pagamento.

Pagamento mediante bonifico

Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

Nel bonifico deve essere indicato:

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Qualora le fatture siano intestate a un coniuge e il bonifico è ordinato dall’altro coniuge, il bonus mobili spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Pagamento con carte di credito o di debito

La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

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Acquisti esteri

Il bonus mobili può essere fruito anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero, se si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2014, risposta 5.5).

Se il pagamento viene effettuato con un bonifico internazionale (in caso di destinatari non residenti in Italia e che non dispongono di un conto in Italia), il pagamento deve riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.

Beni acquistati con finanziamenti a rate

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità precedentemente indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

In tale ipotesi, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

Come viene fruito il bonus?

Il bonus mobili si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF).

Non è consentito:

– lo sconto in fattura;

– la cessione del credito.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruibile in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Il bonus non utilizzato in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Ciò vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote del bonus mobili non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.

Quali sono i documenti da conservare?

Ai fini della detrazione devono essere conservati ed esibiti, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti documenti:

fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi dell’acquirente o, in assenza, per gli scontrini è sufficiente che via sia una riconducibilità al titolare della carta di credito o debito, in base alla corrispondenza dei dati del pagamento dei beni e la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati;

– l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);

documentazione dalla quale si evinca la classe energetica dell’elettrodomestico se previsto l’obbligo dell’etichetta o, in caso contrario, dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (ad esempio, piani di cottura ad incasso)

ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o debito e relativa documentazione di addebito sul conto corrente;

autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia;

– per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, comunicazione preventiva per ASL ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Quando deve essere effettuata la comunicazione all’Enea?

Nel caso di acquisto di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici) per i quali si fruisce del bonus mobili, è necessario inviare all’Enea i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto al bonus mobili (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 46/E/2019).



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