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Analizziamo, in dettaglio, le modalità di determinazione e di versamento delle imposte dovute a saldo anno 2022 e degli acconti per l’anno 2023 dai soggetti IRPEF, IRES e IRAP; i nuovi casi di esenzione dall’IRAP per gli individuali e altre scadenze da non dimenticare.

Entro il 30.6.2023, o 20.7.2023 per i contribuenti interessati dagli ISA [ovvero entro il 31.7.2023 con maggiorazione dello 0,40%] scadono i versamenti del saldo 2022 e primo acconto 2023 delle imposte dovute dai contribuenti IRPEF, IRES e IRAP.

Per i soggetti IRES che approvano il bilancio nel termine lungo dei 180 giorni, il versamento del saldo e primo acconto “slitta” al 31.7.2023, oppure in alternativa al 30.8.2023 con maggiorazione dello 0,40%.

Si rammenta che dal 2022 trova applicazione l’esonero IRAP per tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, a prescindere dal principio dell’autonoma organizzazione e dal possesso di beni strumentali.

 

Il saldo delle imposte 2022

Il saldo del pagamento delle imposte IRPEF, IRES e IRAP è determinato quale differenza fra l’imposta risultante dal Modello Redditi (o Irap) 2023 e quanto già versato a titolo di acconto.

Come in passato, l’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:

  • non superiore a 12 Euro, con riferimento all’IRPEF, relative addizionali e all’IRES;

     
  • non superiore a 10,33 Euro con riferimento all’IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all’importo a debito o credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere calcolato in misura diversa dalla singola legge regionale. In buona sostanza, ogni regione detiene una propria aliquota.

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette va effettuato anche il versamento dell’IVA dovuta per i maggiori ricavi o compensi 2022 indicati nel Modello Redditi 2023, da parte dei soggetti ISA che hanno deciso di adeguare, ovvero migliorare, il proprio Indice di affidabilità.

Si rammenta che a tal fine nel Modello F24 va utilizzato il codice tributo “6494”.

Altre scadenze da ricordare

Entro il medesimo termine di versamento delle imposte dirette va effettuato anche il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva, a suo tempo calcolata nella misura del 3% del saldo attivo di rivalutazione, dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio al 31.12.2020.

Va effettuato altresì il versamento della terza rata dovuta per l’affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione, a suo tempo calcolata nella misura del 10% del saldo medesimo, affinché la predetta riserva potesse essere distribuita fra i soci, così come stabilito dal D.L. 104/2020.

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette va effettuato anche il versamento della seconda o terza rata dell’imposta sostitutiva, allora dovuta nella misura del 10%, per l’affrancamento del saldo attivo, da parte delle imprese del settore alberghiero e/o termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio al 31.12.2021, ai sensi dell’articolo 6-bis, D.L. 23/2020.

 

Casi di esenzione dall’IRAP

Quanto all’IRAP, si ricorda che l’articolo 1, comma 8, Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto, a decorrere dal 2022, l’esonero dal pagamento dell’IRAP per le persone fisiche, quindi non pagano più questa imposta:

  • esercenti attività commerciali. Risultano beneficiarie dell’esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari;

     
  • esercenti attività di lavoro autonomo. Considerato il riferimento alle “persone fisiche”, l’esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell’attività in forma associata (vedasi le associazioni professionali).

L’esonero comporta l’esenzione dal calcolo e dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive ed opera a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione e, quindi, anche in presenza di dipendenti e/o collaboratori e di beni strumentali “rilevanti”.

 

I redditi da locazione di immobili

Per i redditi da locazione di immobili ovvero per i redditi diversi derivanti dalle c.d. “locazioni brevi” assoggettati a cedolare secca è necessario:

  • dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB (locazioni ordinarie) ovvero nel quadro RL (locazioni brevi) del Modello Redditi 2023 PF;

     
  • versare il saldo dovuto per il 2022 al netto di quanto già versato a titolo di acconto nonché, in caso di locazioni brevi con intervento di un intermediario, della ritenuta operata dallo stesso.

Entro il termine previsto per il pagamento del saldo IRPEF, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2022 dell’imposta determinata nel quadro RW del Modello redditi 2023 PF, per gli immobili situati all’estero (IVIE) e le attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

In merito si rammenta che sono esenti IVIE gli immobili esteri che costituiscono abitazione principale (comprese le relative pertinenze) ovvero la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione del matrimonio, solo se l’immobile, in Italia, risulterebbe “non di lusso”.

 

La maggiorazione IRES per le società di comodo

Le società di capitali considerate “società di comodo”, sono tenute all’applicazione della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES e devono versare il saldo 2022 entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.

 

Gli acconti delle imposte 2023

I contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2023 (ovvero da dichiarare nel Modello Redditi o Irap 2024), entro i medesimi termini previsti per il saldo 2022, ovverosia entro il 30.6.2023/20.7/2023 oppure 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Come di consueto, l’acconto può essere determinato con l’utilizzo del metodo “storico” oppure con il metodo “previsionale”, tenendo presente che i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono effettuati in 2 rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 Euro.

 

I metodi di determinazione degli acconti

Quanto ai metodi di determinazione degli acconti, possiamo scegliere fra:

  • il metodo di determinazione degli acconti c.d. “storico” in base al quale l’acconto 2023 è determinato sulla scorta del saldo imposte 2022 evidenziata a rigo “Differenza” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del Modello Redditi 2023 oppure a rigo “Totale imposta” del quadro IR del Modello IRAP 2023.

    Va considerato l’eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione.

    Così, ad esempio, il credito IRPEF risultante dal mod. REDDITI 2023 PF (rigo RN46) può essere utilizzato per versare un minor acconto;

     
  • il metodo di determinazione degli acconti c.d. “previsionale” in base al quale è possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e, quindi, un’imposta 2023 inferiore rispetto al 2022.

Ai fini del versamento dell’acconto si rammenta inoltre che i “soggetti ISA” con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 Euro determinano gli acconti delle imposte in 2 rate di pari importo ciascuna del 50% (anziché 2 rate pari al 40% e 60% cadauna).

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A seconda del soggetto tenuto al versamento, pertanto, la determinazione dell’acconto da versare risulta essere:

  • per i soggetti “no ISA”, con prima rata nella misura del 40% e seconda rata del 60%;

     
  • per i “soggetti ISA”, con prima e seconda rata nella misura del 50% ciascuna.

 

Nella seguente tabella si evidenziano le peculiarità legate al versamento degli acconti.

 

Tutela del patrimonioConsulenze e servizi


Salva casaStop procedura esecutiva







Rigo rN34

“Differenza”

Versamento

 

scadenza

 

Non superiore a 51,65 €

Non dovuto

Superiore a 51,65 €

ma inferiore a 257,52 €

Versamento in unica soluzione (100% di rigo RN34)

30.11.2023

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Superiore a 257,52 €

Per soggetti ISA è 2 rate di pari importo (50% cadauna)

    Tutela del patrimonioConsulenze e servizi

  • 20.07.2023 oppure
  • 31.07.2023 con magg. 0,40%
  • Secondo acconto entro il
  • 30.11.2023

Per soggetti no ISA è 2 rate pari al 40% e 60%

LeasingMobiliare – Immobiliare

  • 30.06.2023
  • 31.07.2023 con magg. 0,40%
  • Secondo acconto entro il
  • 30.11.2023

 

Si ricorda che nel quadro RN del Modello Redditi 2023 PF è presente il prospetto “Acconto 2023” nel quale occorre indicare l’ammontare dell’acconto 2023 dovuto.

Si rammenta che a rigo RN62 va sempre riportato l’acconto dovuto applicando il metodo storico “e non i minori importi versati o che si intendono versare” avendo utilizzato il metodo previsionale.

In tale prospetto (rigo RN61) vanno riportati anche i dati relativi alla rideterminazione dell’acconto 2023 al ricorrere degli specifici casi normativamente previsti.

Come in passato, in presenza di particolari fattispecie può risultare “conveniente” determinare l’acconto 2023 con il metodo previsionale.

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Le persone fisiche che dal 2023 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:

  • non sono tenute al versamento dell’acconto 2023 per la cedolare secca;

     
  • possono determinare l’acconto IRPEF 2023 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario o reddito diverso (derivante dalla locazione breve) non sarà assoggettato ad IRPEF.

Viceversa, le persone fisiche che nel 2023 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati a decorrere dall’uscita:

  • non sono tenute a versare l’acconto IRPEF 2023 per il reddito dell’immobile che nel medesimo anno sarà assoggettato ad IRPEF;

     
  • possono, utilizzando il metodo previsionale, versare un acconto inferiore ovvero non versare l’acconto per la cedolare secca.

Come noto, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa e in applicazione di tale regime, ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.

Tuttavia, il reddito del primo periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Così, per le imprese che, dal 2023, passano dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata per cassa, le rimanenze finali 2022 costituiscono un costo deducibile per il 2023.

Pertanto, in virtù di tale previsione, l’impresa può trovare conveniente rideterminare gli acconti 2023 sulla base della deducibilità fiscale delle rimanenze finali in capo all’impresa ex contabilità ordinaria.

 

Addizionali regionali e comunali

In merito alla addizionale regionale, si rammenta che non sono dovuti acconti ma è previsto solo il versamento del saldo al 30.06.2023, o 31.07.2023 con maggiorazione 0,40%.

Quanto all’addizionale comunale, il saldo 2022 e primo acconto 2023 vanno entrambi versati entro il 30.06.2023 o 31.07.2023 con maggiorazione 0,40%.

Il secondo acconto va versato nei modi ordinari entro il 30.11.2023.

 

Contribuenti forfetari e minimi

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2022 e continuano ad applicarlo nel 2023, devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le modalità previste ai fini IRPEF.

I soggetti minimi 2022 che, nel 2023, vogliono adottare il regime ordinario o semplificato per cassa:

  • determinano il reddito 2023 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF;

     
  • possono versare l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793”) e scomputarlo nel quadro RN del Modello Redditi 2024 PF oppure possono applicare il metodo previsionale e non versare l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva versando, quindi, solo il saldo 2023 entro il 30.06.2024.

I soggetti minimi 2022 che nel 2023 adottano il regime forfetario:

  • assoggettano il reddito 2023 all’imposta sostitutiva pari al 15%;

     
  • versano l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo “1793”) e lo indicheranno nel quadro LM del Modello Redditi 2024.

In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2023 hanno aderito al regime forfetario in luogo di quello ordinario non siano tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2023, mancando la base di riferimento.

Applicando il metodo previsionale detti soggetti possono non versare l’acconto IRPEF 2023 ovvero versare un minor acconto IRPEF 2023 rispetto a quello risultante con il metodo storico.

I soggetti forfetari nel 2022 che, nel 2023, adottano il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):

  • determineranno il reddito 2023 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;

     
  • possono versare l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1790”) e scomputarlo nel quadro RN del Modello Redditi 2024 PF oppure possono applicare il metodo previsionale e, quindi, non versare l’acconto 2023 dell’imposta sostitutiva.

 

Versamenti imposte di società di capitali

L’acconto IRES 2023 dovuto dalle società di capitali, applicando il metodo c.d. storico, è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” risultante a rigo RN17 del Modello Redditi 2023 SC.

Nella tabella che segue si evidenziano le peculiarità dei versamenti degli acconti IRES per le società di capitali.

 




Cessione del creditoCrediti fiscali







Rigo RN17 / RN28

Acconto IRES 2023

scadenza

Non superiore a 20,66 €

Non dovuto

Superiore a 20,66 € ma inferiore a

257,52 €

Versamento in unica soluzione se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio) nella misura del 100%

30.11.2023

Superiore a

 257,52 €

Soggetti no ISA

Versamento in 2 rate pari al 40% e 60% di rigo RN17, se esercizio coincidente con l’anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio al 30.04.2023

  • 20.07.2023 oppure
  • 31.07.2023 con magg. 0,40%
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  • Secondo acconto entro il 30.11.2023

Versamento in 2 rate pari al 40% e 60% di rigo RN17, se esercizio coincidente con l’anno solare e termine di approvazione del bilancio lungo al 30.06.2023

  • 31.07.2023 oppure
  • 30.08.2023 con magg. 0,40%
  • Richiedi finanziamento azienda

    Prestito immediato

  • Secondo acconto entro il 30.11.2023

Soggetti ISA

Versamento in 2 rate pari al 50% cadauna di rigo RN17 se esercizio coincidente con l’anno solare e termine ordinario di approvazione del bilancio al 30.06.2023

Versamento in 2 rate pari al 40% e 60% di rigo RN17, se esercizio coincidente con l’anno solare e termine di approvazione del bilancio lungo al 30.06.2023

  • 31.07.2023 oppure
  • 30.08.2023 con magg. 0,40%
  • Secondo acconto entro il 30.11.2023

 

Le società di comodo tenute dal 2022 all’applicazione della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES devono versare, altresì, l’acconto 2023 di tale maggiorazione, entro i medesimi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Si ritiene che, anche per il versamento di tale acconto da parte di un soggetto ISA, trovi applicazione il meccanismo per cui, se l’acconto va versato in 2 rate, le stesse debbano essere del 50% cadauna.

Per le S.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’articolo 116, TUIR, l’acconto IRES va determinato con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione ovvero delle annualità successive come rappresentato dalla seguente tabella.

 

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Primo anno di validità dell’opzione

La società che intende applicare il regime di trasparenza dal 2023 calcola l’acconto IRES 2023 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto della trasparenza), anche se dal 2023 non è soggetto passivo IRES e attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l’acconto così determinato.

Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall’IRPEF dovuta nel Modello Redditi 2024 PF sul reddito 2023 ad essi imputato per trasparenza.

Primo periodo successivo la scadenza del triennio

La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2020 – 2022 e che non intende rinnovare l’opzione per il triennio 2023 – 2025, è tenuta a versare l’acconto IRES 2023 calcolato sulla base dell’imposta 2022 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.

I soci, non devono versare gli acconti previsionali o storici sulla base del reddito determinato secondo le regole per trasparenza.

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Periodo di decadenza dal regime

La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2023 è tenuta a versare l’acconto IRES 2023 calcolato sull’imposta 2022 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.

Anni successivi di validità dell’opzione

La società che ha esercitato l’opzione per il triennio 2021 – 2023 non deve versare alcun acconto IRES per il 2023.

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Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2019 – 2021 ed intende rinnovare l’opzione per il triennio 2023 – 2025 non versa l’acconto IRES 2023.

In tal caso è opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento dell’acconto, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l’opzione, considerato che se viene meno l’adesione anche di uno solo dei soci l’opzione non può essere rinnovata e per la società scatta l’obbligo di versare l’acconto IRES 2023.

 

 

Acconti Irap 2023

Il versamento dell’acconto IRAP 2023 va determinato applicando le medesime regole previste per l’acconto IRPEF e IRES. Lo stesso, quindi, è stabilito nella misura del 100% da versare:

  • per i soggetti “no ISA” in unica soluzione entro il 30.11.2023 ovvero in 2 rate, pari al 40% e 60% cadauna, rispettivamente entro il 30.06.2023, ovvero entro il 31.07.2023 con maggiorazione 0,40% e il 30.11.2023;

     
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  • per i “soggetti ISA” in unica soluzione entro il 30.11.2023 ovvero in 2 rate pari al 50% cadauna, rispettivamente entro il 20.07.2023, o 31.07.2023 con maggiorazione 0,40% e il 30.11.2023.

Per i soggetti IRES, come sopra evidenziato, in caso di termine “lungo” di approvazione del bilancio (30.06.2023) il termine di versamento dell’unica o prima rata di acconto risulta essere il 31.07.2023, ovvero il 30.08.2023 con maggiorazione 040%.

Sempre entro il 30.11.2023 il versamento della seconda rata.

L’acconto IRAP non è dovuto se l’importo di rigo IR21 “Totale imposta” del Modello IRAP 2023 è non superiore a 51,65 Euro per i soggetti IRPEF e non superiore a 20,66 Euro per gli altri soggetti (IRES).

 

Obbligo ricalcolo acconti 2023

In caso di utilizzo del metodo c.d. storico di determinazione degli acconti, al ricorrere di specifiche condizioni è obbligatorio ricalcolare l’acconto IRPEF o IRES considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando determinate disposizioni.

Per l’acconto 2023 il ricalcolo risulta obbligatorio nei seguenti casi:

  • deduzione forfetaria distributori carburanti. Per il calcolo dell’acconto IRPEF o IRES 2023, l’imposta 2022 va rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, individuata in base al volume d’affari conseguito;

     
  • noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto. Per il calcolo dell’acconto IRPEF o IRES 2023, il reddito 2022 va rideterminato considerando anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità di diporto assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%;

     
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  • liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi o concorsuali che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive.

    Considerato che l’esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell’acconto IRPEF o IRES 2023 è necessario rideterminare il reddito 2022 facendo concorrere allo stesso anche la quota pari a 1/5 di liberalità dedotta.

Come sopra accennato, nel Modello Redditi 2023 PF è presente uno specifico rigo (RN61) nel quale riportare i dati del ricalcolo dell’acconto IRPEF 2023.

Tali informazioni non sono, invece, da esporre nel Modello Redditi 2023 SC nel quale è richiesta l’indicazione dei dati utilizzati per il ricalcolo dell’acconto relativo al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (ricalcolo acconto IRES 2022) e non dei dati per il ricalcolo dell’acconto 2023.

 

Modalità di versamento

In sede di versamento del saldo e degli acconti delle imposte, il contribuente può utilizzare in compensazione verticale od orizzontale i crediti a sua disposizione.

Quanto alla compensazione verticale, possono essere utilizzati imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il Modello F24.

Quanto alla compensazione orizzontale, si possono utilizzare imposte e/o contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori.

La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l’utilizzo del Modello F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

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  • è fissato a 5.000 Euro il limite annuo di utilizzo dei crediti IRES, IRPEF e IRAP in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità sulla intera dichiarazione; tale limite è elevato a 20.000 Euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2022 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio ISA 2021 e 2022 pari a 8,5;

     
  • sia i soggetti titolari di partita IVA che i “privati” devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito nel Modello F24, indipendentemente dall’importo;

     
  • non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti.

 

A cura di Federico Camani

Martedì 20 giugno 2023

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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