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La madre iscrive la figlia ad una scuola superiore privata e il padre esprime il proprio dissenso, prima tramite e-mail e, poi, tramite il legale di fiducia. Nonostante ciò, la donna agisce in via monitoria al fine di ottenere il rimborso della quota di spettanza dell’uomo pari a circa 6 mila euro. Il padre propone opposizione che, in sede di merito, viene parzialmente accolta in considerazione del dissenso espresso per tale spesa.

È sufficiente manifestare il proprio dissenso al fine di evitare di partecipare alla spesa per la scuola privata della figlia?

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 25 maggio 2023 n. 14564 (testo in calce), risponde negativamente. Infatti, il genitore non gode di un diritto di veto, ma spetta al giudice sindacare se l’esborso effettuato sia rispondente all’interesse della prole «commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori». La pronuncia chiarisce, altresì, che il dissenso può essere legittimamente manifestato anche tramite il difensore, trattandosi di un atto stragiudiziale non avente natura negoziale. Infine, viene ribadito che le spese scolastiche e mediche, poste a carico dei genitori “pro quota, in sede di separazione e divorzio, non sono spese straordinarie in senso stretto, ma integrano l’assegno di mantenimento, condividendone la natura “ordinaria”. Pertanto, il genitore che intenda agire in giudizio per ottenerne il rimborso non deve munirsi di un nuovo titolo come, invece, accade nel caso di spese imprevedibili e imponderabili che esulano dal regime ordinario di vita della prole (spese straordinarie in senso stretto).

Famiglia e diritto, Direzione scientifica: Sesta Michele, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di dottrina e giurisprudenza. Profili sostanziali, processuali, successori e tributari del diritto di famiglia.
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La vicenda

La ex moglie ottiene un decreto ingiuntivo contro l’ex coniuge per il rimborso delle spese straordinarie da lei sostenute a favore della figlia per l’istruzione universitaria. L’uomo propone opposizione al provvedimento monitorio, che viene accolta parzialmente. In particolare, secondo il giudice di merito, sui circa 5 mila euro accertati in primo grado non sono dovuti circa 3 mila euro. Una parte dei tali spese (circa 900 euro) deve considerarsi come rientrante nel mantenimento ordinario e l’altra parte riguarda esborsi per la scuola secondaria privata alla cui frequentazione il padre si è opposto.

La donna ricorre in Cassazione.

Il dissenso del genitore è valido anche se espresso tramite l’avvocato

Tra le varie doglianze, la donna lamenta che l’ex marito abbia espresso il proprio dissenso alla frequentazione della scuola privata tramite raccomandata a.r. inviata dal suo legale e non sottoscritta personalmente.

La Suprema Corte considera infondata la doglianza.

Gli atti stragiudiziali possono essere validamente compiuti dal difensore, benché non nominato legale per il processo. Si pensi alla costituzione in mora; in tal caso, è sufficiente che il mandatario sia investito del potere di rappresentanza, senza particolari formalità e tale potere è dimostrabile con ogni mezzo, anche le presunzioni (Cass. 17997/2002; Cass. 3873/2006; Cass. 2965/2017). Lo stesso dicasi per la richiesta di risarcimento del danneggiato rivolta alla compagnia assicurativa del danneggiante: si tratta di una richiesta prevista come condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria, è un atto non negoziale né transattivo e può essere formulato dal legale del danneggiato. Tale principio vale anche nel caso in cui il legale autore della richiesta in fase stragiudiziale e quello della fase giudiziale siano diversi (Cass. 1444/2000). Nel caso di specie, la missiva con cui viene espresso il dissenso del padre all’iscrizione della figlia alla scuola privata ben poteva essere inviata dall’avvocato tramite lettera raccomandata.

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Al contrario, gli atti contrattuali postulano la volontà imprescindibile della parte, infatti, secondo la giurisprudenza, «affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall’altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all’art. 1454 cod. civ., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli artt. 1324 e 1392 cod. civ., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione “ipso jure” del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale» (Cass. SS. UU. 14292/2010).

Ciò premesso, veniamo alla questione centrale. 

Il previo accordo è necessario per le decisioni di maggiore interesse

La donna lamenta che la sentenza gravata abbia errato e non abbia osservato il principio secondo cui il genitore anticipatario non è gravato da un obbligo di previa concertazione con l’altro in relazione alla commisurazione delle spese straordinarie.

La Suprema Corte considera fondata la censura nei termini che seguono.

Ogni genitore può assumere decisioni relative alla prole, uno può intervenire nelle scelte dell’altro solo allorché si tratti di decisioni di maggior interesse. Infatti, secondo la legge, “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” (art. 337 ter c. 3 c.c.)

Sicché, in linea generale, il genitore collocatario della prole non è tenuto a concordare e ad informare l’altro di tutte le scelte da cui derivino delle spese, ma solo di quelle di particolare interesse. Pertanto, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie salvo l’ipotesi in cui abbia addotto dei validi motivi di dissenso (Cass. 15240/2018).

Per completezza espositiva, si segnala che è diverso il caso in cui sia il titolo a richiedere il previo concerto. In una recente decisione, i giudici si sono occupati proprio di una fattispecie in cui l’ordinanza presidenziale prevedeva come obbligo inderogabile, ai fini del rimborso, la previa concertazione tra i genitori delle spese straordinarie (si rinvia alla lettura della nota a Cass. 793/2023).

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Il dissenso alla spesa va motivato

La donna censura la sentenza gravata nella parte in cui non ha valutato la fondatezza (o meno) delle ragioni poste a base del dissenso manifestato dal padre della ragazza circa la sua iscrizione ad una scuola secondaria privata.

I giudici di legittimità considerano fondata la doglianza.

Infatti, la sentenza gravata si è limitata ad accertare l’esistenza del dissenso manifestato dal padre, senza indagarne la fondatezza, come se questi godesse di una sorta di potere di veto. Al contrario, i giudici di merito avrebbero dovuto concentrarsi su tale aspetto. Infatti, nel caso di mancato previo accordo e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota, spetta al giudice verificare la rispondenza della spesa all’interesse del minore «commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori» (Cass. 16175/2015; Cass. 5059/2021). Gli aspetti da analizzare sono:

  1. la rispondenza della spesa all’interesse del minore
  2. e il rapporto tra l’entità della spesa e la sua utilità nonché sostenibilità con riferimento alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 5059/2021).

Gli ermellini precisano che, in relazione alle spese straordinarie, il mancato previo interpello dell’altro genitore «può essere sanzionato nei rapporti tra coniugi» ma non comporta automaticamente l’irripetibilità della spesa. Infatti, il coniuge anticipatario ha diritto al rimborso allorché la spesa risulti effettuata nell’interesse del minore (sub a) e sia compatibile con il tenore di vita della famiglia (sub b) (Cass. 2467/2016).

Spese straordinarie in senso stretto e spese routinarie

Le spese scolastiche e le spese mediche che sono poste a carico dei genitori pro quota in sede giudiziale non sono comprese nell’assegno di mantenimento ordinario. Tali spese però hanno la stessa natura di quelle ordinarie, perché sono prevedibili nel loro ripetersi ed integrano l’assegno come “componenti variabili”. Infatti, sono spese naturali, ordinarie, variabili per entità, dovute in virtù del dovere di istruire, educare e mantenere la prole. Esse sono sostanzialmente certe, indeterminate nel quantum ma non nell’an; ad esempio, spese per l’acquisto di occhiali; visite specialistiche di controllo; pagamento di tasse scolastiche (Cass. 379/2021; Cass. 34100/2021). Pertanto, il genitore anticipatario delle suddette spese può ottenere il rimborso dall’altro genitore utilizzando il titolo originario di condanna, senza doversi munire di un titolo ulteriore. Tale necessità sorge solo relativamente alle spese straordinarie in senso stretto, ossia quelle che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario (Cass. 3835/2021); i suddetti esborsi richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.

Conclusioni: accolto il ricorso della madre

I giudici di legittimità accolgono le doglianze della madre atteso che la sentenza gravata ha omesso di analizzare le motivazioni poste a fondamento del dissenso del padre e si è limitata a fondare la propria decisione sulla mera esistenza del dissenso stesso. Al contrario, spetta al giudice effettuare la valutazione sopra indicata in merito alla rispondenza dell’esborso agli interessi della prole e alla sua sostenibilità economica avuto riguardo alle condizioni dei genitori. Pertanto, la pronuncia impugnata viene cassata con rinvio al giudice di merito che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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