Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, 77 (testo in calce) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; si tratta di un pacchetto di misure (68 articoli) volte a velocizzare l’attuazione delle opere previste dal Recovery Plan, rafforzando le strutture amministrative e snellendo le procedure, e disciplinandone la relativa governance.
Responsabilità di indirizzo
La responsabilità di indirizzo del Piano viene attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Premier, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione degli argomenti affrontati in ogni seduta.
La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR
- Alle sedute della Cabina di regia assistono i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ove siano analizzate questioni di competenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza, su questioni d’interesse di plurime Regioni o Province autonome. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i delegati dei soggetti attuatori e dei corrispondenti organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
- Viene istituita una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che supporta le attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è maggiore rispetto a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino alla ultimazione del PNRR entro il 31 dicembre 2026.
- La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, garantisce relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri.
- Presso la Presidenza viene istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con la finalità di oltrepassare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono frenare l’attuazione del Piano.
- Viene istituito un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da delegati delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile.
- Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie collegate all’attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto considerevole per la concretizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e facilitare l’efficace e celere attuazione degli interventi.
Monitoraggio e rendicontazione
- Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano vengono assegnati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che raffigura il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano.
- Presso il MEF è istituito un ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del PNRR e di controllo anticorruzione.
- Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce quale punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.
Realizzazione degli interventi
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR si occupano i singoli soggetti attuatori:
- Amministrazioni centrali,
- Regioni,
- Province autonome,
- enti locali.
Poteri sostitutivi
- In ipotesi di omesso rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni indirizzati all’attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove sia a rischio il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.
- In ipotesi di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali assegna, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di occuparsi dell’esecuzione dei progetti.
- In ipotesi di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di assoggettare la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le derivanti determinazioni.
- Se il dissenso, il diniego o l’opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza.
- Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.
- Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR.
Semplificazione procedure e rafforzamento capacità amministrativa
Il decreto prevede anche interventi preordinati ad affrettare e alleggerire le procedure e, al contempo, a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.
Valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Riduzione dei tempi: sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni.
- Commissione speciale: è istituita un’apposita commissione tecnica per la VIA, composta da massimo 40 persone nominate con decreto del Ministro. Lavoreranno a tempo pieno in modo da assicurare efficienza e capacità produttiva.
- Potere sostitutivo: è previsto l’esercizio di un potere sostitutivo in ipotesi di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura.
- Soprintendenza speciale: per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale.
Fonti rinnovabili
Per velocizzare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione vengono facilitate le procedure autorizzative che riguardano:
- la produzione di energia da fonti rinnovabili,
- la installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica,
- la bonifica dei siti contaminati,
- il repowering degli impianti esistenti.
Superbonus
Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici vengono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus. L’accesso alla misura viene esteso agli interventi preordinati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Semplificazione delle procedure per le opere di impatto rilevante
Il pacchetto di misure in questione afferisce a taluni progetti:
- l’alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria,
- l’alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina,
- il potenziamento della linea Verona-Brennero,
- la diga foranea di Genova,
- la diga di Campolattaro a Benevento,
- la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio,
- il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste.
Per cautelare una procedura veloce è previsto che i pareri e le autorizzazioni richieste vengano acquisiti sullo stesso livello progettuale, ossia sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali. Un Comitato speciale all’interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indicherà le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere doverose per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.
Premi e penali per l’esecuzione dei contratti legati al PNRR
Per l’esecuzione dei contratti pubblici sovvenzionati dalle risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare, saranno previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale. Saranno anche previste penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille al giorno e da specificare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20 per cento dell’ammontare stesso.
Subappalto
Dalla data di entrata in vigore del decreto:
- fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo globale del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi dell’intera esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, bensì pure l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, compresa l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, tuttavia le stazioni appaltanti designeranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Le medesime dovranno indicare le opere per le quali occorre rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
- il contraente principale e il subappaltatore risultano responsabili in solido verso la stazione appaltante.
Dibattito pubblico
Per salvaguardare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il testo rafforza lo strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali.
Appalto integrato
Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto pure degli aspetti qualitativi, oltre che economici.
Inserimento al lavoro di donne e giovani
Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementare e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. In ipotesi di inosservanza dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che impiegano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano onorato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti introducono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni essenziali per eseguire il contratto. Tra i criteri per intervenire alle gare vi è pure l’impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.
Trasparenza e pubblicità degli appalti
Le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici viene accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, ove saranno conservati i dati e le informazioni essenziali ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifica ed accertamento ad opera delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di:
- esperienza pregressa documentata,
- personale qualificato,
- strumentazione tecnica adeguata.
Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti
Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, è vietato ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.
Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Il testo indica le competenze e le attività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) rimuovendo possibili interferenze o sovrapposizioni con le attività per la sicurezza svolte dai concessionari o dagli enti gestori, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. ANSFISA:
- adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, e per il 2021 entro il 31 agosto, il programma annuo di vigilanza sulle condizioni di sicurezza di strade e autostrade,
- svolge attività ispettiva per la verifica della manutenzione da parte dei confessionari,
- effettua verifiche a campione sulle infrastrutture.
Fibra ottica e reti di comunicazione elettronica
Si semplifica il procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e si agevola l’infrastrutturazione digitale degli immobili con reti in fibra ottica.
Superamento del divario digitale
Per facilitare il superamento del divario digitale si favorisce il sistema delle deleghe da parte di soggetti titolari di identità digitale. È rafforzato il sistema delle banche dati e dello scambio di informazioni tra le medesime.
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 >> SCARICA IL TESTO PDF