Da lunedì 2 ottobre fino a martedì 31 ottobre 2023 sarà
possibile presentare telematicamente l’istanza per accedere al
contributo a fondo perduto previsto per gli interventi di
superbonus 90% avviati dall’1 gennaio 2023 per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023 sugli edifici unifamiliari e le unità
immobiliari autonome e indipendenti.
Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del
provvedimento 22 settembre 2023, prot. 332648 ad oggetto
“Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei
termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6”.
Vediamo di cosa si tratta.
Superbonus 90%: per chi?
L’art. 9, comma 1, lettera a), punto 3) del Decreto-Legge 18
novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) ha previsto per il
2023 il nuovo Superbonus 90% utilizzabile per interventi realizzati
dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) ovvero dalle persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su
edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e
indipendenza funzionale.
Ricordiamo che:
- per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso
indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da
cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva; - per “indipendenza funzionale” si intende la condizione per cui
l’unità immobiliare sia dotata di almeno tre delle seguenti
installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
4 condizioni di accesso al Superbonus 90%
La norma prevede 4 condizioni per accedere a questo nuovo bonus
90%:
- l’intervento deve essere avviato (data di inizio lavori) a
partire dall’1 gennaio 2023 (l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che restano valide le CILAS presentate in data antecedente, purché
il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto
inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere
documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche
mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le
modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo
47 del DPR n. 445 del 2000; - il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o
di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; - la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale; - il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a
15.000 euro.
Il reddito di riferimento va calcolato sulla base di quanto
indicato all’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio a mente
del quale:
- si prendono i redditi complessivi posseduti, nell’anno
precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente,
dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile
o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari,
diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile,
presenti nel suo nucleo familiare; - si divide la somma dei redditi per un numero di parti indicato
nella Tabella 1-bis allegata al Decreto Rilancio stesso.
I familiari – diversi dal coniuge e dal soggetto equiparato –
indicati all’art. 433 del Codice civile sono i seguenti:
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti e i figli
adottivi o affidati) di qualunque età; - in mancanza di figli, i discendenti prossimi;
- i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.
Per quanto riguarda il reddito complessivo dell’anno di imposta
2022 da considerare per ogni familiare individuato, al reddito
complessivo assoggettato all’Irpef occorre sommare:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca
sulle locazioni; - il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato
all’imposta sostitutiva prevista per il regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto
“regime dei minimi” (art. 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011); - il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato
all’imposta sostitutiva prevista per il regime forfetario (art. 1,
commi 54/89, della legge n. 190/2014); - le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali,
da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla
Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti
centrali della Chiesa Cattolica; - la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle
zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti
residenti nel territorio dello Stato; - la quota di agevolazione ACE (art. 1 del Dl n. 201/2011).
Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari
individuati devono aver conseguito nel 2022 un reddito complessivo,
determinato come illustrato precedentemente, non superiore a euro
2.840,51 o, per i figli di età fino a 24 anni, non superiore a euro
4.000.
Di seguito la tabella che indica il quoziente da utilizzare sul
reddito complessivo per il calcolo del reddito di riferimento.
Numero di parti |
|
Contribuente |
1 |
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente |
si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: |
|
un familiare |
si aggiunge 0,5 |
due familiari |
si aggiunge 1 |
tre o più familiari |
si aggiunge 2 |
Spesa agevolabile e contributo a fondo perduto
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni
allegate al nuovo provvedimento, l’importo della spesa agevolabile
sostenuta, detraibile dall’Irpef con percentuale del 90% nei limiti
massimi applicabili alle diverse tipologie di intervento edilizio,
è calcolato considerando per ogni fattura relativa a tali
interventi:
- gli importi pagati nel periodo ammissibile ai professionisti e
alle imprese esecutrici degli interventi mediante bonifico bancario
o postale (cosiddetto “bonifico parlante”) effettuato dal
richiedente, dal de cuius o – limitatamente alla quota addebitata
in base ai millesimi attribuiti all’unità immobiliare – dal
condominio; - gli importi dell’eventuale sconto in fattura concesso nel
periodo ammissibile dalle imprese esecutrici degli interventi, a
fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla
detrazione del 90%.
L’importo massimo della spesa agevolabile su cui determinare il
contributo è fissato in 96.000 euro.
Nel caso in cui altri soggetti, titolari alla data di avvio dei
lavori di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di
godimento sull’unità immobiliare, abbiano sostenuto quote della
spesa agevolabile, tale limite massimo di 96.000 euro è ridotto per
il richiedente in misura proporzionale. A tal fine, l’importo
massimo di 96.000 euro deve essere moltiplicato per il rapporto tra
l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e
l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i
soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto
reale di godimento.
Il contributo richiesto è pari:
- nel caso di spesa agevolabile sostenuta complessivamente dai
possessori inferiore o pari a 96.000 euro, al 10% della spesa
agevolabile sostenuta dal richiedente; - nel caso di spesa agevolabile sostenuta complessivamente dai
richiedenti superiore a 96.000 euro, al 10% dell’importo massimo
proporzionalmente attribuibile al richiedente, come sopra
calcolato.
La determinazione dei contributi da erogare viene effettuata
dall’Agenzia delle Entrate mediante ripartizione delle risorse
finanziarie stanziate, sulla base del rapporto tra queste ultime e
l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con tutte le
istanze validamente presentate. Se tale rapporto percentuale
risulta:
- superiore al 100 per cento, il contributo riconosciuto è pari
al 100 per cento del contributo richiesto; - compreso fra il 10 e il 100 per cento, l’importo si determina
applicando al contributo richiesto la percentuale risultante; - inferiore al 10 per cento, l’importo si determina applicando al
contributo richiesto la percentuale del 10 per cento. In questo
caso, l’Agenzia delle entrate procede ad erogare i contributi sulla
base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico
effettuato dai richiedenti nel periodo ammissibile (iniziando
quindi con le istanze riportanti un primo bonifico del 1° gennaio
2023) e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie
stanziate.
Il contributo a fondo perduto è erogato mediante accreditamento
su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al
richiedente, e non concorre alla formazione del reddito complessivo
assoggettato alle imposte sui redditi, né rileva ai fini della
determinazione della detrazione dall’Irpef relativa alla spesa
agevolabile sostenuta.
Contributo a fondo perduto: come e quando presentare la
domanda
L’istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica
esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o
tramite un intermediario in possesso di delega al servizio del
Cassetto fiscale del richiedente.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una
prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della
successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli
formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente al termine di presentazione delle istanze e alla
determinazione dei contributi da erogare mediante ripartizione
delle risorse finanziarie stanziate, è rilasciata una seconda
ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del
pagamento, ovvero lo scarto dell’istanza con indicazione dei motivi
del rigetto.
Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha
trasmesso l’istanza all’interno dell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate al percorso “Servizi –
Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” e nella sezione
“Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web con
cui è stata predisposta e trasmessa l’istanza.
Nella medesima applicazione web, alla sezione “Consultazione
esito”, il richiedente accede all’esito finale dell’istanza
presentata.
L’istanza può essere presentata a partire dal 2 ottobre 2023 e
fino al 31 ottobre 2023. In questo periodo è possibile, in caso di
errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza
precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce
integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile,
inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente
trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La
rinuncia può essere trasmessa entro il termine di presentazione
dell’istanza, anche da un intermediario con delega alla
consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.
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