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Con il presente contributo, viene ripercorso in sintesi il contenuto della direttiva emanata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia. Dopo una breve disamina delle novità introdotte nell’art. 335 c.p.p., il documento in commento chiarisce alcuni aspetti di dettaglio riguardanti l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, soffermandosi in particolare sulla gestione dei fascicoli iscritti a modello 45 e sulla retrodatazione delle iscrizioni.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha recentemente firmato un documento contenente le direttive generali in materia di iscrizioni nel registro delle notizie di reato a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia.

Il documento prende avvio da una disamina della nuova fisionomia della notitia criminis di cui all’art. 335 c.p.p., evidenziando come la sua più recente formulazione risponda all’esigenza di restringere gli spazi eccessivi di discrezionalità concessi al pubblico ministero, in linea con le esigenze di garanzia, certezza e uniformità sottese alla materia delle iscrizioni.

Invero, al fine di colmare le lacune definitorie caratterizzanti il precedente assetto normativo, il dovere di iscrizione immediata, a seguito delle più recenti modifiche, scatta solo in conseguenza della «rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice» (art. 335, comma 1, c.p.p.).

Inoltre, sotto il profilo soggettivo, il comma 1-bis dell’art. 335 c.p.p. stabilisce che l’iscrizione del nome della persona, presso l’apposito registro, possa avvenire solo in presenza di indizi a carico dell’autore.

La soluzione normativa prescelta dal legislatore, sebbene non elida definitivamente gli (inevitabili) spazi di valutazione concessi al pubblico ministero, riesce nondimeno a delimitare i presupposti “minimi” che consentono di ricondurre la notizia di reato ad un determinato soggetto «in termini, se non di probabilità, quantomeno di non irrilevante possibilità».

Quale ulteriore novità, il comma 1-ter dell’art. 335 c.p.p. recepisce una best pratice già nota in epoca antecedente alla riforma: qualora non si sia provveduto ad iscrivere tempestivamente la notizia di reato e/o il nominativo del soggetto cui essa è attribuita, il pubblico ministero – esercitando un potere di “autotutela” – può effettuare la cd. retrodatazione dell’iscrizione, indicando cioè la data anteriore a partire dalla quale quest’ultima debba intendersi effettuata, accompagnando l’adempimento de quo con una sintetica motivazione. In questo modo, la scelta di procedere alla cd. retrodatazione consente di evitare le richieste di parte exart. 335-quater c.p.p. e/o gli interventi correttivi del giudice.

Muovendo da queste premesse, il documento in oggetto ribadisce le previsioni contenute all’interno del programma organizzativo vigente in merito alle modalità di avvio del procedimento che porta all’iscrizione delle notizie di reato, confermando la competenza del Procuratore o del Procuratore Aggiunto (salvo gli affari urgenti che verranno assegnati direttamente al magistrato di turno).

Di particolare rilievo appare, poi, la parte del documento contenente le direttive metodologiche da seguire per addivenire ad una gestione uniforme del modello 21 (destinato ad accogliere le notizie in cui siano esattamente individuate le generalità dell’autore), e del modello 44 (al cui interno confluiscono, invece, le notizie non supportate da tali informazioni).

Anzitutto, dal novero delle notizie destinate a confluire nei menzionati modelli, occorre escludere gli atti trasmessi irritualmente da privati attraverso l’utilizzo di posta elettronica (anche se certificata) e quelli inviati a mezzo posta (ordinaria o raccomandata).

Conseguentemente, una volta accertata la ritualità del deposito/trasmissione, il successivo step è quello di verificare se il contenuto dell’atto integri – o meno – una notizia di reato. In questa prospettiva, la nuova formulazione dell’art. 335 c.p.p. definisce meglio i margini discrezionali di questa diagnosi, favorendo la corretta qualificazione delle molte situazioni border line che in passato generavano dubbi e incertezze.

A titolo meramente esemplificativo, non vi era uniformità di vedute, da parte degli uffici inquirenti, circa la qualificazione da attribuire agli esposti/denunce/comunicazioni di notizie di reato in cui, sulla base di fatti effettivamente verificati, venivano tratte conclusioni fondate sul mero sospetto.

Infine, devono iscriversi a modello 46 gli esposti oggettivamente anonimi, comprese le email che dovessero giungere da indirizzi che non consentono di individuare, nemmeno in termini di semplice probabilità, il soggetto che le ha inviate.

Di particolare interesse sono poi le previsioni del documento in commento che si riferiscono alle modalità di gestione dei fascicoli iscritti a modello 45 (contenente gli atti non integranti una notizia di reato), con particolare riferimento alla eventualità che le informazioni in esso contenute possano acquisire successivamente i presupposti suscettibili di integrare una notitia criminis in senso stretto.

Questo aspetto costituisce, ancor’oggi, una lacuna non colmata dalla riforma Cartabia: come è noto, il codice è assolutamente silente in merito alla possibilità che il pubblico ministero compia indagini cd. “pre-procedimentali”, le quali vengono ritenute legittime da alcune circolari del Ministero della Giustizia nei limiti – invero piuttosto sfocati – in cui si concretizzino in attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura.

Nell’aderire a quest’ultimo orientamento (ritenuto maggioritario), la direttiva in commento stabilisce però i limiti grazie ai quali le attività “pre-procedimentali” possono considerarsi in linea con le esigenze di speditezza e semplificazione introdotte dalla riforma.

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In primo luogo, con riferimento ad un fascicolo iscritto a modello 45, non possono compiersi atti di indagine che richiedano la presenza di un difensore «o dei quali sia previsto il successivo deposito o comunque quelli per il compimento dei quali è indispensabile un minimo di indizi di commissione dei reati […] mentre potranno effettuarsi assunzione di sommarie informazioni testimoniali ed acquisizioni documentali, sempre se essenziali alla verifica della configurabilità di un’ipotesi di reato».

Nell’ambito di tali indagini pre-procedimentali, qualora dovesse emergere una notizia di reato, dovrà immediatamente essere effettuata l’iscrizione a modello 21 o a modello 44 (a seconda che sia individuabile, o meno, l’identità dell’autore).

Rispetto al passato, l’esigenza di efficientismo, che anima la recente riforma, ha indotto tuttavia a individuare, pur in mancanza di specifiche previsioni legislative, un termine convenzionale entro il quale gli eventuali e limitati accertamenti investigativi devono essere posti in essere. Tale termine, come proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello, può individuarsi in 6 mesi, ad eccezione di alcune tipologie di attività “pre- procedimentali” riguardanti i procedimenti connessi ai provvedimenti che si inscrivono nell’alveo della cd. “crisi di impresa”.

Infine, il fascicolo iscritto a modello 45 può definirsi attraverso due distinte modalità.

In assenza di attività istruttorie (o in presenza di attività “pre-procedimentali” minime), il pubblico ministero potrà procedere nelle forme di una semplice “auto-archiviazione” contenente una sintetica motivazione, non essendo necessario in questi casi un controllo giurisdizionale sull’attività investigativa svolta.

Diversamente, qualora siano state poste in essere plurime attività di indagine (indipendentemente dal fatto che il denunciante abbia richiesto al PM di inviare gli atti al giudice per un controllo sulla infondatezza della notizia di reato), il fascicolo deve essere definito tramite una richiesta di archiviazione indirizzata al GIP. In quest’ultimo caso, trattandosi della modalità non fisiologica di definizione dei fascicoli iscritti a modello 45, la richiesta di archiviazione – a differenza delle ordinarie ipotesi di “auto-archiviazione” – dovrà essere sottoposta al visto del Procuratore e/o del Procuratore aggiunto.

Riferimenti normativi:

Art. 335 c.p.p.

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