L’articolo 29 della Costituzione recita:
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
L’Unione civile non è un matrimonio, ma una “specifica formazione sociale” composta da persone dello stesso sesso.
2. Il rito
A differenza di quello che prevede il matrimonio, nell’unione civile non sono contemplate le pubblicazioni e non ci possono neanche essere le opposizioni previste per il matrimonio.
L’unione si costituisce nel momento nel quale i due coniugi presentano una dichiarazione all’ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni.
Se per il matrimonio devono essere ‘”recitate” delle formule particolari, i coniugi uniti civilmente non ne avranno bisogno.
L’ufficiale di Stato Civile si occuperà di compilare un certificato nel quale verranno inseriti dati anagrafici della coppia e dei testimoni, residenza e regime patrimoniale.
Si deve sottolineare che mentre per il matrimonio i cittadini minorenni hanno la possibilità di richiedere a un giudice il “permesso” di sposarsi, questa opzione non è contemplata per l’unione civile, valida esclusivamente per i maggiorenni.
3. Il patrimonio
Dal lato economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati.
Significa che le coppie unite civilmente saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una diversa scelta.
Per entrambi si prevede l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni e il diritto di successione.
I conviventi, per regolamentare i loro rapporti patrimoniali, devono firmare un contratto di convivenza predisposto da un avvocato o da un notaio all’interno del quale indicare le proprie decisioni sulla materia.
Il professionista avrà dieci giorni di tempo dalla stipula del documento per procedere all’iscrizione dello stesso all’anagrafe di residenza dei conviventi.
In questo caso non è previsto il diritto di successione.
4. Il fisco e la previdenza
Coppie sposate e unite civilmente potranno godere dello stesso trattamento fiscale e previdenziale. A livello esemplificativo, detrazioni fiscali per familiari a carico e prima casa, assegno di mantenimento in seguito a divorzio, pensione di reversibilità e TFR in caso di morte di uno dei due coniugi.
Rispetto al matrimonio però, per le unioni civili c’è una differenza importante.
Siccome per queste non è prevista la possibilità di adozione, i coniugi non potranno accedere alle prestazioni di maternità/paternità né agli assegni familiari.
Coppie sposate e unite civilmente godono dello stesso trattamento per le graduatorie relative all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
5. I figli
Tra matrimonio e unione civile risiede nella mancata possibilità per chi è legato attraverso il secondo istituto di adottare un bambino o di ricorrere alla procreazione assistita.
A differenza di quello che accade per il matrimonio nel quale i bambini nati vengono considerati dalla legge figli di entrambi i genitori, i bambini nati durante l’unione civile saranno figli del genitore biologico.
6. Obbligo di fedeltà, separazione e divorzio
Nelle Unioni Civili non è contemplato l’obbligo di fedeltà previsto per il matrimonio.
I coniugi uniti civilmente, a differenza delle coppie sposate, non dovranno rispettare il periodo di separazione, ma potranno avere accesso direttamente al divorzio.
In questo frangente, anche nel caso nel quale la volontà dei due coniugi sia disgiunta, vale a dire che uno dei due voglia divorziare, basterà ricorrere all’ufficiale di Stato Civile e non al Giudice, firmando una comunicazione ufficiale nella quale si dichiarerà la volontà di sciogliere l’unione. Una volta trascorsi tre mesi dalla presentazione sarà possibile iniziare la procedura di divorzio che potrà essere richiesto attraverso via giudiziale, attraverso la negoziazione assistita o con un accordo sottoscritto dalle parti davanti all’ufficiale di Stato Civile.
Il partner più debole avrà diritto agli alimenti e all’assegnazione della casa.
In caso di divorzio esiste un’altra differenza, i coniugi uniti da unione civile non potranno chiedere lo scioglimento per la mancata consumazione del rapporto.
Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, dove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
Il dibattito relativo alla tutela giuridica di relazioni affettive tra persone dello stesso sesso è sempre più ricorrente e attuale.
Negli anni recenti ci sono stati dei progressi, ma il traguardo per una completa parità delle persone, in ragione del proprio orientamento sessuale, è ancora lontano.
La legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” e nei primi 35 commi regolamenta il legame tra persone dello stesso sesso.
Di sicuro, la mancata introduzione di una legge che riconosce e tutela giuridicamente una comunione di vita spirituale e materiale tra due persone dello stesso sesso, avrebbe comportato il persistere della violazione del divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
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