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A quali agevolazioni fiscali con il Dopo di noi ha diritto una persona con grave disabilità rimasta senza sostegno familiare? Cosa prevede la legge? (scopri le ultime notizie su Legge 104, invalidità civile, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Quali sono le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi?

La Legge 22/06/2016 n. 112 (la cosiddetta “legge sul Dopo di noi”) ha introdotto una specifica disciplina volta a tutelare le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

La legge, oltre a prevedere un fondo speciale finalizzato alla tutela dei soggetti con disabilità grave, ha individuato una serie di agevolazioni fiscali con il Dopo di noi, volte a tutelare gli stessi soggetti alla morte dei genitori o, in generale, al venir meno del sostegno familiare e in presenza di determinate condizioni.

Le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi riguardano:

  • una maggiore detraibilità sulla stipula di polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;
  • l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni all’atto della separazione patrimoniale;
  • l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa all’atto della separazione patrimoniale;
  • l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti ‘esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust, dal gestore del vincolo di destinazione ovvero dal fiduciario nel contratto di affidamento del fondo speciale;
  • la possibilità, rimessa ai Comuni, di prevedere aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini Imu in capo ai soggetti passivi d’imposta con riguardo ai conferimenti di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, ovvero di destinazione ai fondi speciali;
  • la deducibilità ex art. 14 co. 1 del dl 35/2005, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust o dei fondi speciali, con limiti al 20% del reddito imponibile e a 100mila euro.

Agevolazioni fiscali con il Dopo di noi: detrazioni IRPEF per le spese relative a polizze assicurative

Le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi prevedono una detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la stipula di polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

La normativa prevede che l’importo di 530 euro è elevato a 750 euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Figli disabili durante e dopo di noi: come procede il tentativo di riforma della legge del 2016? Vediamo insieme le ultime novità e gli interventi proposti.

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Agevolazioni fiscali con il Dopo di noi: agevolazioni per trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario

Le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi in relazione alla istituzione di trust (separazione del patrimonio), vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario sono riconducibili, come abbiamo già anticipato, a:

  • imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • imposta di bollo per le persone con disabilità grave riconosciuta.

Per quanto concerne la tassazione del trust, del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e del fondo speciale disciplinato con contratto di affidamento fiduciario “Dopo di noi”, l’imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta solo al momento dell’assegnazione del patrimonio residuo al destinatario finale e qualora il destinatario finale sia soggetto diverso dal disponente, determinandone la misura sulla base del rapporto esistente tra disponente e destinatario finale.

Pertanto, da un lato la costituzione del vincolo (con o senza trasferimento) a favore del disabile grave, in presenza delle condizioni individuate dalla norma, è sempre agevolata, dall’altro lato, invece, il successivo trasferimento del patrimonio separato, a un soggetto diverso, sconta l’imposta in misura ordinaria, da determinare sulla base del rapporto tra disponente e destinatario finale.

Con riguardo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’articolo 6, comma 6 della Legge 112/201,6 prevede che le stesse siano applicate in misura fissa (200 euro ciascuna, secondo la misura attuale), in presenza delle condizioni individuate dalla norma, ai trasferimenti di beni e di diritti in favore di:

  • trust istituiti in favore di disabili gravi;
  • fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e regolati dal contratto fiduciario, in favore di disabili gravi.

Con riguardo all’imposta di bollo, è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per tutta una serie di atti e documentazione posti in essere o richiesti dal trust, dal gestore del vincolo di destinazione ovvero dal fiduciario del fondo speciale, in presenza delle condizioni di cui parleremo tra poco.

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Agevolazioni fiscali con il Dopo di noi: deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali e delle donazioni

Le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi prevedono che alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali, si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83, con il limite indicato ed  elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

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Agevolazioni fiscali con il Dopo di noi: aliquote ridotte, franchige ed esenzioni Imu

Tra le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi, inoltre, c’è la possibilità, data ai comuni, di prevedere aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’Imu in capo ai soggetti passivi d’imposta, con riguardo ai conferimenti di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali.

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Condizioni per ottenere le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi

Come abbiamo anticipato in apertura, le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi sono concesse solo in presenza di determinate condizioni.

Nel dettaglio, le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi si applicano nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • istituzione del trust con atto pubblico;
  • individuazione nell’atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite;
  • individuazione nell’atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee;
  • gli esclusivi beneficiari del trust sono le persone con disabilità grave come definita per legge;
  • il patrimonio conferito nel trust deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
  • individuazione nell’atto istitutivo del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust;
  • previsione nell’atto istitutivo del termine finale della durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
  • previsione nell’atto istitutivo della destinazione del patrimonio residuo;

Uno dei requisiti indispensabili per accedere alle agevolazioni è che i beneficiari del trust siano persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3 della legge 104 del 1992.

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Cosa succede se non si ha il riconoscimento della gravità della disabilità per le agevolazioni fiscali con il Dopo di noi?

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 513 all’interpello presentato da un contribuente, ha precisato che, nel caso in cui manchi il requisito della disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104, all’atto di costituzione del trust saranno dovute le imposte, e non si applicheranno le agevolazioni fiscali con il Dopo di Noi.

Ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave di cui alla Legge n. 104 del 1992, e ove la certificazione stessa attesti che lo stato di disabilità grave sussisteva alla data di istituzione del trust, sarà possibile chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate al momento della donazione.

Faq sulla legge Dopo di noi

Cos’è il trust per persone disabili con il Dopo di noi?

Il trust per persone disabili con il Dopo di noi è una forma di tutela patrimoniale che offre sicurezza e sostegno finanziario a lungo termine per le persone con disabilità. Questo strumento legale consente ai genitori o ai familiari di creare una struttura di tutela per garantire una gestione adeguata del patrimonio a beneficio del disabile anche dopo la loro scomparsa.

Quali sono le regole del trust per persone disabili?

In sostanza, attraverso la creazione di un trust, il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni al trustee (il fiduciario), il quale è responsabile di gestirli in conformità con le disposizioni stabilite nell’atto di creazione del trust. Con il trasferimento dei beni al trustee, il disponente rinuncia alla titolarità dei beni trasferiti, che quindi non fanno più parte del suo patrimonio, ma diventano parte di un “patrimonio segregato” costituito dal Fondo che appartiene al trust.

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